Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 73 Area alberata

1. Le aree alberate svolgono funzioni ecologiche ed estetiche nel paesaggio urbano ed extra-urbano e comprendono:

  • raggruppamenti di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto i quali si possono sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
  • vegetazione ripariale e altri elementi di connessione naturalistico-ambientale;
  • filari alberati, elementi vegetali a sviluppo lineare disposti lungo gli assi stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio agricolo.

2. Le aree alberate, in base alla densità di impianto (molto denso, denso, rado), svolgono differenti funzioni nei diversi ambienti urbani ed extra-urbani:

  • l'impianto molto denso ha caratteri di forte naturalità e contribuisce al recupero dell'equilibrio biologico e dell'ecosistema;
  • l'impianto denso o rado è adatto alla realizzazione di parchi pubblici attrezzati dove si svolgono attività ricreative e vi è maggiore affluenza di persone.

3. Le aree alberate di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua dovranno essere realizzate e mantenute nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59