Ultima modifica
Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 73 Area alberata
1. Le aree alberate svolgono funzioni ecologiche ed estetiche nel paesaggio urbano ed extra-urbano e comprendono:
- raggruppamenti di specie arboree d'alto fusto, costitutive del bosco, sotto i quali si possono sviluppare anche arbusti e piante erbacee;
- vegetazione ripariale e altri elementi di connessione naturalistico-ambientale;
- filari alberati, elementi vegetali a sviluppo lineare disposti lungo gli assi stradali urbani ed extraurbani, lungo i percorsi ciclabili e pedonali e nel territorio agricolo.
2. Le aree alberate, in base alla densità di impianto (molto denso, denso, rado), svolgono differenti funzioni nei diversi ambienti urbani ed extra-urbani:
- l'impianto molto denso ha caratteri di forte naturalità e contribuisce al recupero dell'equilibrio biologico e dell'ecosistema;
- l'impianto denso o rado è adatto alla realizzazione di parchi pubblici attrezzati dove si svolgono attività ricreative e vi è maggiore affluenza di persone.
3. Le aree alberate di nuovo impianto lungo i corsi d'acqua dovranno essere realizzate e mantenute nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.