Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 59 Norme comuni per le attrezzature e servizi di interesse collettivo

1. Le attrezzature sono regolate dalle presenti norme o, in mancanza, dalle norme di legge e dalle esigenze funzionali delle attrezzature stesse. In assenza di disposizioni di legge e di norme, è fatto obbligo di rispettare i seguenti criteri:

  • a) il progetto delle attrezzature di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti dovrà essere esteso all'intera area e dovrà tener conto dell'inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico dei manufatti e degli immobili;
  • b) per le attrezzature di nuovo impianto, salvo indicazioni diverse contenute nelle prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica delle presenti norme, non dovrà essere superato l'indice di impermeabilizzazione del suolo del 50 %;
  • c) l'area di pertinenza non occupata da edifici o da percorsi, parcheggi, spazi di manovra, carico-scarico e simili dovrà essere sistemata a verde con alberature d'alto fusto.

2. Sugli edifici ricadenti su aree pubbliche o di uso pubblico contrassegnati con un simbolo numerico all'interno delle aree di cui al presente CAPO sono ammessi gli interventi di cui all' Art. 39 corrispondenti alla classificazione dell'immobile oggetto di intervento. Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi di cui agli edifici classificati con il n. 5 come disciplinati all'Art. 39 fatte salve eventuali specificazioni e gli ulteriori interventi ed opere indicati ed ammessi negli articoli seguenti purchè si rispettino sempre i parametri fissati dal comma 7 lett. a ) e b) dell'art.64, e nei limiti del rispetto del P.S. I parametri quantitativi, nonché le altezze massime riferiti agli interventi di cui all' Art. 39, nel caso di interventi su immobili pubblici, potranno essere incrementati sempre nel rispetto dell'indice territoriale massimo definito dal P.S. per ciascuna Utoe, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Art. 77 del P.S. e nel rispetto delle discipline dettate dal R.U. relativamente alle invarianti strutturali e ai morfotipi dell'insediamento.

3. Il R.U. persegue il miglioramento delle dotazioni di verde e di spazi permeabili finalizzati ad un miglioramento dei servizi eco-sistemici degli spazi aperti pubblici e privati. A tal fine saranno approvate, successivamente all'entrata in vigore del regolamento urbanistico, le "Linee guida e disciplina attuativa per il verde e la resilienza dell'insediamento". Tale documento definirà le modalità di possibile attuazione dei principi espressi nelle presenti norme.

Art. 60 Viabilità

1. Coerentemente agli indirizzi del PS in tema di trasporti urbani, il RU persegue l'obiettivo del riequilibrio modale, attraverso la promozione delle diverse forme di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, pedonalità e ciclabilità) quali alternative efficaci all'uso dell'automobile e degli altri mezzi individuali a motore per gli spostamenti interni al Comune di Viareggio. Le tavole del Quadro progettuale c2) "Gerarchizzazione del sistema stradale, nodi e aree d'interscambio" e c3) "Ambiti di moderazione del traffico e reti della mobilità ciclopedonale" definiscono il modello di circolazione veicolare, localizzano le attrezzature per l'interscambio fra mezzi privati, mezzi pubblici e servizi di sharing e individuano le direttrici principali della mobilità elementare. La strategia di riorganizzazione della mobilità urbana perseguita dal R.U. è descritta in una specifica sezione della Relazione Generale - elaborato a).

2. La tavola c2 "Gerarchia del sistema stradale, nodi e aree d'interscambio" distingue tre livelli di circolazione:

  • - "Sistema di distribuzione primaria", costituito da una viabilità esistente e di progetto con funzioni di collettore e smistamento, interconnessa da un lato con le direttrici autostradali e territoriali e dall'altro con la viabilità di distribuzione secondaria. Lungo tali strade sono di norma da evitare attraversamenti pedonali non semaforizzati; nei tratti dotati di una sola corsia per senso di marcia è altresì da evitare la collocazione di parcheggi in fregio alla carreggiata.
  • - "Sistema di distribuzione secondaria", costituito delle principali strade di quartiere esistenti e da tratti di progetto interconnessi alla viabilità di distribuzione primaria; l'interconnessione avviene di norma mediante rotatorie. Su tali strade l'amministrazione comunale promuoverà in via prioritaria interventi di riqualificazione funzionale con particolare riguardo all'ubicazione degli attraversamenti pedonali e dei parcheggi in fregio alla carreggiata e alla regolazione degli incroci.
  • - "Rete viaria locale", costituita dalle strade interne a ciascun quartiere; per favorire l'uso in condizioni di sicurezza di tali strade da parte di tutti gli utenti anche in presenza di sezioni stradali limitate, il RU prevede l'istituzione di zone soggette al limite di velocità di 30 km/h ("Zone 30").

3. Le tavole dell'elaborato c1) "Disciplina dei suoli e degli insediamenti" distinguono la viabilità esistente (tratto nero) da quella di progetto (tratto rosso) sia per i tratti e snodi di nuovo impianto che per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione delle sedi stradali.

4. Per le strade e i raccordi di nuovo impianto, il tracciato definito nella tavola sopra citata ha valore indicativo; tuttavia la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere non potrà introdurre modifiche sostanziali all'assetto riportato nelle tavole. Per tali tracciati stradali fino all'approvazione del progetto preliminare è prescritta una fascia di salvaguardia di metri 20 su ambo i lati del tracciato riportato nella tavola stessa.

