Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 54 Nuclei rurali (R5)

1. Il P.O. individua come nuclei rurali gli aggregati, come elencati all'art. 53 delle presenti Norme, che mantengono caratteri molto diversi tra di loro, ma sono comunque caratterizzati dalla prevalente funzione residenziale, sia con edifici di tipologia tradizionale che di origine recente.

2. La classificazione del patrimonio edilizio definita dal P.O. è riportata nelle Tavole di progetto in scala 1:2.000.

3. La realizzazione di nuovi annessi e manufatti a servizio dell'agricoltura è disciplinata al successivo Capo III.

4. Nei nuclei rurali, oltre alle attività agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. residenziale (R): è la funzione da ritenersi prevalente; in ogni fabbricato non si potranno realizzare nuove ed ulteriori unità immobiliari della Superficie utile (Su) minore di mq. 50; qualora esistano già unità di Su inferiore, queste potranno essere ristrutturate singolarmente o fuse tra loro, ma non ulteriormente frazionate;
  2. b. artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici (Is), non inquinanti e compatibili con le vigenti norme in materia di emissione sonora; tali attività possono essere consentite ai piani superiori solo se in ampliamento di attività già esistenti al piano terra;
  3. c. attività commerciali al dettaglio (Ce), esclusivamente nei fondi al piano terra;
  4. d. attività direzionali e di servizio (D);
  5. e. attività turistico-ricettive, limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva (Tr);
  6. g. attrezzature di servizio pubbliche (S).

5. Tutti gli interventi nel resede sono finalizzati alla conservazione ed al miglioramento dei caratteri tipologici degli spazi scoperti (aie, giardini, resede, ecc.), recuperando i materiali e gli elementi funzionali tradizionali (pavimentazioni, pozzi, ecc.). Non è consentito frazionare gli spazi di pertinenza; qualora il resede risulti già frazionato, in caso di impossibilità di accordo tra diversi proprietari, il proponente procederà alla stesura di un progetto parziale, considerando comunque le caratteristiche originarie e valutandolo alla luce degli assetti complessivi.

6. Il progetto di resede deve avere per oggetto:

  • - accessi sia carrabili che pedonali, limitandone il numero nel rispetto delle caratteristiche originarie;
  • - illuminazioni esterne, con riflessione in alto della luce, inferiore al 5%, al fine di contenere l'inquinamento luminoso;
  • - parcheggi, da collocare in posizione defilata rispetto ai più significativi coni visivi;
  • - arredi vegetali, da prevedere in coerenza con il tipo edilizio ed i caratteri tradizionali del paesaggio rurale di riferimento (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.); non sono consentite nuove recinzioni in muratura, mentre se ritenute indispensabili dovranno essere realizzate con paletti in legno e rete metallica a maglia sciolta, con vegetazione arbustiva a schermatura, sempre riferita ai contesti tradizionali storici o storicizzati.
Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52