Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 166 Tutela dall’inquinamento elettromagnetico

1. Nelle fasce di rispetto per l’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza, riportate negli elaborati del Regolamento Urbanistico per gli elettrodotti ad alta tensione, che individuano le Distanze di Prima Approssimazione (Dpa), basate sull’obiettivo di qualità dei 3 microtesla (in riferimento al DPCM 08/07/2003 e al DM 29/05/2008), non è “consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a 4 ore”, secondo quanto previsto dalla L n.36/2001.

2. Il Regolamento Urbanistico stabilisce inoltre che qualora fosse richiesta l’edificabilità in zone che ricadono entro una distanza di 24 m. dalla linea di un elettrodotto a media e alta tensione, sarà obbligatorio chiedere al gestore il calcolo tridimensionale esatto del campo elettromagnetico indotto, per individuare con precisione il limite di esposizione precauzionale di 0.4 µT, considerato un valore di attenzione utile e necessario per “sensibilizzare” il richiedente sui maggiori rischi di esposizione all’inquinamento elettromagnetico.

3. Per l’installazione degli impianti di radicomunicazione il Regolamento Urbanistico assume e conferma come idonee le aree già individuate nel “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare”. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione dei suddetti impianti, si rimanda a quelli di cui all’art. 11 della LR 49/2011.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59