5. Per la viabilità storica extraurbana, riportata nella tavola sopra citata, devono essere conservati i seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica:

  • a) le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • b) le opere d'arte;
  • c) le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi.

6. Dovranno comunque essere conservati i tracciati e le sezioni esistenti, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento urbanistico, e la finitura tradizionale nel caso delle strade bianche.

7. Nella tavola c1 il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura il verde di arredo stradale (VAS) per il quale vale l'obiettivo della conservazione delle aree sistemate a verde.

8. Nella tavola c4) Struttura del verde e degli spazi aperti il regolamento Urbanistico individua:

  • a) Verde del corridoio infrastrutturale
  • b) Verde di arredo stradale

Il verde del corridoio infrastrutturale si riferisce alle aree verdi tra l'autostrada azzurra E 80 e la variante Aurelia. Si tratta di aree private da destinare a limitati interventi finalizzati in prevalenza alla mitigazione degli impatti derivanti dal traffico veicolare. Ciò attraverso il mantenimento di impianti vegetazionali di basso fusto e la creazione di bacini di raccolta per le acque di dilavamento stradale.

Il verde di arredo stradale è costituito da spazi ed elementi verdi che hanno rapporto spaziale e funzionale con le superfici di traffico stradale. Hanno un ruolo estetico, paesaggistico e igienico sanitario. Si tratta di aiuole su superfici residuali ed incroci stradali, strisce verdi tra le carreggiate e scarpate e trincee rilevanti delle strade principali.

Il trattamento e gestione di questi spazi deve prevedere oltre che obiettivi di decoro estetico anche l'assolvimento di funzionalità ambientali ed ecologiche. In particolare la adeguata realizzazione di avvallamenti, e scoline per il corretto incanalamento e contenimento delle acque meteoriche nonché la realizzazione, ove comprovato come necessario, di adeguati ecodotti per la mobilità della fauna minore.

9. Per le infrastrutture non ancora progettate o per le quali, al momento dell'approvazione delle Regolamento urbanistico, non sia stato ancora approvato il progetto definitivo, tale progetto, che potrà ridisegnare anche la forma e la posizione delle aree di arredo stradale, dovrà essere integrato con le opere relative all'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture, di cui al comma 1 dell'articolo precedente, opere che dovranno essere realizzate contestualmente all'infrastruttura stessa.

10. È ammessa la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra via Salvo D'Acquisto e via Marco Polo all'interno delle aree classificate viabilità, VAS e VU.

Art. 61 Fasce di rispetto

1. Nelle tavole b3) - fasce di rispetto in scala 1/10.000 e c1) -Disciplina dei suoli e degli insediamenti in scala 1/2.000 sono riportate con apposita grafia le seguenti fasce di rispetto calcolate in base alla vigente legislazione:

  • a) Stradale;
  • b) Ferroviario;
  • c) Depuratore;
  • d) Elettrodotti;
  • e) Cimitero.

2. In caso di contrasto prevalgono le prescrizioni derivanti dalle normative vigenti.

3. La fascia di rispetto per il cimitero di Torre del Lago è di 100 ml.

4. La fascia di rispetto per il cimitero di Viareggio è di 50 ml.

5. Le fasce di rispetto stradale e ferroviarie sono così definite:

a) autostrada (Classe A):

  • - fuori dal centro abitato: 60 ml (DPR 495/1992 art. 26);
  • - sulle rampe esterne: 40 ml (D.Lgs. 285/1992 art. 16);
  • - all'interno del centro abitato: 25 ml (L. 729/1961 art. 9);
  • - nelle zone di recupero edilizio-urbanistico-funzionale del Parco Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli: 25 ml (L. 729/1961 art. 9).

b) S.S. Variante Aurelia (Classe C):

  • - fuori dal centro abitato: 40 m (compatibile con classe "B" DPR 495/1992 art. 26) o sulle rampe esterne, fuori dal centro abitato: 20 m (D.Lgs. 285/1992 art. 16)
  • - all'interno del centro abitato: 10 ml

c) strade extra-urbane secondarie (Classe C):

  • - fuori dal centro abitato: 30 ml (DPR 495/1992 art. 26).

d) strade extraurbane di tipo locale (Classe F ai sensi del Dpr 495/92):

  • - fascia di rispetto dovrà essere di metri 20 per ciascun lato, salvo le strade vicinali (come definite all'art.ß3 del D.Lgs. 285/92) per le quali la fascia di rispetto dovrà essere di 10 ml per ciascun lato.

e) linee ferroviarie: fascia di rispetto: 30 ml (Dpr 753/1980 art. 49).

6. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati o ampliati impianti di distribuzione dei carburanti: la realizzazione di tali interventi è ammessa in relazione alla disciplina derivante dal Piano distributori carburanti.

7. Tali aree sono inedificabili e su di esse si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare: per le fasce di rispetto stradale il Dpr 495/92 e per le fasce di rispetto ferroviario l'art. 49 del Dpr 753/80.

8. In attesa della pubblicazione degli elenchi ministeriali delle strade classificabili di tipo a), all'interno dei centri abitati valgono le fasce di cui alla legge 729/61.

9. Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della L.R. 79/2012, per una fascia minima di 10 m da ciascuna sponda, sono vietati:

  • a) ogni trasformazione della morfologia del suolo;
  • b) lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
  • c) l'apertura di pozzi;
  • d) le discariche e i depositi di materiali inquinanti.

10. Lungo i corsi d'acqua di cui al comma precedente per una fascia minima di 10 ml da ciascuna sponda sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento degli edifici esistenti.

