Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 39 Interventi ammessi sugli edifici esistenti

1. Nel presente articolo sono stabilite le discipline generali degli interventi ammessi, definiti negli articoli precedenti, per le varie classi di edifici specificamente individuate con un simbolo numerico nella tavola c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti coerentemente all'"Abaco dei criteri utilizzati per la classificazione del patrimonio edilizio esistente" allegato alla Relazione generale del RU. Le discipline riguardanti le zone urbanistiche e i morfotipi stabiliscono eventuali limitazioni o eccezioni che prevalgono sulle norme generali qui definite come stabilito dal precedente Art. 19. Ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia conservativa senza mutamento della destinazione d'uso e senza frazionamento delle unità immobiliari, le categorie di intervento sono sempre tra di loro alternative e non cumulabili neanche in tempi diversi.

2. Edifici classe 1s: edifici di valore tipologico, formale e strutturale, contrassegnati dal simbolo 1s, notificati ai sensi della legislazione vigente e che rivestono rilevante valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Per tali immobili si applica la definizione di restauro quale intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali; tali interventi sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza e sono competenza professionale dei soli architetti.

3. Edifici classe 1: edifici di valore tipologico, formale e strutturale contrassegnati dal simbolo 1; sono i fabbricati che rivestono rilevante valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano sostanzialmente i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture e materiali, facciate, recinzioni, altre caratteristiche morfologiche). Obiettivi del restauro sono la conservazione e il ripristino filologico di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico. Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi con esclusione di frazionamenti e/o mutamenti della destinazione d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo, con riferimento alle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le costruzione" a cura del MiBACT, nel coso di interventi che riguardino le parti strutturali.

4. Edifici classe 2: edifici di valore tipologico e formale contrassegnati dal simbolo 2: sono i fabbricati che rivestono valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano in tutto o in parte i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture, facciate, altre caratteristiche morfologiche). Obiettivi del restauro tipologico e formale sono il ripristino di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico, e la riqualificazione dei caratteri alterati. Su tali edifici sono ammessi , con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio quando emersi nel rilievo critico, i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria senza frazionamento;
  • c) restauro tipologico: sono ammessi interventi rivolti a consolidare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili ammesse nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza oltre alla originaria destinazione d'uso; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell'adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi, con l'obbligo del mantenimento e/o ripristino delle caratteristiche architettoniche e decorative originarie della facciata e della forma del tetto. È ammesso il contestuale frazionamento o fusione delle unità immobiliari nel rispetto delle superfici minime delle unità abitative di cui all'Art. 93 sempre con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio quando emersi nel rilievo critico.
  • d) È ammessa la realizzazione del cordolo strutturale di coronamento senza modifica delle altezze dei fronti e con ripristino di tutti gli elementi di pregio eventualmente presenti.

5. Edifici classe 3: edifici di valore tipologico contrassegnati dal simbolo 3: sono i fabbricati che rivestono valore tipologico: sono gli edifici che caratterizzano il tessuto storico della zona che conservano la tipologia originaria e che, pur avendo subito trasformazioni, sono tuttora caratterizzati da alcuni elementi dell'impianto originario. Obiettivi del restauro tipologico sono la conservazione dei caratteri originari residui e, per le parti alterate, la riproposizione di caratteri tipologici e formali coerenti con la struttura originaria. Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria senza frazionamento;
  • c) restauro tipologico: sono ammessi interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili ammesse nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza oltre alla originaria destinazione d'uso; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell'adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi. È consentito il rifacimento delle facciate tramite la riproposizione di elementi coerenti con la struttura originaria come risulta dal rilievo critico con l'obbligo del mantenimento della tipologia e della forma del tetto. È ammesso il contestuale frazionamento o fusione delle unità immobiliari nel rispetto delle superfici minime delle unità abitative di cui all'Art. 93 con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio come emerso nel rilievo critico;
  • d) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm mantenendo la tipologia e la dimensione dell'aggetto dell'edificio esistente; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.
  • e) è ammesso inoltre il recupero abitativo dei sottotetti secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 34 comma 2.
  • f) Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
  • g) Ferma restando la disciplina delle invarianti strutturali e del morfotipo di appartenenza, previo parere espresso dall'ufficio urbanistica del comune, che verifichi la compatibilità dell'intervento proposto con la conservazione degli elementi che caratterizzano la tipologia dell'edificio e la composizione tradizionale dei prospetti (riconosciuti anche mediante il rilievo critico) sono ammessi interventi di ristrutturazione conservativa oltre ad addizioni funzionali agli organismi edilizi, necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12mq di SUL, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento di addizione funzionale non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;

