Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 84 Interventi sul patrimonio edilizio

1. Nelle parti destinate ad usi agricoli del territorio comunale comprese nel "sistema ambientale":

  1. a) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie se ammessi e compatibili con le prescrizioni contenute nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto al Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014, nel rispetto delle invarianti strutturali del PTC della Provincia di Firenze.
  2. b) nei diversi sottosistemi ed ambiti del Piano sono sempre ammessi trasferimenti di volumetrie in "uscita"; sono ammessi trasferimenti di volumetrie in "entrata" esclusivamente nel Sottosistema V2: Aree agricole coltivate e solo per i fabbricati esistenti con destinazione d’uso agricola.
  3. c) gli interventi di ampliamento, ristrutturazione, trasferimenti di volumetrie sono comunque esclusi negli edifici ricadenti nella categoria d'intervento "conservazione" (siglati co, cs), che identifica i beni di valore storico testimoniale considerati invarianti strutturali;

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale: nei successivi articoli se ne riporta il contenuto integrato da alcune specifiche prescrizioni.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola e sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola, nei diversi Sottosistemi e Ambiti, sono individuati e definiti nel rispetto del Titolo IV, Capo III "Disposizioni sul territorio rurale" della L.R.65/2014 e conformemente agli indirizzi nei corrispondenti articoli di cui al "Titolo VI - Sistema ambientale" delle NTA del Piano Strutturale.

3. Il Regolamento Urbanistico, sulla base di un approfondito e dettagliato "Rilievo del patrimonio rurale" condotto in conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenuti nel Piano Strutturale, definisce la classificazione di singoli edifici, nuclei, complessi edilizi e loro pertinenze sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, del valore storico testimoniale, delle caratteristiche morfo-tipologiche, dello stato di conservazione e del rapporto con il contesto.

La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente (schedatura degli edifici e dei manufatti presenti nel territorio aperto), di supporto alla classificazione di cui al presente articolo, è contenuta nel SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Vinci.

4. Nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" vengono specificati gli interventi ammissibili sui singoli edifici e spazi aperti compresi nelle aree del Sistema ambientale.

Gli edifici esistenti con destinazione d'uso agricola e non agricola, sulla base delle diverse classi di valore attribuite, e con riferimento alle categorie di intervento definite all'art.41 delle presenti norme, vengono suddivisi in:

  • edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (co, cs, mc);
  • edifici considerati di valore storico testimoniale, contrassegnati da un "colore" (legenda) che individua una specifica categoria di intervento (mr) che segnala uno stato di conservazione assimilabile a quello di "rudere";
  • edifici considerati non di valore storico, privi di sigla o colore, per i quali è prevista la categoria d'intervento adeguamento (ad).

I "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S) e le Stazioni di servizio, distribuzione e deposito carburanti (Td) vengono perimetrati e mantengono la sigla della categoria di intervento loro assegnata.

Gli spazi aperti di valore storico e di notevole qualità ambientale e paesaggistica vengono perimetrati e siglati (cv), quando non inclusi entro l'area perimetrata di un edificio soggetto a conservazione siglato co, cs, e/o individuati attraverso appositi "simboli", come previsto all'art.36, comma 4, delle presenti norme.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59