Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 74 Edilizia sostenibile

1. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della L.R. 65/2014 e del Regolamento Edilizio comunale integrato con le disposizioni di cui al comma 2, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con D.G.R. n. 322 del 28/02/2005 e successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03/04/2006. Nel rispetto delle linee guida regionali e secondo quanto disposto dal citato art. 219 della L.R. 65/2014, al fine di incentivare l'edilizia sostenibile, si applicano incentivi economici mediante la riduzione degli oneri in misura crescente, fino ad un massimo del 70%, sulla base di quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale, a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate.

Art. 75 Requisiti minimi riguardanti gli interventi edilizi residenziali

1. Oltre a quanto disposto dalle linee guida della Regione Toscana di cui all'art icolo precedente, gli interventi di ristrutturazione o nuova edificazione riguardanti gli edifici residenziali devono comunque rispettare i seguenti requisiti minimi di qualità:

  • a) l'osservanza del consumo annuo massimo di energia per unità di superficie stabilito ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dei relativi decreti di attuazione, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche;
  • b) il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti;
  • c) impiego e recupero di materiali e tecnologie tradizionali del contesto locale, con specifica attenzione al tessuto urbano consolidato;
  • d) dotazione di accorgimenti tecnici e soluzioni impiantistiche finalizzate al trattenimento temporaneo e possibile reimpiego delle acque meteoriche.

Art. 76 Produzione energia da fonti rinnovabili (FER)

1. Atteso quanto stabilito dal precedente Art. 73 comma 1 delle presenti NTA, il comune disciplina ed incentiva attraverso la successiva predisposizione di "Linee guida e disciplina attuativa per il verde e la sostenibilità dell'insediamento", la generazione ed impiego di energia da fonti rinnovabili. Ciò in ambito residenziale, terziario e produttivo, incluso quello agricolo. In particolare le menzionate linee guida determineranno, sia per intervento diretto che in caso di piani attuativi:

  • a) le modalità di calcolo e valutazione del fabbisogno energetico e bilancio quantità emissive di gas serra degli interventi previsti, sia per piani attuativi che per interventi diretti;
  • b) le quantità minime e/o requisiti in termini di Kw di potenza installata per la realizzazione di impianti di generazione da fotovoltaico;
  • c) le quantità minime, in percentuale rispetto alla domanda prevista, di acqua calda sanitaria da produrre attraverso la realizzazione di impianti di tipo solare termico;
  • d) la percentuale di superficie fondiaria da scomputare rispetto a quella da cedere alla AC o, in alternativa, la cifra da scomputare rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti alla AC, per la realizzazione di impianti centralizzati di generazione e accumulo (tipo Smart Grid) da FER;
  • e) le regole dispositive funzionali in caso di nuovi insediamenti o completamento di quelli esistenti, per lo sviluppo di reti di complementarità e recupero energetico/termico (Cascading) fra le diverse funzioni presenti;
  • f) le forme di incentivo per la realizzazione, in ambito agricolo, di serre fotovoltaiche e per il recupero delle acque meteoriche;
  • g) le regole per la realizzazione in ambito agricolo di impianti di generazione da biomassa che sfruttino i sottoprodotti della agricoltura di ambito locale.

2. In caso di interventi in forma di piano attuativo e a completamento di insediamenti esistenti - sia di natura specializzata che mista - ed in aree di interfaccia urbano/rurale dovranno essere previsti e riservati gli adeguati sedimi per predisposizione alla connessione a potenziali o esistenti impianti di generazione energetica o termica da impianti a biomassa.

3. La definizione delle linee guida di cui al comma 1 dovrà fare espresso riferimento agli allegati del PIT "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" , "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio " ed alle "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MiBACT.

Art. 77 Requisiti di qualità urbana, ambientale e di accessibilità

1. Le presenti norme perseguono, attraverso la progettazione urbanistica operativa, il mantenimento, recupero e miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dell'ecosistema urbano e, in generale della qualità della vita nell'ambiente costruito. A tal fine gli interventi di nuova edificazione, completamento e trasformazione urbanistica dovranno realizzare il:

  • a) mantenimento o recupero, in termini di attacco al suolo degli edifici, degli allineamenti ed orientamenti preesistenti, al fine del mantenimento del riconosciuto principio insediativo originario e della massima continuità ed unità degli spazi pubblici;
  • b) ove possibile, e compatibilmente con il punto precedente, adozione di orientamenti del corpo di fabbrica e tipologie distributive ottimali ai fini del risparmio energetico di esercizio e gestione degli edifici;
  • c) mantenimento delle superfici non artificializzate e naturali, spazi verdi ed apparati vegetazionali (filari, siepi ed insiemi vegetali) ai fini del perseguimento della massima permeabilità idraulica e biotica del lotto e del tessuto urbano in generale;
  • d) recupero, mantenimento e miglioramento - sia all'interno del lotto di intervento che in relazione al contesto contiguo - dei percorsi pedonali e delle connessioni lente (pedonali e ciclabili) e verdi esistenti. Creazione, a tali fini, di nuove connessioni ove non presenti.

Art. 78 -Qualità degli insediamenti, regole e contenuti prescrittivi dei progetti di trasformazione

1. La disciplina della qualità degli insediamenti delle aree di trasformazione urbanistica è contenuta nelle specifiche schede progettuali contenute nell'elaborato d1) allegato alle presenti NTA.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12