6. Edifici classe 4: sono gli edifici di scarso valore storico architettonico che comunque caratterizzano il contesto per forma complessiva dei corpi di fabbrica e della copertura. In ogni caso non è ammessa l'alterazione della tipologia delle coperture e in generale devono essere rispettati i caratteri tipologici della forma originaria dell'edificio.

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • g) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della SE (Superficie edificabile o edificata) è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione;
  • h) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 75% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'effic ientamento energetico dell'edificio per gli edifici. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.
  • i) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione.

7. Edifici classe 5: sono gli edifici di valore storico nullo per i quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a 7 ml o a quella esistente se superiore e nel rispetto della SC massima del 75% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della Superficie edificabile è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione;
  • j) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 75% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.
  • k) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 15% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 75% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio;
  • l) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.

8. Edifici classe 6: sono gli edifici "a tipologia tettoia" come definiti dal Piano Strutturale all'art. 76 comma 5 costituiti dal solo piano terra, cortiletto interno e locale di servizio con doppia esposizione su strada e su spazio interno per i quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa senza frazionamento;
  • e) addizione volumetrica di tipo b). La sopraelevazione non potrà interessare eventuali corpi secondari aggiunti al tipo originario. Per gli edifici privi di simbolo, costituenti pertinenza o annesso di quelli contrassegnati dal simbolo 6, non è ammessa la sopraelevazione; la sopraelevazione, fino ad un massimo di metri 3,00 dalla quota di gronda esistente dovrà avvenire garantendo l'unitarietà del prospetto fronteggiante la strada e l'altezza massima non potrà eccedere i metri 8,00. Per gli edifici "a tipologia tettoia" che hanno già subito rialzamenti parziali l'altezza massima dell'edificio sopraelevato non potrà superare metri 8,00 salvo un'altezza maggiore per adeguarsi alla quota degli edifici adiacenti se costituiti da piano terra e primo piano. Non è ammesso il frazionamento ai fini della creazione di ulteriori unità immobiliari e dovrà prioritariamente formalizzarsi atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile trasformato. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione.
  • f) Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici.

Art. 40 Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A)

1. Sono le parti dell'insediamento riconosciute all'interno del limite urbano caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell'impianto insediativo, delle aree inedificate e degli spazi pubblici. Il presente articolo disciplina le destinazioni d'uso ammesse e individua, sulla base del principio di salvaguardia dell'assetto insediativo tradizionale del centro storico, le limitazioni agli interventi di frazionamento delle unità immobiliari.

