Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48 Ampliamento

1. Gli interventi di ampliamento (Am) consistono nell'aggiunta di volumi nuovi a quelli esistenti e comportano un aumento della superficie edificabile, dell'edificio.

2. L'ampliamento può comportare:

  1. h1- ampliamenti in altezza (soprelevazioni o sottoelevazioni);
  2. h2- ampliamenti in aderenza;
  3. h3- realizzazione di manufatti edilizi isolati strettamente complementari a quello principale.

3. Gli interventi di ampliamento devono configurarsi come sistemazione definitiva dell'edificio e del lotto.

4. Gli ampliamenti dovranno rispettare, con riferimento all'intero lotto, l'indice di edificabilità fondiaria e/o specifiche prescrizioni riferite a superficie coperta e altezza massima del fronte.

5. Sono ammessi ampliamenti una tantum, fino ad un max. del 5% della volumetria esistente alla data di adozione del presente RU, per la realizzazione di servizi igienici e vani accessori negli edifici con destinazione d'uso esclusiva "Servizi e attrezzature pubblici e di uso pubblico" (S).

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59