Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 48 Le aree specializzate della produzione (U4)

1. Sono gli ambiti dedicati alle attività produttive in genere, costituiti da tessuti edificati in zone a ciò destinate dalla pianificazione urbanistica.

2. All'interno dell'ambito, salvo i casi delle specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  1. a. attività industriali ed attività artigianali (I), con esclusione delle attività estrattive (Ie);
  2. b. attività commerciali al dettaglio (Ce, Cm), compresi gli impianti per la distribuzione dei carburanti (Cc);
  3. c. attività commerciali all'ingrosso e depositi (G); l'esercizio congiunto di attività di vendita all'ingrosso e di vendita al dettaglio è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge regionale;
  4. d. attività direzionali e di servizio (D);
  5. e. attrezzature di servizio pubbliche (S).

3. In tali aree gli interventi ammessi dal P.O. devono promuovere:

  • - la qualità architettonica, con particolare riferimento alla composizione dei volumi e al decoro dei prospetti lungo la viabilità pubblica;
  • - il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sulle risorse naturali;
  • - il miglioramento delle dotazioni di verde e degli spazi pertinenziali, con particolare riferimento a quelli fronteggianti la viabilità pubblica.

4. Nelle aree inedificate appartenenti all'ambito U4 non destinate ad attrezzature di servizio pubbliche o alla viabilità, con esclusione di quelle individuate sulle Tavole di P.O. come da mantenere libere da manufatti, è consentita la realizzazione di autorimesse interrate con altezza utile (HU) non superiore a 3 ml., fino ad un massimo del 30% della superficie fondiaria, a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone e purché in presenza di dislivelli del terreno preesistenti e l'intervento non comporti la realizzazione di rampe carrabili; gli interventi dovranno in ogni caso prevedere la contestuale realizzazione di opere di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52