2. Nelle zone A sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d'uso da residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre ammesso il cambio d'uso da residenza a uffici e studi privati;
  • b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza; è consentito il cambio d'uso verso l'artigianato di servizio alle residenze e il commerciale al piano terra degli edifici limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00.
  • c) commerciale di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione esistente. È ammesso il cambio d'uso verso la destinazione direzionale o artigianale di servizio; è consentito inoltre il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00 e con esclusione degli immobili che fronteggiano i luoghi centrali come definiti dall'Art. 10 comma 2.
  • d) medie strutture di vendita: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale-media struttura di vendita. non è ammesso il cambio d'uso verso altre destinazioni d'uso;
  • e) artigianale di servizio alla residenza: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale di servizio alla residenza. È consentito il cambio d'uso verso il commerciale, limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, al piano terra degli edifici; È consentito il cambio d'uso verso il direzionale; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • f) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale ad eccezione delle attività insalubri ed incomode in quanto incompatibili; non è ammesso il cambio d'uso verso altre categorie funzionali;
  • g) turistico-ricettiva: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; è ammesso il cambio d'uso all'interno della categoria funzionale turistico- ricettiva ad esclusione dei campeggi; nel caso di struttura ricettiva a destinazione alberghiera, la cui attività risulti cessata prima dell'adozione del RU, o se avente dimensioni massime di 600 mq di SE, è ammesso il ripristino dell'originaria destinazione d'uso e consistenza. Tale ripristino dovrà avvenire nei limiti della originaria superficie residenziale e dell'originario numero degli alloggi, che potrà essere eventualmente incrementato fino ad un massimo di un alloggio per piano dell'edificio nella sua configurazione originaria fermo restando l'obbligo del reperimento di parcheggi secondo l' Art. 40 comma 4 lett. c. Tale possibilità è ammessa anche nei casi di cui si tratti di "alberghi di valore funzionale e tipologico", di cui all'Art. 11 c. 2 lett. b, a patto che gli interventi edilizi finalizzati al ripristino dell'originaria consistenza e destinazione d'uso siano ammessi dalla disciplina edilizia consentita per la classificazione dell'edificio. Ai sensi dell'Art. 83 c. 5 delle NTA del P.S., coerentemente a quanto sopra, tale intervento di ripristino dovrà avvenire con l'obbligo della demolizione delle volumetrie eventualmente ottenute in deroga al PRG per le finalità di interesse pubblico alberghiero e/o, in generale, di qualsiasi ampliamento realizzato per le finalità turistico-ricettive. Tale ripristino non è ammesso nel caso di "invarianti strutturali alberghi" di cui all'Art. 11 c. 2 lett. a.
  • h) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  • i) nei casi in cui siano presenti, con riferimento alla data di adozione del RU, al piano terra degli edifici unità immobiliari autonome di superficie utile uguale o inferiori a 50 mq a destinazione commerciale, direzionale o artigianato di servizio è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale esclusivamente mediante fusione con una unità immobiliare residenziale confinante. Tale fattispecie di mutamento di destinazione non è ammessa negli immobili che fronteggiano piazze pubbliche o i luoghi centrali come definiti comma2 dell'Art. 10;
  • j) Per gli edifici aventi destinazione d'uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage a servizio anche di altre unità immobiliari per soddisfare anche quanto previsto al successivo comma 4 lettera c).

3. In tutte le sottozone A dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. Per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e agli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4. Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi di cui agli edifici classificati con il n. 5 come disciplinati all'Art. 39.

4. Gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) negli interventi che consentono il frazionamento eventualmente ammesso per la classe di edificio esistente è permesso l'aumento del numero degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq:
  • - edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano;
  • - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio per piano;
  • - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio.
  • b) la creazione di nuove unità immobiliari residenziali non dovrà comportare la creazione di scale esterne o altri sistemi di distribuzione esterni visibili dalla viabilità pubblica;
  • c) divieto di frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità o nel rispetto della L. 122/89 se superiore; i posti auto dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza o all'interno di un raggio di m 500,in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • d) ad esclusione del morfotipo "CS", al fine di soddisfare la richiesta di alloggi destinati alla residenza stabile, è ammessa la creazione, mediante frazionamento delle superfici residenziali esistenti , nel rispetto dei caratteri dell'edificio, di un alloggio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera a) alle seguenti condizioni:
  • - la creazione della nuova unità immobiliare deve essere destinata a soddisfare l'esigenza di prima casa da parte dei parenti di primo grado dei proprietari dell'unità immobiliare da frazionare che risultino alla data di adozione del RU, nonché alla data di presentazione della richiesta, non intestatari per l'intero di altri beni immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale.
  • - l'intervento è in ogni caso soggetto alla sottoscrizione da parte del proprietario, di una convenzione da stipulare con atto pubblico, che disponga l'obbligo a non trasferire i diritti reali (ad esempio, proprietà, uso, usufrutto, ecc) di alcuna delle unità preesistenti e aggiuntive frutto del frazionamento ad altri per un periodo non inferiore a 15 anni a far data dall'ultimazione dei lavori.
  • Il suddetto obbligo deve essere esteso anche a non concedere in locazione o in comodato a terzi per il medesimo periodo di 15 anni le unità immobiliari oggetto dell'intervento.
  • - È prescritto il rispetto della dimensione minima di 65 mq di superficie utile degli alloggi frutto del frazionamento, nonché l'obbligo della creazione di posti auto di cui al presente comma.

Art. 41 Rilievo critico

1. Gli interventi di restauro dovranno essere accompagnati da un "rilievo critico", esteso all'intero corpo di fabbrica o all'intera unità morfo-tipologica.

2. Scopo del rilievo critico è documentare le trasformazioni subite dall'edificio e dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tipologia e l'impianto di origine storica.