11. Nelle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua di cui sopra sono ammessi solo gli interventi legati alla manutenzione e al miglioramento della funzionalità dei canali promossi dal Consorzio di bonifica della Versilia, e alla formazione di percorsi pedonali e ciclistici da concordare con lo stesso Consorzio quali ad esempio quelli riferiti al progetto guida di cui all'Art. 7 comma 6. È obbligatoria la conservazione delle alberature segnaletiche.

12. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia conservativa senza incremento della superficie coperta e superficie impermeabile all'interno della fascia di rispetto.

13. Le fasce di rispetto degli elettrodotti indicate nelle tavole del R.U. hanno valore indicativo al fine di individuare le aree poste in vicinanza degli stessi. In ogni caso nelle aree poste in vicinanza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto dovrà essere richiesta e certificata, prima del rilascio degli eventuali atti abilitativi, all'ente gestore dell'elettrodotto, la dimensione della fascia di rispetto dell'elettrodotto in base alle normative vigenti.

14. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente R.U. i vincoli e le limitazioni all'uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e s.m.i.).

Art. 62 Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nella tavola c3) "Ambiti di moderazione del traffico e reti della mobilità ciclopedonale" - costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa Al fine di assicurare a un adeguato livello di dettaglio una progettazione coordinata della rete ciclabile, l'amministrazione comunale promuoverà la redazione di un Piano della ciclabilità. Tale Piano dovrà: suddividere il sistema in tratti omogenei, definendone la tipologia (pista ciclabile, percorso promiscuo pedonale-ciclabile, percorso promiscuo veicolare-ciclabile soggetto a limite di velocità, ecc.), il ruolo gerarchico e il livello di priorità e fornendo una stima dei costi degli interventi, eventualmente suddivisi in lotti funzionali; approfondire, mediante schede e/o abachi, le soluzioni tecniche relative alle diverse tipologie di percorsi e relative varianti, definendo per ciascuna di esse criteri e accorgimenti volti ad assicurare un'elevata qualità architettonica e paesaggistica al sistema, omogeneità nelle sistemazioni a terra e un'immagine coordinata degli elementi a corredo (punti di sosta, rastrelliere, punti di ricarica per le e-bike, illuminazione pubblica, ecc.) in relazione al contesto urbano o extraurbano attraversato; individuare, per ogni tratto, gli eventuali punti critici (attraversamenti di altre infrastrutture, restringimenti del percorso, ecc.) indicando le specifiche soluzioni tecniche che dovranno essere adottate; applicare le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Nei tratti urbani, ove possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Laddove non vi sia lo spazio per ottenere marciapiedi e piste ciclabili di dimensioni regolari si può prevedere la realizzazione di percorsi promiscui pedonali-ciclabili di larghezza non inferiore a 3 ml. All'interno delle Zone 30 istituite nelle strade appartenenti alla Rete viaria locale di cui all' Art. 60 sono comunque ammessi itinerari ciclabili, opportunamente segnalati in sede promiscua con il traffico meccanizzato. All'interno delle medesime Zone 30 è altresì consentito il doppio senso ciclabile in strade a senso unico veicolare con carreggiata di larghezza non inferiore a 4,25 ml, distinguendo con apposita segnaletica orizzontale e verticale tra la corsia di marcia ad uso promiscuo veicolare e ciclabile (di larghezza non inferiore a 2,75 ml) e la pista ciclabile nel senso opposto di larghezza pari a 1,50 ml. La collocazione di parcheggi in linea in fregio alla carreggiata è in questo caso consentita solo sul lato della corsia ad uso promiscuo.

3. Al fine di promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta all'interno dell'area urbana, il R.U. prevede inoltre i seguenti interventi finalizzati a mitigare l'effetto barriera prodotto dalle infrastrutture viarie ed aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti:

  • - la realizzazione di nuovi sottopassi ciclo-pedonali per l'attraversamento dei tracciati ferroviari, delle grandi infrastrutture viarie e delle strade appartenenti al sistema di distribuzione primario di cui all' Art. 60. Nella progettazione dei sottopassi, oltre che agli aspetti funzionali, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla qualità architettonica degli interventi e all'illuminazione, in modo da evitare che tali percorsi siano percepiti dagli utenti come sgradevoli e insicuri;
  • - l'ampliamento, ovunque possibile, dei marciapiedi, ovvero l'inserimento di piste ciclabili o di percorsi promiscui pedonali ciclabili di dimensioni conformi lungo i tracciati stradali esistenti grazie al recupero di spazi residuali o eccedenti rispetto alle dimensioni minime previste per le corsie veicolari, in ragione della classificazione delle strade, dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
  • - l'introduzione di attraversamenti pedonali e ciclabili in corrispondenza delle principali rotatorie, ricavati, ove non vi siano altri spazi disponibili, dalla riconversione delle corsie veicolari supplementari per la svolta libera a destra.

4. Nella realizzazione delle nuove infrastrutture previste dal R.U., nella ristrutturazione e adeguamento delle strade esistenti, così come nelle opere di manutenzione o rifacimento delle sedi stradali e dei marciapiedi, anche nel caso di lavori derivanti da interventi sui sottoservizi o l'illuminazione pubblica, dovrà essere assicurata, ovvero migliorata rispetto alle condizioni ante operam, l'accessibilità e fruibilità degli spazi e percorsi pedonali a tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi.

