Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 11 Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • - Ii · produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione di beni, anche alimentari; fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata; laboratori artigianali in genere e imprese di forniture edili, officine e carrozzerie; attività di recupero, trattamento e smaltimento materiali di rifiuto; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - Ia · impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ir · impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - Is · artigianato di servizio alla residenza ed alla persona, esercitate in spazi che contemplano insieme la produzione e la vendita; attività di parrucchiere, estetista, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, servizi di pulizia, lavanderie, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili, attività di preparazione pasti e piatti pronti in genere, attività di produzione artigianale di alimenti per somministrazione non assistita, fornai, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie e simili; falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.; produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività artigianali di servizio possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali di sartoria, tappezzeria, calzoleria, vetrai e corniciai;
  • - Ie · attività estrattive.

2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

4. Per gli edifici per i quali il P.O. attribuisce la specifica destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali la superficie utile lorda destinata a tali attività non potrà essere inferiore al 75% della superficie utile lorda dell'intero edificio.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52