3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono di norma i seguenti:

  • a) relazione storica che illustri le trasformazioni subite dall'edificio e dell'intorno dalle origini ad oggi; tale relazione dovra' essere accompagnata dai documenti disponibili (estratti catastali o rilievi, mappe, fotografie antiche, ecc.);
  • b) rilievo dell'edificio in scala non inferiore a 1/100 (planimetrie, prospetti, sezioni), con indicazioni delle parti originarie e delle parti trasformate; il rilievo dovra' essere esteso alle pertinenze, alle superfetazioni, agli elementi d'arredo (recinzioni, pavimentazioni, ecc.) e dovra' inoltre dettagliare le strutture;
  • c) documentazione fotografica degli esterni e degli interni.

4. Qualora dal rilievo critico emerga che le pertinenze e gli annessi di cui all' Art. 30 comma 2 risultino realizzate in epoca successiva, ed estranee al linguaggio architettonico dell'edificio principale e privi di carattere storico, tipologico e testimoniale, le stesse potranno essere oggetto degli interventi di cui all'Art. 29 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) a parità di SE esistente in armonia con la tipologia e i caratteri stilistici dell'edificio principale.

5. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere ulteriore documentazione per meglio illustrare i casi più complessi.

Art. 42 Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)

1. Sono le parti dell'insediamento urbano di formazione recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria.

2. Nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d'uso da residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre ammesso il cambio d'uso da residenza a uffici e studi privati
  • b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza; è consentito il cambio d'uso verso il commerciale al piano terra degli edifici e limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande o all'artigianato di servizio; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • c) commerciale di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione esistente. È ammesso il cambio d'uso verso la destinazione direzionale o artigianale di servizio; è consentito inoltre il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00 e con esclusione degli immobili che fronteggiano i luoghi centrali come definiti dall'Art. 10 comma 2;
  • d) medie strutture di vendita: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale-media struttura di vendita. Non è ammesso il cambio d'uso verso altre destinazioni d'uso;
  • e) artigianale di servizio alla residenza; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale di servizio alla residenza. È consentito il cambio d'uso verso il direzionale e il commerciale al piano terra degli edifici e limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • f) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale ad eccezione delle attività insalubri ed incomode in quanto incompatibili; non è ammesso il cambio d'uso verso altre categorie funzionali;
  • g) turistico-ricettiva: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; è ammesso il cambio d'uso all'interno della categoria funzionale turistico- ricettiva ad esclusione dei campeggi; nel caso di struttura ricettiva a destinazione alberghiera, la cui attività risulti cessata prima dell'adozione del RU, o se avente dimensioni massime di 600 mq di SE, è ammesso il ripristino dell'originaria destinazione d'uso e consistenza. Tale ripristino dovrà avvenire nei limiti della originaria superficie residenziale e dell'originario numero degli alloggi, che potrà essere eventualmente incrementato fino ad un massimo di un alloggio per piano dell'edificio nella sua configurazione originaria fermo restando l'obbligo del reperimento di parcheggi secondo l' Art. 40 comma 4 lett. c. Tale possibilità è ammessa anche nei casi di cui si tratti di "alberghi di valore funzionale e tipologico", di cui all'Art. 11 c. 2 lett. b, a patto che gli interventi edilizi finalizzati al ripristino dell'originaria consistenza e destinazione d'uso siano ammessi dalla disciplina edilizia consentita per la classificazione dell'edificio. Ai sensi dell'Art. 83 c. 5 dellle NTA del P.S., coerentemente a quanto sopra, tale intervento di ripristino dovrà avvenire con l'obbligo della demolizione delle volumetrie eventualmente ottenute in deroga al PRG per le finalità di interesse pubblico alberghiero e/o, in generale, di qualsiasi ampliamento realizzato per le finalità turistico-ricettive. Tale ripristino non è ammesso nel caso di "invarianti strutturali alberghi" di cui all'Art. 11 c. 2 lett. a.
  • h) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
  • i) Nei casi in cui siano presenti con riferimento alla data di adozione del RU, al piano terra degli edifici unità immobiliari autonome di superficie utile uguale o inferiori a 50 mq a destinazione commerciale, direzionale o artigianato di servizio è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale esclusivamente mediante fusione con una unità immobiliare residenziale confinante. Tale fattispecie di mutamento di destinazione non è ammessa negli immobili che fronteggiano piazze pubbliche o i luoghi centrali come definiti comma 2 dell'Art. 10.
  • j) Per gli edifici aventi destinazione d'uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage a servizio anche di altre unità immobiliari per soddisfare anche quanto previsto al successivo comma 4 lettera c) .