5. Nei tratti extraurbani delle reti ciclopedonali di cui alla tavola c3),si potranno avere itinerari promiscui veicolari- ciclabili soggetti al limite di velocità di 30 km/h e pedonali-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 3 ml.

6. Per la finitura superficiale dei percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere adottate soluzioni tecniche e cromatiche appropriate al contesto urbano o extraurbano attraversato, oltre che alle esigenze funzionali connesse alla funzione di collegamento, evitando di norma il ricorso a manti bituminosi neri di tipo ordinario.

7. Il R.U. individua diverse direttrici di collegamento ciclabile tra Viareggio e Torre del Lago attraverso la Pineta di Levante e il Parco di Migliarino-San Rossore, tra le quali la definizione del tracciato da assegnare alla ciclovia d'interesse nazionale "Tirrenica" è demandata a successivi approfondimenti d'intesa con la Regione Toscana, l'Ente Parco, l'Unione dei Comuni della Versilia e tutti gli altri enti interessati.

Art. 63 Parcheggi

1. Nella tavola del R.U. c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti sono individuati con apposita campitura i parcheggi pubblici distinguendo quelli esistenti con la sigla P in colore nero e quelli di progetto con la sigla P in colore rosso. Sono inoltre indicati i Parcheggi di Interscambio con la sigla Pi ove sono ammesse soluzioni multipiano fuori terra.

2. Tra i parcheggi pubblici sono individuate le aree, di norma collocate lungo gli assi di distribuzione primaria di cui all'Art. 59 ed in particolare lungo l'asse di Via delle Darsene, destinate alla sosta lunga e all'interscambio fra mezzo privato e mezzo pubblico o bicicletta, evidenziate nella tavola c2 "Gerarchia del sistema stradale, nodi e aree d'interscambio". Al fine di rendere funzionali tali aree, esistenti e di progetto, l'amministrazione comunale promuoverà un accordo con la società di gestione del TPL al fine di assicurare, in particolare nei mesi estivi, servizi di linea ad elevata frequenza e regolarità per collegarle al litorale e agli altri principali punti di interesse del territorio comunale.

3. I progetti di riqualificazione di opere pubbliche dovranno prevedere la sistemazione unitaria di tutta l'area individuata e dovranno essere realizzati in maniera da garantire una adeguata superficie permeabile e una adeguata sistemazione con alberature.

4. Tutti i parcheggi di superficie oggetto di interventi di riqualificazione, pubblici e privati, devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali, sia lungo il perimetro, sia al loro interno nella misura minima di un albero ogni 60 mq di superficie, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti strutture interrate potranno essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali. In tutti i parcheggi le piazzole di sosta dovranno essere realizzate con materiale drenante e alberate.

5. Nella tavola c4) -Struttura del verde e degli spazi aperti- il regolamento Urbanistico individua i parcheggi pubblici con presenza di aree verdi alberate sia esistenti sia di progetto. Le alberature e le aiuole presenti devono essere mantenute e, ove possibile, incrementate. In caso di lacune degli apparati vegetazionali, questi devono essere reinseriti. Nelle aree di trasformazione sia di iniziativa pubblica sia privata, laddove sia prevista la realizzazione di parcheggi alberati, devono essere realizzate sulla base di una specifica progettazione che precisi i materiali, gli elementi di arredo, le alberature e la vegetazione, le eventuali recinzioni, l'illuminazione. I materiali dovranno essere permeabili o semipermeabili e si devono prevedere sistemi di raccolta e ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche; gli spazi di manovra e di accesso potranno avere fondo asfaltato. Gli specifici requisiti progettuali per gli spazi di cui al presente comma sono specificati nelle "Linee guida e disciplina attuativa per il verde e la resilienza dell'insediamento".

6. La superficie non occupata dai parcheggi e dalla viabilità di servizio dovrà essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali e spazi di sosta.

7. I parcheggi di nuovo impianto o soggetti a sostanziale riqualificazione di dimensioni superiori a mq 1.500 dovranno essere frazionati e articolati in sezioni, a loro volta di superficie non superiore a mq 1.500, separate da elementi di verde o da altre sistemazioni paesaggistiche.

Art. 64 Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio

1. Sono definite attrezzature pubbliche e di interesse collettivo le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio di una amministrazione pubblica e sono utilizzati per finalità amministrative, culturali, ricreative e per l'erogazione di servizi pubblici sanitari e specifici. È sempre ammesso il miglioramento e adeguamento funzionale e/o strutturale degli immobili pubblici purché si rispettino sempre i parametri fissati dal successivo comma 7 lett. a ) e b) e nel rispetto del P.S.

2. Ai fini del calcolo degli standard di legge sono assimilati alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili utilizzati da enti pubblici, religiosi, associazioni private per attività culturali, religiose, sportive, ricreative, sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società e convenzionate con l'Amministrazione.

3. L'intervento sugli immobili e sulle aree di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dovrà essere corredato da una documentazione fotografica dello stato dei luoghi, da un progetto planivolumetrico che definisca l'inserimento architettonico e ambientale, e dagli elaborati descrittivi delle soluzioni tecniche che si intendono adottare per assicurare la piena accessibilità degli spazi d'uso pubblico e l'utilizzo delle attrezzature e dei servizi da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi, secondo i principi del "design for all".

4. Per i soggetti privati il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che riconosca e disciplini l'uso pubblico delle attrezzature.

