Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 24 Classe c2a

1. Gli interventi previsti per la classe c2a consentono l'adeguamento degli edifici a nuovi usi con la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, comunque nel rispetto dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque compatibili.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c2a, oltre a quanto già consentito per gli edifici in classe c1b, si possono prevedere:

  • - la modifica alle strutture di fondazione;
  • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche ai singoli elementi strutturali e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive;
  • - modeste variazioni delle quote del pavimento al piano seminterrato per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili o accessori, comunque in misura non superiore a ml. 0,30;
  • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote lievemente diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto; questa possibilità è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere, che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale ed il ripristino di solai conseguenti all'eventuale eliminazione di vani scala interni;
  • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali si escludono, e che negli altri siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza; per gli ambiti urbanizzati, a fronte di particolari situazioni di degrado, per una maggiore compatibilità e miglior inserimento nel contesto urbano di appartenenza, ai fini del conseguimento di una maggiore omogeneità del tessuto è ammessa la modifica della tipologia della copertura, senza aumento del Volume totale esistente;
    ai fini del rispetto dei caratteri originari dell'edificio, negli edifici storici, con caratteri e tipologie tradizionali, non sono consentiti pacchetti di isolamento delle facciate a cappotto esterni;
  • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti, che negli edifici con copertura tradizionale e struttura portante in travi e travetti in legno non deve interferire con l'orditura principale di copertura; tali lucernari devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - l'eliminazione di eventuali superfetazioni senza ricostruzione e l'esecuzione di circoscritti interventi di demolizione/ricostruzione che si rendano indispensabili per motivi di sicurezza statica e consolidamento di adeguamento sismico.

3. Sono altresì interventi ammessi dalla classe c2a:

  1. a) negli edifici o nelle parti di edificio che risultano modificati, con alterazione dei caratteri tradizionali, il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto di matrice storica; a questo scopo sono consentite anche modifiche esteriori a eventuali parti aggiunte recenti, non omogenee ai caratteri tradizionali dell'edificio, con interventi di riordino compositivo delle facciate e utilizzo di appropriati e coerenti materiali e tecniche costruttive;
  2. b) la demolizione di eventuali volumi accessori privi di valore storico testimoniale, addossati o meno all'edificio principale, e la loro ricostruzione a un solo piano, finalizzata alla razionalizzazione e al riordino delle pertinenze; la loro superficie non potrà superare la superficie accessoria (SA) - che deve rimanere tale - legittima demolita, e dovrà essere ricollocata all'interno del resede di pertinenza purché non in aderenza all'edificio principale, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche ;
  3. c) gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i.;
  4. d) la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia;
  5. e) il ripristino di edifici o di parte di essi alle condizioni di cui al successivo art. 25.

4. Per la finitura esterna dei paramenti murari e dei serramenti esterni negli edifici appartenenti alla classe c2a sono consentite esclusivamente modalità di intervento che mantengano il valore ambientale della configurazione attuale o che tendano a ripristinare la originaria configurazione, mediante utilizzo di elementi, tecniche e materiali appropriati. L'utilizzo di tecniche e materiali diversi da quelli originari è consentito esclusivamente per caratterizzare le aperture dei locali al piano terra destinati ad attività terziarie, a condizione che tali tecniche e materiali risultino compatibili con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e del contesto urbano in cui si collocano.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52