Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 Invarianti strutturali

1. Con riferimento al Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico individua le invarianti strutturali sulle Tavv. "Usi del suolo e modalità di intervento" e identifica, attraverso una schedatura di maggiore dettaglio (rilievo del patrimonio rurale), i beni di valore storico testimoniale, gli edifici e gli spazi aperti d'impianto storico (siglati co, cs, cv e/o individuati attraverso appositi "simboli") inseriti nell'elenco delle invarianti strutturali.

Il "rilievo del patrimonio rurale" descrive la consistenza e lo stato di conservazione di nuclei, complessi, manufatti, singoli edifici esistenti e loro pertinenze: esso contiene un'approfondita indagine su questi beni, che integra e implementa il quadro conoscitivo del piano.

Costituiscono invarianti strutturali per il territorio di Vinci i beni, le strutture, le aree e i paesaggi descritti nei successivi comma.

2. Beni d'interesse storico architettonico: centri, nuclei, complessi, edifici (civili e rurali), ville, chiese, oratori, cappelle e cimiteri di impianto e valore storico; mulini, tabernacoli, fonti, vasche e cisterne; muri dei terrazzamenti; il muro e le porte del Barco Reale Mediceo. Sono altresì compresi:

  • edifici vincolati in base al DLgs n.42 del 22/01/2004 (ex . L n.1089/39);
  • edifici vincolati ai sensi della LR n.59 del 28/01/1980;
  • edifici segnalati dal PTC e PIT, non compresi nei precedenti punti.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento della qualità urbanistica, architettonica e documentaria, anche attraverso il riequilibrio delle funzioni e l'indicazione di possibili forme di riuso.

Questi beni sono soggette alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

3. Beni d'interesse storico culturale: i luoghi dell'arte contemporanea.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, la valorizzazione ed il mantenimento.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

4. Beni d'interesse storico ambientale e paesaggistico: le aree boscate; le emergenze arboree; i parchi, i giardini e le pertinenze delle ville; sorgenti, filari, rotonde di pregio ed altri impianti vegetazionali.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela, il ripristino e la valorizzazione, oltre al divieto di nuova edificazione.

Questi beni sono soggetti alla categoria d'intervento "conservazione", secondo quanto previsto nei corrispondenti articoli del Capo II "Categorie di intervento" delle presenti norme.

L'individuazione e la gestione delle aree boscate è comunque assoggettata alle disposizioni della Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000). Per i territori coperti da foreste e da boschi si rimanda inoltre alle prescrizioni contenute nel PIT, in particolare: all’art 12 dell’Allegato 8B.

5. Beni d'interesse storico archeologico: la zona comprendente l’abitato etrusco d’altura di Pietramarina e la zona comprendente un giacimento di interesse paleontologico (pliocene) in località Le Fornaci-Spicchio, altri siti d'interesse archeologico.

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione. Per le zone di Pietramarina e di Spicchio si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 15 dell’Allegato 8B e alle corrispondenti schede (codici PO03, FI04) dell’Allegato H.

  • Per i siti d'interesse archeologico segnalati il RU prevede un'area di salvaguardia, con raggio di 75 metri, all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Soprintendenza competente per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.
  • Per le zone dove siano presenti i resti di pavimentazioni lastricate (basolati) o di affioramenti rocciosi sezionati per creare una sede stradale, appartenenti a tratti di viabilità storica, il RU prevede una fascia di rispetto, con larghezza di 6 metri dall'asse stradale (su entrambe i lati), all'interno della quale è necessario acquisire un parere da parte della Amministrazione Comunale per eseguire interventi edilizi e di sistemazione agraria.

6. Viabilità fondativa (il cui reticolo è costituito principalmente dalla "permanenza" dei tracciati principali presenti nel catasto Leopodino e dalle strade vicinali).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essa la tutela e il mantenimento del tracciato, l'obbligo di garantire la percorribilità pubblica e la sua continuità (anche nei casi in cui questa non sia più presente o risulti privatizzata).

