Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 52 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa una altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle pensiline, misurata all'estradosso, non deve superare i 7 ml. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

2. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

3. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale nei tratti extraurbani - con esclusione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico e degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici - e nelle aree appartenenti al sistema insediativo limitatamente alle Aree specializzate della produzione (U4), nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52