3. In tutte le zone B dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all' Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Sui restanti edifici delle zone B privi di simbolo numerico sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della Superficie edificabile è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima di 8 ml. L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato e a non mutare la destinazione d'uso;
  • j) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 50% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali. Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici.
  • k) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 15% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del lotto del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare gli allineamenti eventualmente presenti con gli edifici limitrofi oppure dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml.
  • l) Qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza antisismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art.140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.

5. In generale gli interventi edilizi inerenti alle zone B devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) negli interventi che consentono il frazionamento espressamente ammesso è permesso l'aumento del numero degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq:
  • - edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano;
  • - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio per piano;
  • - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio.
  • b) divieto di frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità o nel rispetto della L. 122/89 se superiore; i posti auto dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza o all'interno di un raggio di m 500, in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • c) è ammesso il rialzamento di 3 ml della quota di gronda esistente fino all'altezza massima di ml 8,00 per gli edifici esistenti ad un solo piano con destinazione residenziale, aventi le caratteristiche della tipologia "Tettoia" così come definita all'Art. 30 comma 2 lett. a), in atto alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico senza creazione di nuove unità immobiliari. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato senza mutamento della destinazione d'uso.
  • d) Al fine di soddisfare la richiesta di alloggi destinati alla residenza stabile, è ammessa la creazione, mediante frazionamento delle superfici residenziali esistenti, di un alloggio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera a) alle seguenti condizioni:
  • - la creazione della nuova unità immobiliare deve essere destinata a soddisfare l'esigenza di prima casa da parte dei parenti di primo grado dei proprietari dell'unità immobiliare da frazionare che risultino alla data di adozione del RU, nonché alla data di presentazione della richiesta, non intestatari per l'intero di altri beni immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale ;
  • - l'intervento è in ogni caso soggetto alla sottoscrizione da parte del proprietario, di una convenzione da stipulare con atto pubblico, che disponga l'obbligo a non trasferire i diritti reali (ad esempio, proprietà, uso, usufrutto, ecc) di alcuna delle unità preesistenti e aggiuntive frutto del frazionamento ad altri per un periodo non inferiore a 15 anni a far data dall'ultimazione dei lavori. Il suddetto obbligo deve essere esteso anche a non concedere in locazione o in comodato a terzi per il medesimo periodo di 15 anni le unità immobiliari oggetto dell'intervento;
  • - È prescritto il rispetto della dimensione minima di 65 mq di superficie utile degli alloggi frutto del frazionamento, nonché l'obbligo della creazione di posti auto di cui al presente comma.

6. È ammessa la realizzazione di piscine interrate, in lotti aventi Sf maggiore di 700 mq fermo restando che la superficie dello specchio d'acqua non sia superiore al 5% della Sf, e di dimensioni non superiori a 120 mq.

Art. 43 Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Sono aree in cui sono insediate prevalentemente attività di produzione di beni e servizi.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) industriale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione industriale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso industriale;
  • b) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso artigianale. E' consentita la realizzazione all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage;
  • c) deposito coperto: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione a deposito e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso deposito;
  • d) residenza di servizio alla produzione (casa di guardianaggio): nelle zone D è ammessa la destinazione residenziale esclusivamente se a servizio della produzione (al massimo una residenza per ciascun lotto urbanistico di riferimento e di SU massima di 65 mq) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva;
  • e) direzionale di servizio alla produzione (uffici): nelle zone D è ammessa la destinazione direzionale esclusivamente se a servizio della produzione (in proporzione minoritaria rispetto alle SE produttive) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva.
  • f) Nelle zone D esterne al TPS1 è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso verso il commercio all'ingrosso.

3. Non è consentito il cambio di destinazione a residenza o altre destinazioni non previste al comma precedente.

4. Nelle zone D esterne al morfotipo TPS1 è vietata l'installazione di industrie insalubri a norma delle vigenti leggi sanitarie. All'interno del morfotipo TPS2 il mantenimento delle eventuali attività insalubri esistenti è ammesso previa verifica da effettuarsi in sede di A.U.A.

