Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 165 Situazione esistenti difformi da quelle previste

1. Gli edifici, le unità immobiliari e le aree legittimamente adibite all’esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le previsioni e le destinazioni d’uso previste dal presente Regolamento Urbanistico e con le prescrizioni relative alle aree siglate PA, PA*, PN, PX, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa limitatamente ad opere di consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi) delle strutture orizzontali (piane e voltate), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane) e7o adeguamenti a norme di sicurezza, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie; oltre agli interventi atti a garantire l’incolumità in caso di edifici danneggiati o pericolanti, la bonifica e/o la sostituzione di elementi dannosi per la salute (materiali inquinanti, amianto, ecc.), fatto salvo inoltre quanto previsto al comma 14, dell’art. 140, delle presenti norme.

2. Ai sensi dell'art. 97 della L.R.65/2014 i poteri di deroga al Regolamento urbanistico possono essere esercitati esclusivamente per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.

3. In assenza di un piano attuativo nelle aree comprese entro il perimetro dei PX: 1, 6, 8, e PA: 13, 15, 17, 27, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, sono consentiti negli edifici e negli spazi aperti gli interventi previsti e ammessi dalle rispettive categorie di intervento.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti anche nelle aree inserite nelle Tavole: “Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi”, a condizione che venga stipulato un atto unilaterale d’obbligo, in base al quale il proprietario assicuri che provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle opere realizzate, senza alcun indennizzo aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale, nel caso l’immobile venga assoggettato ad esproprio.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59