5. È fatto comunque obbligo osservare i seguenti criteri:

  • a) il progetto delle attrezzature di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti dovrà essere esteso all'intera area perimetrata nelle tavole grafiche e dovrà tener conto dell'inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico dei manufatti e degli immobili;
  • b) l'area di pertinenza non occupata da edifici o da percorsi, parcheggi, spazi di manovra, carico-scarico e simili dovrà essere sistemata a verde.

6. Nella tavola c1) - Disciplina dei suoli e degli insediamenti - il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura le attrezzature distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

  • a) AP Attrezzature di interesse generale b) AS1 Scuole dell'infanzia e scuole dell'obbligo
  • c) AS2 Scuole superiori e sedi universitarie, scuole di formazione e perfezionamento professionale, centri e poli scientifico - tecnologici
  • d) Fa Caserme e sedi forze dell'ordine
  • e) Fas Attività sociali, culturali
  • f) Fc Cimiteri
  • g) Fch Chiese ed altri edifici di culto
  • h) Fct Cinema, Teatri, Teatri all'aperto
  • i) Fh Presidi sanitari, case di cura, centri medici
  • j) Fm Mercati coperti e aree mercatali
  • k) Fmu Musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche
  • l) Fs Stazioni ferroviarie
  • m) Ft Aree per impianti tecnologici
  • n) Fup Uffici pubblici (Uffici comunali - uffici di società partecipate comunali - uffici di altri enti locali - uffici statali - uffici finanziari - uffici giudiziari - uffici postali-)

7. Alle successive tipologie di attrezzature, sia di nuovo impianto che relativamente agli ampliamenti dell'esistente:

  • a) AP Attrezzature di interesse generale
  • b) Fa Caserme e sedi forze dell'ordine
  • c) Fas Attività sociali, culturali
  • d) Fch Chiese ed altri edifici di culto
  • e) Fct Cinema, Teatri, Teatri all'aperto
  • f) Fh Presidi sanitari, case di cura, centri medici
  • g) Fm Mercati coperti e aree mercatali
  • h) Fmu Musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche
  • i) Ft Aree per impianti tecnologici
  • j) Fup Uffici pubblici (Uffici comunali - uffici di società partecipate comunali - uffici di altri enti locali - uffici statali - uffici finanziari - uffici giudiziari - uffici postali)
  • k) Fs Stazioni ferroviarie

si applicano i seguenti parametri:

  • a) IT- Indice territoriale massimo - pari a quello stabilito per la corrispondente Utoe come disciplinato dal Piano Strutturale. All'esterno dell'UTOE è ammesso un It massimo di 1mc/mc;
  • b) Hmax - 10 ml ad esclusione degli elementi puntuali (campanili, attrezzature tecnologiche, ecc.) che potranno raggiungere i limiti definiti dall'art. 77 del Piano strutturale;
  • c) alle restanti tipologie di attrezzature laddove non esplicitamente indicate si applicano le disposizioni derivanti dalle vigenti normative di settore nel rispetto dei parametri del P.S.

8. Le sigle in nero si riferiscono alle attrezzature esistenti e quelle in rosso alle attrezzature di progetto.

9. All'interno dell'area di trasformazione "9_2.01 - Stazione Centrale-via della Gronda", di cui all'allegato d1, ubicata a monte della stazione ferroviaria e direttamente servita dalla viabilità di distribuzione primaria di cui all' Art. 59, è prevista la realizzazione di un nodo d'interscambio modale gomma-ferro (hub), comprendente il terminal delle autolinee urbane ed extraurbane, un parcheggio scambiatore e postazioni dedicate al car e bike sharing, collegati alla stazione ferroviaria di Viareggio attraverso il sottopasso ciclopedonale esistente di Via Aurelia nord, eventualmente prolungato al di là della strada. La definizione delle caratteristiche funzionali del nodo è demandata al Piano attuativo d'iniziativa pubblica relativo all'intera area di trasformazione. Si rimanda al contenuto della scheda norma per le precise discipline previste.

10. Per l'area Fm relativa al mercato di Piazza Cavour è ammessa la predisposizione di specifico progetto di riqualificazione delle attrezzature e delle volumetrie atte a razionalizzare gli spazi mercatali e commerciali. Tale progetto, di concerto con la Soprintendenza, potrà riarticolare l'attuale assetto dei loggiati e delle volumetrie.

11. Nell'area cimiteriale di Torre del Lago è ammessa la realizzazione del cimitero comunale degli animali.

12. Il R.U. individua sulle tavole c1) con la sigla CT i cinema e i teatri privati per i quali sono ammessi gli interventi consentiti per le aree Fct senza mutamento della destinazione di struttura ricreativa culturale. Il Piano attuativo della passeggiata definirà le discipline inerenti i cinema e teatri esistenti; nelle more di formazione di tale piano attuativo è prescritto il mantenimento della destinazione d'uso di struttura ricreativa culturale.

Art. 65 Aree a Verde Urbano e a Verde Attrezzato (VU-VA)

1. Nella tavola c4 - Struttura del verde e degli spazi aperti -sono indicativamente individuate le aree a verde pubblico esistenti e di progetto. Nella tavola c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti - il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura le aree verdi pubbliche distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

  • a) VU verde urbano, aree verdi non attrezzate e piazze;
  • b) VA verde attrezzato.

