Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 12 Allineamento

1. Per "allineamento" si intende il riferimento che individua la linea di proiezione in pianta della facciata di un edificio. L'allineamento è finalizzato al controllo della distanza dallo spazio pubblico e alla riconfigurazione del fronte costruito. Esso è rappresentato graficamente nelle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento". In fase attuativa, sono ammessi modesti aggiustamenti in presenza di più dettagliati rilievi, con parziali movimenti, avanzamenti e/o arretramenti, rotazioni dell'edificio.

2. La rappresentazione grafica dell'allineamento, quando si sovrappone alla sagoma di edifici esistenti, definisce la linea di riferimento della "nuova facciata" nel caso vengano realizzati interventi di sostituzione edilizia o di ricostruzione nell'ambito di un piano attuativo.

Negli altri casi, in questi edifici sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con esclusione di quella ricostruttiva.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59