Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 18 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente

1. Sulla base della schedatura effettuata anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017, il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze.

2. Il P.O. di Greve in Chianti attraverso la classificazione di cui al presente Titolo regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti. Il Piano Operativo attraverso la classificazione recepisce altresì quanto introdotto dalla L.R. 24/2009 e s.m.i. (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o, più comunemente, "Piano Casa") in merito alle discipline per gli ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 7 della L.R. 24/2009 tale legge non trova pertanto applicazione nel territorio comunale di Greve in Chianti. Le classi, come definite nei successivi articoli, stabiliscono il limite massimo dell'intervento edilizio ammesso per il patrimonio edilizio esistente e fanno riferimento a tre principali ambiti di azione, corrispondenti a primarie finalità rispettivamente di conservazione, adeguamento o sostituzione del patrimonio edilizio esistente, secondo la seguente articolazione:

  • - conservazione
    • classe c1a
    • classe c1b
  • - adeguamento
    • classe c2a
    • classe c2b
  • - sostituzione
    • classe c3a
    • classe c3b.

3. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole del P.O. riportano la classificazione per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 oppure attraverso campiture di colore - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare valore - alla scala 1:10.000, con riferimento allo specifico ambito di appartenenza ed in relazione all'eventuale pregio o valore storico-documentale attribuiti dal piano.

4. Per gli edifici, complessi e manufatti presenti nel territorio rurale non classificati in quanto non appartenenti al patrimonio edilizio di particolare valore si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite ai Capi III e IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente.

5. Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente ai limiti di intervento eventualmente definiti dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere.

6. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52