Disciplina di Piano online


Art. 2.3 Patrimonio territoriale

1. Ai sensi della LR 65/2014, per patrimonio territoriale si intende l'insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future.

2. Il patrimonio territoriale, rappresentato nelle tavole da STA1.1 a STA5.2, è riferito all'intero territorio comunale ed è composto dalle strutture di lunga durata di seguito elencate (alla formazione delle suddette strutture concorrono elementi costitutivi persistenti, che rappresentano il fondamento dell'identità territoriale):

  • - struttura idrogeomorfologica, che comprende: i caratteri geologici, geomorfologici, pedologici, idrogeologici, idrologici e idraulici;
  • - struttura ecosistemica, che comprende: boschi di latifoglie, boschi di latifoglie e conifere, agroecosistemi, corsi d'acqua, edificato rurale.
    Nella tavola della struttura ecosistemica (Tavv. STA2.1 e STA2.2), oltre agli elementi costitutivi della struttura ecosistemica di lunga durata, che rivestono particolare significato identitario, sono indicati gli elementi costitutivi della struttura ecosistemica di formazione recente, con individuazione degli elementi di particolare valore ecologico. Nella suddetta tavola sono altres&igrave indicati, quali riferimenti di contesto, ulteriori elementi costitutivi della struttura ecosistemica di formazione recente privi di valore patrimoniale.
  • - struttura insediativa, che comprende: beni archeologici; centri e nuclei storici; prime espansioni urbane consolidate fino alla metà del XX secolo; permanenze di archeologia industriale; ville-fattoria, pievi, castelli e complessi di valore identitario del territorio rurale; edifici di impianto storico antecedenti la metà del XX secolo (sedime edifici); rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche; componenti minori dell'identità storico-culturale (edicole, tabernacoli, croci votive, ecc.); giardini di impianto storico.
    Nella tavola della struttura insediativa (Tavv. STA3.1 e STA3.2), sono evidenziati gli elementi costitutivi della struttura insediativa che rivestono particolare significato identitario. Nella suddetta tavola sono inoltre indicati, quali riferimenti di contesto, gli insediamenti contemporanei (a prevalente funzione residenziale, produttiva, terziaria, di servizio) e le infrastrutture contemporanee (stradali, ferroviarie, tecnologiche).
  • - struttura agro forestale, che comprende: boschi di latifoglie, boschi di latifoglie e conifere, colture erbacee ed arboree, prati pascolati, sistemazioni agrarie, manufatti dell'edilizia rurale.
    Nella tavola della struttura agroforestale (Tavv. STA4.1 e STA4.2), sono evidenziati gli elementi costitutivi della struttura agroforestale che rivestono particolare significato identitario. Nella suddetta tavola sono inoltre indicate, quali riferimenti di contesto, le strutture agroforestali recenti (rimboschimenti di pino marittimo, robinieti, impianti di pioppicoltura).

3. Il patrimonio territoriale comprende, altres&igrave, il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici, cos&igrave come rappresentati dal PIT con valenza di piano paesaggistico) e il paesaggio, che, esprimendo caratteri di eccellenza, puntuali o areali, rafforzano il profilo identitario del territorio.

4. Il PO disciplina il patrimonio territoriale in applicazione del PS, definendo specifiche modalità di intervento e di utilizzo in relazione ai caratteri delle rispettive componenti e dei relativi elementi costitutivi, cos&igrave come definiti al precedente punto 2 del presente articolo, evitando comunque, ai sensi della LR 65/2014, di ridurre il patrimonio territoriale in modo irreversibile. A tale proposito il PO, allorché preveda azioni di trasformazione del territorio, dovrà valutarle sulla base di un bilancio complessivo esteso a tutte le suddette componenti, definendole secondo criteri espressi di coerenza evolutiva ed evitando azioni casuali e/o comportanti la perdita dei valori identitari riconosciuti.

5. Il PO può integrare gli elementi costitutivi delle strutture territoriali individuati dal PS con altri, ad essi assimilati, anche di espressione contemporanea, se riconosciuti di rilevante significato identitario.

6. Il PO, agendo a una scala di maggior dettaglio rispetto al PS, può definire più compiutamente, sulla base dello stato dei luoghi e dei segni riconoscibili sul territorio, gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale e gli areali ad esso riferiti. Il PO, in particolare, individua le strade vicinali nel territorio rurale e le considera parti costitutive della rete della mobilità dolce, garantendone quanto meno la percorribilità ciclopedonale.