5. In tutte le zone D, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

6. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive o per bonifiche ambientali delle coperture, in particolare per quelle contenenti amianto è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 12 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 12 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.
  • k) in considerazione delle particolari attività svolte nelle zone D è ammessa la realizzazione di tettoie e l'utilizzo di sistemi amovibili (ad es. soffietti) volti alla copertura delle aree esterne finalizzati al riparo e lavorazione all'esterno fermi restando i limiti legati al rapporto di copertura e indice di permeabilità del morfotipo di appartenenza.

Art. 44 Zone consolidate a prevalente destinazione commerciale (DN)

1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività di vendita al pubblico, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Mediante i cambi d'uso disciplinati al comma successivo non è ammessa la costituzione di nuove grandi strutture di vendita.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) commerciale;è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e al dettaglio;
  • b) direzionale; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione direzionale;
  • c) artigianato di servizio. è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianato di servizio. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso artigianato di servizio.

3. In tutte le zone DN, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 m o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni motivate di incremento delle attività economiche è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 8 ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 20% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25% del lotto. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

5. All'interno dell'area classificata DN limitrofa alla nuova rotatoria delineata all'incrocio tra Via Goretti e la SS1 Via Aurelia Il RU ammette la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburante a condizione che l'attuatore si impegni, mediante apposita convenzione da stipulare con il Comune, a realizzare a sua cura e spese anche attraverso esproprio delle aree:

  • a) il nuovo svincolo stradale con rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Goretti e SS1 Via Aurelia;
  • b) il sottopasso ciclopedonale previsto in corrispondenza del ponte della SS1 Via Aurelia sulla fossa dell'Abate.

Il suddetto nuovo impianto potrà essere realizzato rispettando le prescrizioni definite per le zone DP di cui al successivo Art. 48.

Art. 45 Zone consolidate a prevalente destinazione direzionale (DR)

1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività direzionali e di servizio.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) Direzionale e di servizio;è sempre ammesso il mantenimento della destinazione direzionale e di servizio. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso direzionale e di servizio;
  • b) commerciale ; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale;
  • c) artigianato di servizio. è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianato di servizio.

3. In tutte le zone DR, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 m o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni motivate di incremento delle attività economiche è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 8ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 20% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25% del lotto. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

Art. 46 Zone consolidate a prevalente destinazione turistico - ricettiva (DT)

1. Sono le aree destinate prevalentemente ad attività ricettive e turistico-alberghiere.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) turistico - ricettiva alberghiera;
  • b) turistico - ricettiva extralberghiera.

3. Tutte le attività turistico-ricettive ricomprese nella zona sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso esistente alla data di adozione del presente R.U.

4. In tutte le zone DT, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

5. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistico-ricettiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni di potenziamento delle attività turistico-ricettive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un'altezza massima di 8 ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente e senza incrementi di SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a quella esistente. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del
  • 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistica. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade come stabilito per il morfotipo di appartenenza;
  • k) In tali aree è ammessa la realizzazione di piscine e attrezzature sportive connesse alla attività turistico- ricettiva nei limiti del 15% della Superficie fondiaria garantendo un indice di permeabilità minimo del 25%.

Art. 47 Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST)

1. Le aree di servizio alla produzione e trasporti sono aree dove prevalgono gli spazi scoperti, salvo diversa indicazione nelle norme specifiche per i singoli interventi di trasformazione urbanistica, da utilizzare a aree di stoccaggio esterno materiali, strutture espositive commerciali, aree per servizi ai trasporti (deposito e parcheggio mezzi).

2. Nelle aree DST, la superficie coperta non potrà superare il 10% della superficie fondiaria e l'altezza massima non potrà superare 5 ml è ammessa inoltre la realizzazione di tettoie per il ricovero dei mezzi. Negli interventi di aumento della superficie coperta si dovrà sempre rispettare un indice di permeabilità minimo del 25% salvo quanto disciplinato dal successivo comma 4.

