Allegato A - Disciplina dei beni paesaggistici

Art. 2- Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici sono rappresentati, a puro titolo ricognitivo, nelle Tavole STA13.1 e STA13.2 del PS, "Articolazione locale dei beni culturali e paesaggistici", e disciplinati dalle disposizioni che seguono.

2. Le suddette disposizioni sono così articolate:

  • - Parte Prima "Immobili e aree di notevole interesse pubblico", DLgs 42/2004, art. 136:
    • - DM 24/04/1975, Zona ai lati della provinciale aretina nel comune di Incisa Val d'Arno;
    • - DM 23/06/1967, La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole
  • - Parte Seconda "Aree tutelate per legge", DLgs 42/2004, art. 142:
    • - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi (articolo 7 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. b, del DLgs 42/2004)
    • - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (articolo 8 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT- articolo 142. c.1, lett. c, del DLgs 42/2004)
    • - Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (articolo 12 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. g, del DLgs 42/2004)
    • - Zone di interesse archeologico (articolo 12 della Disciplina dei beni paesaggistici PIT - articolo 142. c.1, lett. m, del DLgs 42/2004)