Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 42 Zona Speciale di Conservazione

1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione Monti del Chianti IT5190002 si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità) e dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le nuove e aggiornate misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente in area SIC/ZSC deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 1319/2016.

Pertanto non sono sottoposti a valutazione di incidenza gli interventi nelle aree urbane e nei nuclei rurali e in generale le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela consistenti in:

  • - opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia purché realizzati nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 1 marzo;
  • - impianti di illuminazione esterna, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004;
  • - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia qualora non modifichino la sagoma degli edifici a condizione che
    • · non comportino incremento del carico urbanistico, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche) o modifica della destinazione d'uso rurale;
    • · che i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (salvi i casi di somma urgenza), purché non interessino edifici in classe c1a, c1b e c2a;
    • · che in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole) almeno due terzi degli elementi del manto siano fissati a secco;
  • - piscine pertinenziali ad uso privato, ubicate all'interno della pertinenza o resede, a condizione che
    • · siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;
    • · sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;
    • · l'approvvigionamento idrico non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente.

La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

3. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme generali e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

4. Specifiche indicazioni di tutela, salvaguardia e miglioramento di specie ed habitat di interesse comunitario e regionale dovranno integrare i contenuti dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale ricadenti in tutto o in parte nella ZSC Monti del Chianti.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52