3. In tutte le zone DST, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 9 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 9 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

5. Nell'area compresa tra il tratto ferroviario Viareggio Lucca il tratto ferroviario Viareggio Pisa lungo l'asse di scorrimento "via del mare" individuata al catasto terreni con i mappali 1176, 1179, 1187, 1188, 62, porzione del 1174, porzione del 72 e porzione del 1107 del Foglio 30, classificata DST di progetto, dovrà essere predisposto apposito Piano Attuativo finalizzato alla realizzazione di una nuova area di servizio alla produzione e trasporti. Eventuali nuove volumetrie dovranno rispettare i limiti di cui al comma 2 ammettendo un'altezza massima pari a 7 mt. Al fine di un corretto inserimento paesaggistico, contestualmente alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore dovrà predisporre una fascia alberata con specie di alto fusto (es. pioppi cipressini) all'interno della zona contermine VA dall'accesso all'area lungo tutto il viadotto della "via del mare". Il progetto dovrà altresì prevedere idonee sistemazioni a verde tutto intorno all'area e idonee soluzioni volte alla tutela del corso d'acqua e della vegetazione ripariale presente in direzione della ferrovia.

Art. 48 Distributori di carburante (DP)

1. Il R.U. individua le aree ove sono presenti impianti di distribuzione di carburante (DP), servizi così individuati dalla legge regionale 23.11.2018, n.62 e successive modificazioni e integrazioni laddove si verifichino le condizioni previste dalla legge stessa.

L'eventuale delocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti esistenti, in ragione di esigenze di interesse pubblico, dovrà avvenire all'interno delle aree individuate con la sigla DP in rosso.

2. Nelle aree DP è ammessa la realizzazione, oltre agli impianti di distribuzione carburanti, di piccole strutture commerciali e di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, di strutture funzionali all'attività informativa (uffici informazioni turistica, centri di assistenza al viaggiatore), di strutture necessarie alla riparazione di autoveicoli e di parcheggi e aree di sosta.

3. È ammessa la realizzazione di tettoie e pensiline necessarie alla copertura degli impianti di distribuzione del carburante.

4. Nelle aree DP sono ammessigli interventi elencati nei commi precedenti nei limiti sei seguenti Indici Urbanistico- edilizi:

  • a) SE max: 10 % della superficie fondiaria (escluse tettoie e pensiline).
  • b) H max: 4 ml(escluse tettoie, pensiline e serbatoi che potranno avere H max 7ml). c) Sup coperta max: 20% - comprese tettoie e pensiline.

5. Il Piano dei distributori di carburante, da aggiornarsi periodicamente almeno ogni 5 anni, dovrà:

  • a) individuare la compatibilità con le destinazioni d'uso e gli assetti delle aree circostanti prevedendo l'allontanamento dei distributori dai nuclei storici e dalle zone residenziali, fermo restando che n on possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze ;
  • b) normare le modalità di attuazione delle nuove previsioni, secondo le seguenti indicazioni:
  • - L'area sia situata esternamente alle zone A e B;
  • - L'area sia contigua alla viabilità esistente, e sia garantito l'accesso veicolare sia in entrata che in uscita in sicurezza ed in conformità al Codice della Strada;
  • - Non siano interessate aree adiacenti a beni di valore paesaggistico quali beni vincolati ai sensi della parte II D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. e siano rispettate le discipline di cui al Titolo II delle presenti norme, con particolare riferimento all'esclusione delle aree di cui agli ambiti dell'Arenile, della Passeggiata a mare e delle Pinete;
  • c) individuare, per gli impianti non compatibili, le modalità di chiusura e/o di nuova localizzazione.

Art. 49 Zone campeggi esistenti (DTC)

1. Per i campeggi esistenti (DTC) valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di campeggi.

2. In particolare, sono ammessi l'interventi di cui all'art. 24 della L.R. 86/2016e s.m.i qualora non siano già stati completamente attuati senza aumento della SE esistente alla data di adozione del RU.

