Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 37 Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni – (Fattibilità idraulica)

1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l.r. 41/2018.

Nei casi in cui, la fattibilità degli interventi non sia condizionata dalla l.r. 41/2018 alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, ma comunque preveda che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali, la gestione del rischio alluvioni può essere perseguita attraverso misure da individuarsi secondo criteri di appropriatezza, coniugando benefici di natura economica, sociale ed ambientale, unitamente ai costi ed ai benefici.

In particolare, sono da valutare le possibili alternative nella gestione del rischio alluvioni dalle misure maggiormente cautelative che garantiscono assenza degli allagamenti fino alle misure che prevedono eventuali allagamenti derivanti da alluvioni poco frequenti.

Nel caso di interventi in aree soggette ad allagamenti, la fattibilità è subordinata a garantire, durante l'evento alluvionale l'incolumità delle persone, attraverso misure quali opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale e procedure atte a regolare l'utilizzo dell'elemento esposto in fase di evento. Durante l'evento sono accettabili eventuali danni minori agli edifici e alle infrastrutture tali da essere rapidamente ripristinabili in modo da garantire l'agibilità e la funzionalità in tempi brevi post evento.

Nelle aree di fondovalle poste in situazione morfologica sfavorevole, come individuate al paragrafo B.4) del regolamento regionale di cui al DPGR 30.01.2020 n. 5/R, la fattibilità degli interventi è condizionata alla realizzazione di studi idraulici finalizzati all'aggiornamento e riesame delle mappe di pericolosità di alluvione di cui alla l.r. 41/2018.

2. La fattibilità idraulica di ogni intervento di trasformazione del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in particolare per le aree a pericolosità da alluvione media (P2) e pericolosità da alluvione elevata (P3).

In particolare, nelle aree individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni per la realizzazione di misure di protezione a scala di bacino (interventi di natura puntuale e/o di natura areale), collocate lungo l'asta principale del torrente Greve e del Torrente Ema, si applicano le disposizioni della Disciplina di P.G.R.A.

L'Amministrazione Comunale può promuovere il riesame delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione attraverso l'applicazione dell'art. 14 - Modifiche alle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, della disciplina di piano del Piano di Gestione Rischio Idraulico dell'Autorità di bacino Distrettauale dell'Appennino Settentrionale.

3. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di pericolosità per alluvioni P2 e P3 ma comunque soggette a ristagni dovuti alla difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche, per la realizzazione degli interventi si dovranno adottare le misure di difesa locale di cui al comma d) dell'art.2 della L.R. n. 41/2018

Per le definizioni delle condizioni d'attuazione è necessario fare riferimento allo studio idraulico di supporto al Piano Operativo.

Le schede di fattibilità, ove presenti, definiscono nel dettaglio le condizioni di attuazione dell'intervento.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52