Il Regolamento Urbanistico disciplina inoltre, attraverso la definizione di materiali e trattamenti del progetto di suolo, specifiche norme per favorire l'uso di queste strade nella componente pedonale e/o ciclabile; incentivare e favorire interventi di riqualificazione, ripristino e miglioramento (anche con modesti adeguamenti del tracciato e della sezione), prevedendo se necessario la realizzazione di nuovi tratti, di limitata estensione, quando finalizzati alla connessione tra gli itinerari principali, indicati dalla trama dei collegamenti del sistema ambientale.

7. Emergenze geomorfologiche (con riferimento ai "Biotopi e geotopi" del PTCdella Provincia di Firenze).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per essi la tutela assoluta e dispone interventi volti alla loro valorizzazione e conservazione.

8. Reticolo idrografico delle acque pubbliche (al quale si applicano le vigenti normative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e paesaggistiche).

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esso la tutela assoluta e istituisce una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 10 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua.

  • La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
  • Sono ammessi interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo e valorizzazione delle risorse idriche naturali; gli interventi per la riqualificazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico; sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca (anche sportiva) e la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto.
  • Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle suddette fasce di rispetto ammessi dalle norme di cui al RD n.523, del 25/07/1904 (e successive modifiche e integrazioni), è ammesso il trasferimento di volumetrie "in uscita" in aree limitrofe, ad eccezione di quelle di edifici storici (siglati co, cs) e delle relative pertinenze (manufatti e opere idrauliche) sottoposti a tutela.
  • Il Regolamento Urbanistico prevede la realizzazione e individua il tracciato di un nuovo tratto del rio di S. Ansano (in sostituzione di quello compreso all'interno dell'area industriale di S. Ansano).

9. Aree strategiche per interventi di prevenzione del rischio idraulico: il Regolamento Urbanistico individua le aree destinate a interventi di regimazione idraulica (casse di espansione) per la prevenzione del rischio idraulico e prescrive per esse una tutela con vincolo assoluto di inedificabilità.

La perimetrazione di queste aree potrà essere modificata sulla base dei successivi progetti delle opere, che potranno individuare le porzioni effettivamente destinate agli interventi, deperimetrando le parti restanti e adeguando in tal senso le tavole senza necessità di variante al RU.

10. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua: ambiti sottoposti a salvaguardia ai sensi dell'art. 142 del DLgs n.42 del 22/01/2004 "Aree di interesse paesaggistico".

Il Regolamento Urbanistico prescrive per esse la tutela, individua e prevede una fascia di rispetto, per un'ampiezza di 150 metri, su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, per i tratti di alveo esterni alle aree urbanizzate.

Per questi ambiti si rimanda inoltre alle prescrizioni conternute nel PIT, in particolare: all’art 8 dell’Allegato 8B.

11. Aree di preminente valore naturalistico, Paesaggi terrazzati, Paesaggi di crinale di valore percettivo, Paesaggi periurbani di transizione, Paesaggi agricoli specializzati, Paesaggi di fondovalle fluviale: nel rispetto degli indirizzi finalizzati alla salvaguardia dei paesaggi di Vinci e alla tutela di parti del territorio connotate da peculiarità naturalistiche, condizioni di fragilità e/o criticità ambientale, valgono per queste aree le indicazioni e le prescrizioni di Sistemi, Sottosistemi e Ambiti in cui ricadono.

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre l'area da destinare all'istituzione dell'ANPIL del Montalbano (come previsto dal Piano Strutturale e come già inserito nelle proposte formulate dalla Provincia di Firenze nel V° Programma quadro regionale): eventuali variazioni al perimetro dell'ANPIL, introdotte in fase di definitiva approvazione, saranno recepite senza necessità di variante.

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Mercoledì, 23 Dicembre, 2020 - 14:59