2. Le sigle in nero si riferiscono alle aree esistenti e quelle in rosso alle aree di progetto.

3. Le aree VU sono le piazze e le aree verdi più proprie del contesto urbano. La creazione di nuove aree di verde urbano e la loro trasformazione, sia per quanto attiene agli aspetti di impianto vegetazionale che prestazionale, dovrà tenere conto delle "Linee guida e disciplina attuativa per il verde e la resilienza dell'insediamento". In generale La realizzazione delle nuove aree o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l'approvazione di un progetto esecutivo esteso a tutta l'area di intervento che indichi la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, nonché le soluzioni tecniche che si intendono adottare per:

  • a) assicurare la piena accessibilità degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi, secondo i principi del "design for all";
  • b) ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale;
  • c) perseguire ed ottenere la migliore continuità sia degli spazi verdi che delle reti della mobilità lenta rispetto alle aree circostanti;
  • d) garantire il massimo assorbimento e contenimento delle acque meteoriche, così come la qualità paesaggistica e biodiversità botanica degli interventi;

4. Le aree da cedere e da destinare a VU in caso di interventi privati devono essere per quanto possibile accessibili, fruibili ed unitarie.

5. Le aree VA sono destinate a verde attrezzato per luoghi di incontro, gioco, attivita' spontanee e di tempo libero; è ammessa inoltre la realizzazione di attrezzature sportive, anche temporanee, non specialistiche. Il progetto di ristrutturazione o di nuova utilizzazione dovra' essere esteso a tutta l'area di intervento e specificare il tipo e le quantita' di alberi da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da installare, gli elementi di arredo, nonché le soluzioni tecniche che si intendono adottare

  • - per assicurare la piena accessibilita' degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi, secondo i principi del "design for all";
  • - per ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale.

6. Nelle aree a verde attrezzato è ammissibile, nei limiti di un indice di copertura non superiore al 10%, la realizzazione di manufatti edilizi, di non più di un piano fuori terra, destinati alle attivita' di cura del verde e alle attivita' di fruizione collettiva e per il tempo libero, ivi comprese la vendita e la somministrazione di cibi e bevande e locali di servizio per le attivita' previste.

7. La realizzazione di elementi di divisione interna è ammessa solamente ove rivolta a proteggere le zone destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti, ovvero i siti attrezzati per il gioco dei bambini ed eventuali aree per la sgambatura dei cani da realizzarsi con materiali congrui al contesto.

8. Le aree a verde attrezzato, possono essere realizzate, utilizzate e gestite, in conformita' alla destinazione attribuita, da altri soggetti previa sottoscrizione di convenzione tra i proprietari e il Comune.

9. Nelle aree VU e VA si persegue la conservazione degli esemplari vegetali, ove non costituenti un pericolo per la sicurezza pubblica; la manutenzione degli alberi d'alto fusto e della vegetazione è rimandata alle norme del Regolamento comunale del verde urbano.

10. Nelle aree dovranno essere piantati alberi appartenenti alle specie tipiche del paesaggio di Viareggio elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato.

11. Per gli edifici esistenti di proprieta' pubblica, classificati con il numero 5 oppure non classificati e non costituenti pertinenza di edifici classificati con una numerazione diversa dal numero 5, presenti all'interno delle aree VU e VA, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia conservativa, ristrutturazione ricostruttiva di tipo a) e b) ove la demolizione e la ricostruzione dei volumi pu'; avvenire in altra posizione all'interno dell'area, dietro presentazione di un progetto di opera pubblica che preveda la demolizione delle costruzioni e dimostri la compatibilita' urbanistico/ambientale delle nuove costruzioni proposte.

12. Nelle aree VA di progetto è ammessa la predisposizione di infrastrutture utili ad accogliere gli spettacoli viaggianti.

13. Nelle aree classificate con il simbolo VA* è prevista la predisposizione di un progetto di messa in sicurezza della Gora di Stiava attraverso un progetto di opera pubblica che dovrà essere predisposto in osservanza ai criteri ed agli obiettivi generali del PIT.

Art. 66 Aree a Verde Sportivo (VS)

1. Le aree a Verde Sportivo VS sono destinate alle attrezzature sportive di maggiori dimensioni quali lo stadio, il palazzetto dello sport, i centri sportivi polivalenti, le piscine coperte. I parametri per le singole attrezzature, saranno definiti in sede di progetto in base alle normative Coni. Gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi .

2. La realizzazione di nuovi impianti o la ristrutturazione/ampliamento di quelli esistenti nelle aree può essere effettuata anche da soggetti diversi dal Comune purché una convenzione disciplini l'uso pubblico delle attrezzature.

3. Nelle aree a Verde Sportivo oltre agli impianti per la pratica sportiva quali tribune, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature di servizio, e ai parcheggi necessari, è consentito realizzare costruzioni accessorie quali locali di ritrovo (bar, ristorante) nei limiti di un indice di copertura non superiore al 10%, costituite da un piano fuori terra e di Superficie edificabile (SE) complessiva delle costruzioni accessoria inferiore a quella degli edifici degli impianti sportivi.

4. Per gli edifici esistenti, classificati con il numero 5 oppure non classificati e non costituenti pertinenza di edifici classificati con una numerazione diversa dal numero 5, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

5. Le aree classificate VS possono essere coperte con attrezzature mobili e/o permanenti per una superficie coperta massima pari al 40% della superficie territoriale, nel rispetto degli indici territoriali del Piano Strutturale.

6. Nell'area Vs dello Stadio dei Pini è ammessa la realizzazione di strutture per funzioni accessorie, esclusivamente nel caso in cui queste risultino funzionali all'attività sportiva e ricreativa (palestra, negozi di vicinato, foresteria ecc..) nel rispetto degli indici territoriali del Piano Strutturale.

