Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 42 Generalità

1. Sono previsti i seguenti tipi di intervento: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento, Sostituzione edilizia, Demolizione senza ricostruzione, Nuova edificazione, Ristrutturazione urbanistica.

2. Le norme contenute negli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (artt. 44, 45), riferite agli interventi sugli elementi di finitura degli edifici esistenti, si applicano e valgono anche nell'ambito degli interventi di Restauro e risanamento conservativo Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e di tipo ricostruttivo (artt. 46, 47).

3. Gli interventi si articolano in un elenco di opere specifiche allo scopo di consentire una regolamentazione più precisa dei differenti casi. Gli interventi sugli edifici in muratura possono avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel successivo Capo IV "Guida agli interventi sugli edifici in muratura"

4. Le norme dei piani attuativi che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio del Regolamento Urbanistico dovranno riferirsi alle definizioni dei tipi di intervento contenute nel presente Capo.

Art. 43 Glossario

Nel presente articolo vengono elencate e definite alcune delle "voci" maggiormente utilizzate in questo Capo e nel successivo:

  • Consolidamento: insieme di operazioni finalizzate al recupero della resistenza e della efficienza statica, anche con miglioramento delle caratteristiche meccaniche originarie.
  • Modifica: insieme di operazioni che comporta l'introduzione di nuovi elementi e l'eliminazione di elementi esistenti o di parti di essi.
  • Protezione: insieme di operazioni finalizzate alla tutela e alla conservazione delle condizioni esistenti (di elementi architettonici o di parti di essi).
  • Pulitura: insieme di operazioni finalizzate alla rimozione della patina superficiale di detriti, in genere riferito alle superfici lapidee (faccia a vista o di elementi decorativi), agli intonaci, alle superfici degli elementi metallici e lignei.
  • Rifacimento: operazione di sostituzione che impiega gli stessi materiali e stesse tecnologie dell'elemento sostituito.
  • Riparazione: insieme di operazioni finalizzate al recupero dell'efficienza funzionale, senza alterazioni delle caratteristiche esistenti.
  • Sostituzione: insieme di operazioni finalizzate alla messa in opera di nuovi elementi (o parti di essi) in sostituzione di quelli esistenti, anche con l'uso di materiali e tecnologie differenti.

Art. 44 Manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria (Mo) sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, mantenendone inalterata la tipologia, e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi di valore degli edifici.

Art. 45 Manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e non comportino mutamento della destinazione d'uso.

2. Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono comportare alterazione del valore architettonico e decorativo dell'edificio e non debbono configurarsi come un insieme sistematico di opere finalizzato alla trasformazione dell'intero organismo edilizio.

Art. 46 Restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili. Tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, suddivisi in Rc1 e Rc2, devono comunque essere finalizzati al consolidamento, al ripristino e al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, sempre nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali esistenti. Devono dunque garantire il mantenimento dei caratteri architettonici originali e non introdurre modifiche sostanziali all'aspetto esteriore dell'edificio, salvo ripristinare uno stato originario documentato e fermo restando la valutazione di dettaglio.

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono riguardare anche alcuni edifici realizzati con tecniche prevalentemente moderne, qualora siano stati vincolati o riconosciuti di notevole qualità architettonica.

4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto.

5. I progetti devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi, come previsto al comma 1 dell'art. 138 della L.R. 65/2014.

I progetti devono essere accompagnati da una relazione storico-critica che metta in evidenza:

  • le caratteristiche d'interesse storico, morfologico e paesaggistico dell'edificio;
  • la presenza di elementi decorativi e/o storicizzati;
  • la presenza di eventuali dissesti, di carenze costruttive e tecnologiche per le quali possano rendersi necessari determinati interventi di progetto;
  • la scelta dei materiali e le modalità d'intervento proposte per garantire il rispetto dei caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio.

La relazione deve inoltre contenere esplicite indicazioni sulle scelte effettuate per intervenire sugli elementi strutturali e di finitura dell'edificio, una dichiarazione sotto forma di elenco che descriva in forma sintetica le opere che interessano ogni elemento costitutivo dell'edificio: fondazioni, murature portanti, orizzontamenti, coperture, scale, aperture, intonaci, infissi, elementi accessori agli impianti, ecc.

Per gli edifici in muratura, la dichiarazione di cui sopra, per quanto concerne gli elementi di finitura dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Interventi sugli elementi di finitura degli edifici in muratura" delle presenti norme.

6. Gli interventi sono suddivisi in:

Restauro e risanamento conservativo - Rc1, per gli edifici notificati ai sensi della parte II del Dlgs 42/2004, a dichiarata connotazione monumentale o per i quali è prioritaria l'istanza conservativa;

Restauro e risanamento conservativo - Rc2, per gli edifici nei quali l'istanza conservativa resta importante, ma sono ammesse alterazioni di alcuni elementi ai fini del risanamento e del recupero.

