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Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 77 Sentiero
1. I sentieri sono di norma adibiti al transito pedonale, ciclabile ed equestre. Il trattamento del fondo deve essere prevalentemente in terra battuta o stabilizzata e pavimentato nei tratti con forti pendenze.
2. I sentieri devono essere appositamente segnalati.
3. Nei sentieri storici esistenti devono essere mantenute le sezioni, le configurazioni altimetriche, ripristinate le parti con il fondo in pietra o lastricato, i muri in pietra di contenimento e delimitazione, le alberature e le siepi.