Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 121 Piscine e campi da tennis

1. Gli interventi di trasformazione del suolo per realizzare piscine e campi da tennis scoperti ad uso privato sono consentiti a condizione che gli interventi:

  • nel caso ricadano nelle aree di valore storico considerate invarianti strutturali (siglate cv o incluse entro il perimetro di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuate attraverso appositi “simboli”) vengano realizzati valutando la compatibilità con lo stato dei luoghi, nel rispetto dei caratteri architettonici, funzionali e spaziali del contesto esistente e preferibilmente interrate.
  • non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni: nel caso di terreni in pendenza, i movimenti di terra necessari alla sistemazione devono essere al massimo dell'ordine di 1 m. in più o in meno rispetto al piano di campagna rilevato prima dell'intervento (pendenza certificata dal rilievo quotato, da allegare al progetto e dimostrazione che scavo o riporto non presentino altezza superiore a 1 m.);
  • non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale);
  • non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
  • garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
  • vengano realizzati nell'ambito del resede e comunque alla minor distanza possibile dagli edifici esistenti;
  • possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico;
  • prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

2. Le piscine e i campi da tennis devono essere realizzate nelle aree di pertinenza degli edifici oppure in un'area interna al cerchio con raggio di 50 ml misurato dal perimetro esterno a terra del fabbricato principale al netto di elementi aggettanti e all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).

3. I campi da tennis possono essere realizzate solo nelle aree di pertinenza degli edifici o all'interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano attività agrituristica (anche in presenza di uno specifico trattamento vegetale o artificiale).

4.E' ammessa la realizzazione di manufatti interrati su tre lati da adibire a locali tecnici e rimessa della superficie utile (SU) massima di 100 mq ed altezza interna non superiore a 2.4 ml.

5. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:

  • da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
  • dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
  • da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.

Il Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni per la

realizzazione delle opere di cui al presente articolo.

6. Le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi di cui al presente articolo valgono (per assimilazione) anche per le aree ricadenti negli altri sistemi.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59