7. Restauro e risanamento conservativo - Rc1

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc1 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi comportano l'uso di materiali e tecnologie tradizionali e non possono apportare modifiche ai prospetti esterni principali dell'edificio. Il ricorso a materiali e tecnologie innovativi può essere ammesso solo nel caso in cui esso sia scientificamente avallato nell'ambito della teoria del restauro e previa esplicita motivazione da parte del progettista, che ne assevera la appropriatezza e l'efficacia. Gli interventi consistono in:

  1. c1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. c2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate) e delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. c3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. c4- installazione di impianti tecnologici;
  5. c5- modifiche distributive interne, anche con la riorganizzazione delle unità abitative, che non comportino variazioni nelle quote degli orizzontamenti esistenti;
  6. c6- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  7. c7- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  8. c8- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).

8. Restauro e risanamento conservativo - Rc2

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo Rc2 sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio, sono cioè interventi che riguardano porzioni limitate del fabbricato e che in generale mantengono le caratteristiche strutturali esistenti. Tali interventi possono comportare anche il ricorso a materiali e tecnologie non tradizionali, nel rispetto della salvaguardia statica del fabbricato, e non possono apportare modifiche sostanziali ai prospetti esterni principali dell'edificio. Gli interventi consistono in:

  1. d1- consolidamento delle strutture di fondazione;
  2. d2- consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane);
  3. d3- realizzazione di sistemi di protezione volti alla impermeabilizzazione e all’isolamento termico e acustico (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm);
  4. d4- realizzazione di tetto ventilato (con un incremento complessivo dell’altezza del colmo non superiore a 15 cm e con accorgimenti volti a ridurre l’impatto visivo delle griglie di aerazione in gronda e al colmo);
  5. d5- installazione di impianti tecnologici;
  6. d6- modifiche distributive interne, anche con frazionamento riorganizzazione delle unità abitative;
  7. d7- riapertura di porte e finestre esterne tamponate, senza modifica di forma, dimensioni e posizione;
  8. d8- realizzazione di nuove aperture, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico-sanitarie legate a variazioni di destinazione d'uso o a variazioni distributive interne, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle aperture esistenti e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  9. d9- modifica delle aperture esistenti, eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, nel rispetto di posizione, forma e proporzioni delle stesse e nel rispetto delle regole dell'impaginato architettonico del prospetto;
  10. d10- modifica delle aperture limitatamente ai piani terreni per adeguamento all'inserimento di attività diverse (commerciali, di deposito, di rimessa auto) nel rispetto dei caratteri architettonici della facciata e della riconoscibilità tipologica dell'edificio. In riferimento ai punti d8,d9, d10, d15, d16, d17, d18 e d19:
    per il consolidamento delle murature, per la demolizione di corpi scala, per la modifica della sagoma di volumi in aderenza, per l'inserimento del cappotto esterno, per la realizzazione di nuove aperture e/o la modifica di quelle esistenti, interventi per i quali, quando ammesse, deve essere acquisito il preventivo atto di assenso dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.135, comma 4, lettera c) della LR n.65 del 10/11/2014 (non necessario nel caso di riapertura di finestre tamponate).
  11. d11- realizzazione di lucernari nelle falde della copertura;
  12. d12- consolidamento e sostituzione degli elementi costituenti porticati e logge;
  13. d14- eliminazione di elementi e parti che alterino l'edificio, compromettendone stabilità, fruibilità e riconoscibilità (superfetazioni, soprelevazioni).
  14. d15- consolidamento delle murature con incamiciatura (betoncino armato);
  15. d16- demolizione corpi scala;
  16. d17- modifica della sagoma di volumi in aderenza con l’edificio siglato (cs) finalizzati ad eliminare elementi incongrui, nel rispetto di elementi decorativi, delle proporzioni e dei caratteri dell’impaginato architettonico.
  17. d18- formazione dell’isolamento termico esterno di edifici siglati (cs);
  18. d19- modifica delle aperture esistenti (con una variazione non superiore a 5 cm), limitatamente agli interventi per adeguamento sismico e/o efficientamento energetico, nel rispetto delle regole dell’impaginato architettonico del prospetto;

Art. 47 Ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Essi si distinguono in:

  • - interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui al successivo comma 2,
  • - interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui al successivo comma 3.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, definiti - Ristrutturazione edilizia - Ri1, non comportano la demolizione dell'organismo edilizio. Essi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; comprendono inoltre gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 e delle eventuali condizioni indicate nel Regolamento Edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa si distinguono in:

2.1 Ristrutturazione edilizia Ri1.1, sono gli interventi circoscritti di demolizione e ricostruzione che si rendono indispensabili per motivi di sicurezza, per miglioramenti ed adeguamenti sismici e quando risultino oggettivamente inapplicabili gli interventi di tipo Rc2 senza pregiudicare l'efficacia conservazione dell'edificio. Tali interventi dovranno in caso essere mirati alla salvaguardia delle emergenze architettoniche del fabbricato.

