Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85 Disposizioni comuni per i progetti unitari convenzionati

1. I Progetti unitari convenzionati individuano all'interno del territorio urbanizzato quegli interventi di modesta dimensione che si configurano come integrazione/reintegrazione del tessuto urbanizzato esistente anche attraverso il miglioramento delle dotazioni di interesse pubblico ad esse richiesto.

2. Tali Progetti si attuano attraverso intervento diretto convenzionato.

3. I Progetti sono identificati da una sigla composta dall'U.T.O.E. di appartenenza e da un numero progressivo; esse sono perimetrate ed indicate con tale sigla nelle tavole di P.O.

4. In sede di elaborazione del progetto unitario qualora le indicazioni grafiche riguardanti il perimetro e/o le suddivisioni interne cadano in prossimità ma non coincidano con elementi reali di suddivisione del territorio rilevabili sul posto o su mappe a scala di maggiore dettaglio, dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a combaciare con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio; in tali casi la corrispondente rettifica non comporta variante al Piano Operativo.

5. I successivi articoli definiscono, per ciascun Progetto:

  • - destinazione d'uso;
  • - quantità massime edificabili, attraverso interventi di nuova edificazione o di sostituzione edilizia, e relativi parametri (SE, numero di alloggi, numero di piani, Indice di Copertura); il numero di piani comprende i livelli dell'edificio fuori terra e i livelli non totalmente o prevalentemente interrati nel caso di locali con altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. o comunque esclusi dal computo della Superficie edificabile (o Edificata) (SE);
  • - opere ed attrezzature da realizzare e/o cedere al Comune;
  • - specifici indirizzi e prescrizioni in relazione ai singoli contesti, anche per quanto attiene eventuali interventi di recupero compresi nel progetto;
    si dovrà inoltre fare riferimento al documento denominato "Criteri e modalità di inserimento paesaggistico degli interventi" allegato alle presenti Norme.

Per l'altezza dei piani si fa riferimento all'"altezza virtuale", così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani si intende relativo al fronte a valle.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'altezza massima (Hmax) di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani fuori terra massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'altezza massima (Hmax) è elevata a 9 ml.

6. La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio dovrà rispettare i criteri e le regole generali definiti all'art. 82 ed i criteri e le regole specifici definiti per ciascun ambito.

7. Nelle aree appartenenti ai Progetti unitari convenzionati fino all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Operativo su edifici e spazi aperti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; non sono pertanto ammessi, in particolare, il cambio di destinazione d'uso e la suddivisione delle unità immobiliari.

8. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi previsti dal Piano Operativo gli edifici e le aree di pertinenza saranno da considerare in classe c2a, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato per edifici di particolare pregio.

Ultima modifica Martedì, 9 Maggio, 2023 - 11:52