Art. 67 Pinete di Levante e di Ponente (FP)

1. Le aree FP comprendono le pinete di levante e di ponente sono destinate a parco urbano e in tali aree dovrà prevalere il carattere naturalistico. Tali ambiti sono individuati anche dalla tavola C4 - Struttura del verde e degli spazi aperti -secondo la voce Boschi e Pinete.

2. Tali ambiti costituiscono un caposaldo per il sistema ambientale del territorio comunale.

3. Gli interventi nelle aree FP sono disciplinati esclusivamente dal Piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica denominato Piano delle Pinete conformemente all'Art. 9 comma 1 lett.a delle presenti norme. Nelle more di formazione del nuovo piano attuativo di cui sopra, si applicano le prescrizioni del piano attuativo previgente.

4. Nelle more di formazione del Piano attuativo, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 68 Aree private di tutela (VR-EF)

1. Le aree private di tutela sono di due tipi:

  • a) Aree a Verde privato (VR)
  • b) Aree Agricole di frangia o interne (EF).

2. Le aree destinate a Verde Privato (VR) sono inedificabili.

3. Sono destinate a orti, giardini, parchi. È vietato il taglio di alberi d'alto fusto appartenenti alle specie elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato se non previa accertata necessità fitosanitaria.

4. È ammessa la destinazione a parcheggio pertinenziale su fondo permeabile al fine del soddisfacimento delle quantità minime prescritte dalla L. 122/89, senza la realizzazione di strutture edilizie ad eccezione dei pergolati, e senza l'abbattimento di alberature di alto fusto.

5. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti privi di classificazione sono i seguenti:

  • a) manutenzione ordinaria
  • b) manutenzione straordinaria
  • c) restauro e risanamento conservativo
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa
  • e) demolizione senza ricostruzione.

6. abrogato con D.C.C. n. 74 del 21/12/2023.

7. Le aree agricole di frangia o interne, individuate con sigla EF, sono le aree agricole e ortive in prossimità dei tessuti edificati e interne ai sistemi territoriali di Viareggio e Torre del Lago. Nelle zone agricole di frangia o interne l'obiettivo primario è il mantenimento della produzione agricola e per l'autoconsumo.

8. Nelle zone EF è fatto obbligo ai proprietari in solido con i conduttori di provvedere alla pulizia dei terreni, alla rimozione periodica di rovi ed erbacce, alla manutenzione delle opere idrauliche.

9. In tali aree EF, per favorire il mantenimento della produzione agricola è consentita la realizzazione degli annessi agricoli secondo la legislazione vigente e nei limiti dei successivi commi, per l'esercizio dell'attività da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo professionale e necessari per l'agricoltura amatoriale.

10. Nelle aree EF L'installazione degli annessi agricoli è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, senza opere murarie, semplicemente appoggiati al suolo e non abbiano dotazioni né impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

11. La realizzazione degli annessi agricoli nelle zone EF è ammessa alle seguenti condizioni:

  • a) la superficie coperta massima dei manufatti amatoriali è pari a 16 mq;
  • b) la superficie minima del fondo agricolo è pari a 1.000 mq;
  • c) il fondo agricolo deve essere privo di strutture e manufatti esistenti;
  • d) i soggetti abilitati all'installazione degli annessi si impegnano, con atto unilaterale d'obbligo allegato all'istanza di permesso di costruire, regolarmente registrato e trascritto, alla rimozione di ciascun annesso agricolo al cessare dell'attività agricola.

12. L'istanza per il conseguimento del permesso di costruire degli annessi agricoli nelle zone EF è presentata dal proprietario del fondo, ed in essa sono indicate:

  • a) le motivate esigenze produttive;
  • b) le caratteristiche e le dimensioni dell'annesso;
  • c) l'impegno mediante atto d'obbligo alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
  • d) le relative forme di garanzia costituite mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune pari all'importo necessario alla rimozione del manufatto.

13. Nelle zone EF è ammessa, per la formazione di orti sociali, la redazione di piani particolareggiati d'iniziativa pubblica. Tali piani indicheranno:

  • a) la suddivisione in lotti delle superfici;
  • b) lo schema di irrigazione;
  • c) lo schema di accessibilità con i parcheggi;
  • d) la sistemazione ambientale delle aree, provvedendo ad adeguate piantumazioni di alberature d'alto fusto;
  • e) la localizzazione di eventuali piccoli depositi e le relative caratteristiche costruttive.

Art. 69 Opere di urbanizzazione

1. Le definizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono contenute nella L.R. 65/2014 all' Art. 62 commi 4 e 5.

2. Nel caso di interventi di trasformazione con aumento del carico urbanistico (aumento di SE, di unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso) e nuova edificazione, anche in zona agricola, la validità dei provvedimenti autorizzativi è sempre subordinata alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure all'impegno dei richiedenti alla loro realizzazione.

3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione: gli oneri per l'urbanizzazione primaria potranno essere scomputati esclusivamente dagli importi previsti per la stessa categoria di opere, così come quelli per l'urbanizzazione secondaria.

4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti e dalle "Schede norma" di cui all'allegato d1) delle presenti NTA.

5. Allo scopo di migliorare la qualità urbana, nei casi previsti espressamente dalle presenti norme, in applicazione del principio della perequazione dovranno essere cedute, senza oneri aggiuntivi per il Comune, aree finalizzate alla realizzazione di standard urbanistici eccedenti i minimi previsti da legge e regolamenti.

