Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Fermo restando il rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle categorie di intervento oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi, le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. sono consentiti alle seguenti condizioni:

  • - non devono comportare trasformazione edilizio-urbanistica dei luoghi (art. 10 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
  • - devono essere destinati a soddisfare esigenze contingenti, quindi non perduranti nel tempo;
  • - devono avere caratteristiche (dimensionali, strutturali, ecc.) tali da consentire la facile amovibilità ed asportabilità;
  • - devono essere privi di fondazioni e di allaccio a pubblici servizi (acqua, luce, gas).

2. Per le specifiche opere, interventi e manufatti di seguito elencati, oltre alle condizioni di cui al comma 1, ai fini della non rilevanza urbanistico-edilizia si dettano specifiche ulteriori prescrizioni:

  1. a) elementi di arredo da giardino - manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedonali realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia;
  2. b) barbecue o caminetti - strutture di piccole dimensioni, anche dotate di cappa per convogliare i fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura di cibi - con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare;
  3. c) gazebo e pergolati - manufatti di arredo di spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento (tende avvolgibili e simili); sia gli elementi portanti sia gli elementi di connessione orizzontale devono essere realizzati con materiali leggeri, quali legno o metallo e di sezione necessariamente modesta, dovendo portare esclusivamente il peso proprio; tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni e/o pareti verticali e non devono avere ingombro planimetrico a terra superiore a 15 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza superiore a 2,70 ml.; l'eventuale sporgenza dalla struttura portante (cornice) non deve essere superiore a 50 cm.; in particolare, la realizzazione di manufatti di ombreggiamento per la sosta delle auto con le caratteristiche sopra definite è consentita:
    • - nel caso di attività turistico-ricettive o agrituristiche, possono essere realizzate pergole ombreggianti per le auto in sosta, fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
    • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi, possono essere realizzate pergole ombreggianti per le auto in sosta, fino ad un massimo di complessivi 100 mq.;
    I pergolati come descritti, posso essere sormontati da pannelli solari fotovoltaici nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
    • - siano collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti;
    • - non siano aggravate le condizioni di permeabilità del suolo;
    • - che la dimensione e il numero di pannelli posati sopra il pergolato sia tale da non necessitare di alcuna verifica/deposito strutturale, e tale da non modificare la natura di opera amovibile, caratteristica indispensabile per l'identificazione del pergolato stesso.
    In mancanza di tali condizioni l'installazione è definibile quale tettoia (fotovoltaica), la cui realizzazione resta subordinata alle norme vigenti in materia di costruzioni;
    • - nel caso di attività commerciali, limitatamente a quelle di somministrazione alimenti e bevande Cs, sono consentite pergole ombreggianti negli spazi di pertinenza privati a loro relazionati, della dimensione massima pari al doppio della superficie di somministrazione esistente e comunque non superiori a 70 mq. Tali pergole non possono essere sormontate da pannelli solati fotovoltaici come nel casi descritti ai punti precedenti.
  4. d) piccoli depositi per attrezzi in legno - strutture costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati leggeri (in legno, metallo, vetro, escludendo comunque la lamiera metallica, la plastica e la vetroresina di tipo ondulato) a costituire un manufatto a pianta quadrilatera, appoggiate ed eventualmente ancorate al suolo - con superficie lorda massima di 8 mq. per ogni unità immobiliare e altezza massima (Hmax) di 2,20 ml.; la copertura deve essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi; nel caso di pertinenze condominiali è consentito coprire una superficie massima complessiva di 50 mq.;
  5. e) ricoveri per animali domestici, limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza al colmo non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo;
  6. f) pensiline poste sopra le porte di ingresso ed aperture in genere - strutture sporgenti a sbalzo dalla facciata degli edifici, con funzione di deflettore per la pioggia; con sporgenza massima dalla facciata di 1,50 ml. e larghezza non eccedente 0,50 ml. dai lati dell'apertura; tali strutture, che non possono avere caratteristiche proprie delle costruzioni edilizie, devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, vetro) e facilmente amovibili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, e possono essere coperte con vetro, legno, tegole canadesi o policarbonato trasparente, escludendo comunque la lamiera, la plastica e la vetroresina di tipo ondulato;
  7. g) tende solari retraibili - strutture sporgenti a sbalzo al prospetto degli edifici con funzione di riparo per l'irraggiamento solare, dotate di dispositivo di chiusura manuale o automatico e struttura retrattile -; tali strutture devono essere realizzate con materiali leggeri (legno, metallo, plastica) e asportabili, quindi fissate con viti e tasselli su opportune staffe, con forma aperta a falda obliqua, a capanna o cupola; le dimensioni di tali installazioni devono essere contenute, non è pertanto ammessa la realizzazione di tendaggi a circoscrivere il perimetro del fabbricato o anche di una sola facciata per esteso;
    l'installazione di tali strutture è comunque esclusa sui fronti principali degli edifici appartenenti alle classi c1a, c1b e c2a, ricadenti in zona omogenea A e in ogni caso sugli edifici in classe c1b nel territorio rurale;
  8. h) piscine costituite da vasche con telaio semplicemente appoggiate a terra, solo se di uso stagionale e scoperte, approvvigionate con acqua non proveniente da acquedotto. Qualora nel resede sia già presente una piscina interrata legittima, non è consentita l'installazione di piscine appoggiate a terra stagionali.

3. L'istallazione dei manufatti elencati nel presente articolo è comunque soggetta alla preventiva acquisizione, se dovuta, degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati prescritti da norme e piani sovraordinati o da discipline di settore.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52