Disciplina di Piano online


Art. 2.16 Potenzialità archeologica

1. Sulla base delle conoscenze relative alle risorse archeologiche nel territorio comunale è definita la potenzialità archeologica, rappresentata nella tavola QC2.15.
La Carta del potenziale archeologico classifica i ritrovamenti archeologici editi e le informazioni inedite o parzialmente edite con i seguenti cinque gradi di potenzialità archeologica, in riferimento alla consistenza del rinvenimento, al grado di conoscenza e all'affidabilità sia della fonte sia del posizionamento:

  • - grado 1 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio vaga per informazioni scarse, remote nel tempo, proveniente da fonte scarsamente attendibile, non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 2 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, dotata di definizione ma non posizionabile cartograficamente;
  • - grado 3 - attestazione bibliografica di rinvenimento e/o attestazione d'archivio, definibile tipologicamente e cronologicamente e posizionabile in maniera approssimativa;
  • - grado 4 - presenza archeologica nota, posizionabile in maniera attendibile e/o caratterizzata da emergenze architettoniche più o meno evidenti, pur se non soggette a provvedimento di tutela;
  • - grado 5 - presenza archeologica nota con precisione, con posizione verificata ed eventuali prescrizioni proprie perché soggette a provvedimenti di tutela (ricadenti nell'art. 10 e/o nell'art. 142 comma 1 lettera m) del D.lgs. 42/2004).

2. Il Piano Operativo dovrà conseguentemente individuare la classificazione del rischio archeologico nel territorio comunale, secondo livelli di rischio intesi come probabilità che gli interventi possano interferire con le presenze archeologiche note.
A tali classi corrisponderanno specifiche prescrizioni da osservare per i progetti e in fase di esecuzione degli interventi.