Art. 70 Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di privati

1. Nei casi in cui, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, è prevista l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di convenzione predisposta sulla base di apposito schema approvato dall'Amministrazione che disciplina le modalità di progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere, le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse.

2. Qualora la realizzazione delle opere sia subordinata alla predisposizione di un piano attuativo o di un Progetto unitario convenzionato, le modalità di realizzazione delle stesse saranno disciplinate nella convenzione allegata a detto piano.

Art. 71 Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo

1. Agli effetti del computo degli standard nelle aree di trasformazione urbanistica le disposizioni dell'art. 77 del Piano strutturale sono approfondite come segue.

2. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di trasformazione urbanistica da sottoporre a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato o ad intervento con permesso di costruire convenzionato, e fatte salve norme specifiche diverse contenute negli strumenti attuativi che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per l'urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi.

3. I perimetri esterni ed interni delle aree di trasformazione urbanistica indicati nella tavola c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti e dettagliati nell'allegato d1) delle presenti norme, comprendono spazi per viabilità, parcheggi, verde pubblico, attrezzature e altri servizi da destinare all'uso pubblico.

4. Le indicazioni relative a tali spazi, rilevabili sia negli elaborati grafici sia nell'allegato d1) alle presenti norme, in sede di piano attuativo, di Progetto Unitario Convenzionato o di intervento con permesso di costruire convenzionato, potranno subire lievi variazioni per adeguamento alla situazione fondiaria fino ad un massimo del 5% della superficie complessiva dell'area di trasformazione ferme restando le quantità minime di cessione gratuita prescritte.

5. In ogni caso ai richiedenti spetta la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite nell'articolo 62 della L.R. 65/2014, indicate nella tavola c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti secondo un progetto da presentare contestualmente al piano attuativo.

Art. 72 Spazi per opere di urbanizzazione - Standard urbanistici

1. Gli standard e gli spazi per opere di urbanizzazione sono stabiliti dal Regolamento urbanistico nelle schede norma di cui all'allegato d1) delle presenti norme e rispettano le quantità minime prescritte dal Piano Strutturale sotto riportate:

  • a) per la residenza e le attività turistiche: 24 mq per abitante con le modalità indicate all'art. 77 del P.S. Le aree che verranno destinate a standard nell'ambito delle zone A e B saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva;
  • b) per le zone produttive: 10% dell'intera area oggetto di intervento per gli insediamenti artigianali/industriali;
  • c) per le attività commerciali e direzionali: 80% della Superficie edificabile (SE);

2. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali non si prevede il cambio di destinazione d'uso in atto alla data di adozione del R.U. e nelle aree d'intervento con procedure di variante avviate prima dell'adozione del R.U, si osservano i parametri di cui all'art. 77 comma 1 del Piano strutturale. Alla cessione di aree a standard nella misura ivi contemplata potrà essere richiesta ulteriore cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nelle "Schede norma delle aree di trasformazione" di cui all'allegato d1) delle presenti norme.

3. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali si prevede il cambio di destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del R.U. è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 77 del Piano strutturale, di cedere la quantità di area prevista nel comma 4 del suddetto articolo.

4. Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Gli indici urbanistico-edilizi dell'aree cedute sono stabiliti dall'art. 74 comma 6;

5. Le aree destinate a servizi e ad attrezzature collettive possono essere destinate dall'Amministrazione Comunale ad edilizia residenziale di carattere sociale o pubblica o convenzionata con gli indici urbanistico-edilizi di cui al comma precedente.

Art. 73 Disposizioni relative alla Edilizia Residenziale Pubblica

1. Il R.U. persegue l'obiettivo del diritto all'abitazione quale elemento di riequilibrio sociale e di tutela delle fasce più deboli della comunità locale fissato dal P.S.

2. Al fine di garantire l'accesso alla prima casa e la riduzione del disagio abitativo il R.U. individua una quantità massima di n. 72 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) pari al 40% del dimensionamento residenziale complessivo delle previsioni contenute nelle aree di trasformazione disciplinate nell'allegato d1 alle presenti norme. Tali alloggi E.R.P. saranno realizzati:

  • a) n. 65 Alloggi ERP mediante progetto di opera pubblica che riguarderà l'area attualmente definita dal parco pubblico "Vettori" del quartiere Migliarina lungo Via Monsignor Bartoletti.
  • b) N. 7 Alloggi ERP mediante intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente presso il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato ex area del Pastore c/o via Indipendenza attraverso la ristrutturazione edilizia con frazionamento immobiliare da attuarsi mediante progetto di opera pubblica.

Entro la scadenza di efficacia quinquennale delle previsioni di trasformazione del presente R.U. L'Amministrazione comunale quantificherà l'effettivo dimensionamento residenziale attuato dal Regolamento Urbanistico mediante le aree di trasformazione di cui all'allegato d1 e verificherà le condizioni di fattibilità di un quantitativo pari ad almeno il 40% del numero degli alloggi ordinari relativo agli interventi attuati o in fase di attuazione programmando la formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica e/o un progetto di opera pubblica per la realizzazione di tali alloggi ERP.

3. Il R.U., conformemente all'Art. 78 c. 3 delle NTA del P.S. prescrive inoltre l'obbligo della corresponsione di un contributo economico da quantificarsi mediante apposito regolamento comunale atto a stabilire la monetizzazione corrispondente al valore del 10% della superficie fondiaria delle aree di trasformazione utile al fine di contribuire alla realizzazione degli alloggi E.R.P. di cui al comma precedente.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12