Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 90 Ambito V2.4: Aree di crinale

1. Sono le parti del territorio destinate ad un'agricoltura di qualità, condotte prevalentemente da strutture aziendali di tipo imprenditoriale. Queste aree sono da considerare con esclusiva funzione agricola.

2. Nelle parti di territorio ricadenti nell'ambito V2.4 il Regolamento Urbanistico prevede e consente interventi finalizzati:

  • allo sviluppo delle attività agricole nel rispetto delle caratteristiche geologiche e ambientali esistenti, in modo da controllare e prevenire possibili fenomeni di erosione e dilavamento superficiale.

3. La caratterizzazione funzionale dell'ambito è garantita dalla presenza degli usi principali "Attività agricole" e "Spazi scoperti pubblici e di uso pubblico" in misura tendenzialmente esclusiva.

4. Sono esclusi gli impianti produttivi al servizio dell'agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici eccedenti le capacità produttive aziendali, le attività floro-vivaistiche, gli impianti per la zootecnia industrializzata ad eccezione, per questi ultimi, delle aziende già insediate nel territorio comunale alla data di adozione del Piano Strutturale.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59