Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 119.2.5 Caratteristiche degli annessi di cui all'art.28.2 comma 1 lettera e) delle presenti norme (annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del P.A.P.M.A.A.)

1.Gli annessi agricoli di cui all'art. 6 commi 2 e 4 del DPGR n.63/R del 25/08/2016 dovranno essere realizzati con le seguenti modalità e prevedere un atto d'obbligo che non consenta il frazionamento volto alla realizzazione di ulteriori annessi e l'alienazione degli stessi separatamente dal fondo su cui insistono:
Dimensioni:
Per superficie fondiaria superiore a 10.000 mq. è ammessa una SE massima di 200 mq,
Pe superficie fondiaria inferiore a 10.000 mq. e superiore a 5.000 mq. è ammessa una SE massima di 100 mq.
Caratteristiche costruttive e prescrizioni:

  • - I nuovi annessi dovranno avere caratteristiche tipologiche coerenti con il contesto agricolo-paesaggistico in cui saranno inseriti.
  • - la localizzazione dei nuovi annessi rurali, qualora nell'area di interesse siano già presenti fabbricati, dovrà essere contigua agli stessi e deve rispettare la preminenza dell'edificio o degli edifici esistenti in rapporto alla viabilità di accesso e ai principali punti di vista da cui possono essere percepiti;
  • - la sistemazione delle pertinenze esterne dovrà tenere conto dei prevalenti caratteri di ruralità evitando il ricorso all'uso dell'asfalto o di estese aree pavimentate e introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone.
  • - tetto, da realizzare preferibilmente a due falde (capanna), con elementi in laterizio e pendenza ≤ al 30% o con copertura “a verde” piana o con pendenza ≤ al 10%,
  • - non interferire fisicamente e percettivamente con aree di valore paesaggistico e ambientale e con insediamenti, complessi edilizi ed edifici di valore storico culturale;
  • - ridurre al minimo sbancamenti e movimenti di terra ed evitare abbattimento di alberi, siepi, muri di contenimento ed altri elementi che caratterizzano in modo significativo il paesaggio rurale

2.l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo è effettuata con le procedure di cui al comma 6 dell'art.6 del DPGR n.63/R del 25/08/2016.

3. Tali manufatti sono realizzabili esclusivamente nei seguenti ambiti:

  • - Ambito V2.1: Aree collinari terrazzate
    La realizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa fino ad un massimo di 300 mc.,
  • - Ambito V2.3: Aree pedecollinari composite
  • - Ambito V2.4: Aree di crinale
  • - Ambito V2.5: Aree di crinale di salvaguardia
  • - Ambito V2.6: Aree di pendio e di fondovalle

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59