2.2 Ristrutturazione edilizia Ri1.2, sono gli interventi di ristrutturazione edilizia suscettibili di comportare la complessiva riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari. Nel caso di intervento esteso all'intero edificio, o ad una sua parte significativa, sono ammessi l'aumento e la riduzione della superficie e del numero delle unità immobiliari se tali interventi sono compatibili con la conservazione dei valori storico architettonici dell'edificio. Non sono ammessi interventi che comportano modifica della sagoma della costruzione né alterazione dei caratteri architettonici e decorativi di valore dell'edificio e degli elementi costituenti arredo urbano. Sono ammesse modifiche delle facciate solo se coerenti con l'impaginato originario e con i caratteri architettonici dell'edificio. Nel caso i prospetti siano stati alterati in modo incongruo gli interventi di ristrutturazione devono prevedere il ripristino dei caratteri originari. Negli interventi di rifacimento delle strutture di copertura è consentito il rialzamento del tetto per l'altezza strettamente necessaria all'adeguamento alle normative antisismiche (in ogni caso non superiore a 30 cm), purchè sia esteso all'intero fabbricato ed a condizione che la struttura di gronda non presenti caratteristiche di particolare pregio; in ogni caso il rifacimento della struttura di gronda dovrà essere effettuato nel rispetto delle dimensioni, dei materiali e delle caratteristiche della gronda originaria. La maggiore altezza conseguente al rifacimento delle strutture di copertura e di gronda non può determinare incremento di SE ed a tale condizione non è valutata ai fini del calcolo delle distanze dei fabbricati.

Sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo Ri1.2 anche gli interventi di ripristino di porzioni crollate o demolite dell'edificio, purché di modesta entità e purchè si tratti di crolli e demolizioni parziali.

3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo ricostruttivo si distinguono in:

3.1 – Ristrutturazione edilizia Ri2

Sono gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione degli edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Sono ammesse inoltre gli interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici esistenti che non comporti incremento di volume, calcolato nel rispetto delle presenti norme e del Regolamento Edilizio..

3.2 – Ristrutturazione edilizia Ri3

3.2.1 Ricostruzione di ruderi – Ri3

Gli interventi sugli edifici che risultano presenti nel Catasto d'impianto, il cui stato di conservazione sia assimilabile a quello di "rudere", come di seguito definito, consistono nella demolizione con "fedele" ricostruzione (com'era e dov'era). Le ricostruzioni dovranno essere indirizzate al recupero dell'impianto tipologico e al rispetto dei caratteri paesistico-ambientali, utilizzando tecniche costruttive tradizionali e/o di edilizia bio-eco sostenibile.

Per "rudere" si intende una costruzione esistente non "abitata" o "abitabile", nella quale pur essendo chiaramente riconoscibili dimensioni, caratteri costruttivi e destinazione d'uso, risultano inesistenti e irrecuperabili gli orizzontamenti, le strutture di copertura e una parte anche consistente delle murature portanti.

Gli interventi di ricostruzione devono essere preceduti da un rilievo dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti) e accompagnati da una documentazione fotografica dell'edificio e del contesto; è necessario inoltre fornire una documentazione storica, fotografica e grafica volta a provare la consistenza originaria dell'edificio e i suoi caratteri architettonici (vedi punto g1).

Valgono in ogni caso le seguenti disposizioni:

  • g1- affinché sia ammesso l'intervento di ricostruzione, deve essere prodotta una documentazione atta a dimostrare la consistenza originaria del fabbricato e a fornire indicazioni circa le caratteristiche costruttive e architettoniche del fabbricato medesimo;
  • g2- la ricostruzione deve avvenire sul perimetro (sedime) del rudere, con la stessa volumetria

La ricostruzione di ruderi con tecniche costruttive tradizionali dovrà avvalersi delle indicazioni e fare riferimento ai criteri e agli indirizzi contenuti nel Capo IV "Guida agli interventi sugli edifici in muratura" delle presenti norme.

Art. 48 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile, dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  1. h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni o sottoelevazioni);
  2. h2- ampliamenti in aderenza;
  3. h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima del fronte.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente RU, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

Art. 49 Sostituzione edilizia

1. Sono interventi di sostituzione edilizia quelli che comportano demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume calcolato nel rispetto e nei limiti delle presenti norme e del Regolamento Edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione.

2. Nei Sottosistemi e Ambiti del Sistema ambientale (V), gli interventi di sostituzione edilizia, quando ammessi, dovranno prevedere la ricostruzione delle volumetrie all'interno delle aree di pertinenza come definite al successivo art.84.1. Sono ammessi inoltre specifici interventi di riqualificazione ambientale, nel rispetto dei criteri generali e delle prescrizioni di cui al comma 5, dell'art.118 delle presenti NTA.

Art. 50 Demolizione senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione (D) interessano in particolare le aree che il RU intende recuperare come spazi aperti.

Art. 51 Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione (Ne) interessano aree non edificate nelle quali la realizzazione degli edifici dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle NTA e nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" del RU.

2. Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati sia all'interno di aree dotate di opere di urbanizzazione sia in aree di nuovo impianto da urbanizzare.

Art. 52 Ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono comportare la:

  1. i1- modifica o trasformazione del tessuto urbanistico-edilizio;
  2. i2- modifica o trasformazione della suddivisione dei lotti;
  3. i3- modifica o trasformazione dei tracciati stradali;
  4. i4- modifica o trasformazione complessiva del rapporto tra spazi edificati e non;
  5. i5- modifica o trasformazione del rapporto tra spazio pubblico e privato.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59