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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 21 Superficie calpestabile (SCal)
1. Si definisce "superficie calpestabile" (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).