Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Classe c3a

1. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti per i quali il P.O. indica la classe c3a, in aggiunta a quanto previsto dalla classe c2b, sono consentiti gli interventi volti a sostituire gli edifici esistenti, purché con il mantenimento dello stesso sedime per almeno il 50% del nuovo edificio.

2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale, sia nel territorio urbanizzato che rurale, è consentito l'incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) fino ad un massimo del 35% di quella originaria riferita all'edificio principale, purché sia garantito:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere prestazioni migliorative rispetto ai parametri di legge;
  • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico.

L'altezza massima (Hmax) del nuovo edificio derivato da interventi di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. La classe c3a consente inoltre, nel caso di edifici a destinazione residenziale, i seguenti interventi che comportano la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 1,50 ml., per raggiungere un'altezza utile (HU) del piano sottotetto pari a:

  • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
  • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.

Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio, ad attività direzionali e di servizio e per artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) è ammesso l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica senza demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia, con un'altezza massima (Hmax) di 8 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52