3. Nelle aree DTC, per i manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e b) senza aumento della SE.

4. Sono ammesse addizioni funzionali una tantum agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE.

5. In applicazione dell'art. 34 del DPGR 47/R/2018 le nuove attrezzature e le nuove strutture dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) all'interno della singola piazzola inferiore o uguale a 100 mq è ammessa l'installazione di una struttura avente ingombro planimetrico massimo pari al 50% della singola piazzola e di superficie massima di 30 mq per ospitare fino ad un massimo di 4 persone;
  • b) all'interno della piazzola avente superficie superiore a 100 mq. è ammessa l'installazione di due strutture aventi superficie massima di 30 mq ciascuna ed il cui ingombro planimetrico complessivo non superi il 50% della piazzola utile ad ospitare al massimo 6 persone per piazzola.
  • c) le strutture di cui al presente comma devono essere realizzate in materiale leggero escludendo, a titolo esemplificativo, il cemento e la muratura e il cui spostamento o installazione avvenga senza attuazione di interventi edilizi; ciascuna struttura dovrà avere accesso indipendente e dovrà costituire unità autonoma rispetto alle altre strutture: non è ammessa la fusione tra strutture; ciascuna struttura dovrà essere disposta su un piano e l'altezza complessiva, compresa la copertura non potrà superare i 3 metri da terra; non è ammessa la copertura piana."

Art. 49 bis Pertinenze esterne scoperte (Pes)

1. Sono individuate con la sigla Pes le Pertinenze Esterne Scoperte, ovvero le aree di pertinenza non edificate e non edificabili, che non contribuiscono al dimensionamento della superficie edificabile del lotto di riferimento, utilizzabili come zone pertinenziali esterne delle attività in riferimento di cui agli artt. 43-44-45-46-47-48-49 delle NTA.

Art. 50 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A) e nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)

1. In applicazione dell'Art. 7 comma 2 bis della L.R. 24/2009 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali previsioni sono alternative alle possibilità offerte dalla L.R. 24/2009 e non possono essere cumulati con altri interventi disciplinati nelle presenti norme. Sono sempre fatte salve le discipline riguardanti i morfotipi dell'insediamento a cui appartengono le aree di intervento.

2. Per gli immobili classificati con il numero 3 compresi nelle Zone (A) e nelle Zone (B) ma esterni al del morfotipo tessuto C.S., in alternativa a quanto disciplinato dall' Art. 39 comma 5, è ammesso l'intervento di completa demolizione e ricostruzione a condizione che l'edificio sia ricostruito con la medesima facciata lato strada in termini di posizione, forma e dimensione delle aperture nonché abbia la medesima tipologia della copertura e dimensione della gronda. Tale intervento può avvenire con un incremento massimo del 10% della SE esistente ed è ammesso alle condizioni dei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3. Per gli immobili classificati con il numero 5 o privi di numerazione non costituenti annesso di altri edifici classificati, contenuti nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B), sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento della SE esistente alla data di adozione del presente R.U. e legittimata da titoli abilitativi computata nel seguente modo:

  • a) Utoe 1: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice Ifmassimo 0,21 mq/mq;
  • b) Utoe 2: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • c) Utoe 3: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice If massimo 0,21 mq/mq;
  • d) Utoe 4: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • e) Utoe 5: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • f) Utoe 6: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • g) Utoe 7: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • h) Utoe 8: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • i) Utoe 9: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • j) Utoe 10: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq;
  • k) Utoe 11: ampliamento massimo 25% della SE esistente; If massimo 0,21 mq/mq;
  • l) Torre Del Lago: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq.

È altresì ammesso, nel caso di interventi che garantiscono il miglioramento/adeguamento sismico ed energetico

L'ampliamento fino ad un massimo del 20% della SE esistente, senza demolizione e ricostruzione, rispettando comunque l'If di cui alle lettere precedenti.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono consentiti su edifici completamente residenziali o su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento della Superficie utile complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti a condizione che la Superficie edificabile di dette porzioni non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata.

5. Con gli interventi di cui ai commi 2 e 3 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato di una unità purché le unità immobiliari trasformate abbiano una superficie utile non inferiore a 65 mq.

6. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle distanze minime esistenti, delle distanze di cui al DM 1444/68 e delle altezze massime di 7 ml o esistente se superiore a condizione che gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica elevata o molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata così come definite nelle indagini geologiche allegate al presente RU.

7. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe "A" per l'edificio e prestazioni di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della L.R. 65/2014 o in quelle indicate all'articolo 243 della medesima L.R. 65/2014, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  • - risparmio delle risorse;
  • - carichi ambientali.

8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della L.R. 65/2014); in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della L.R. 1/2005).

10. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto della normativa sismica garantendo un grado di sicurezza sismica superiore rispetto a quello minimo prescritto dalle normative.

Art. 51 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Il R.U. riconosce una generalizzata condizione di degrado urbanistico e socio-economico delle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D) determinate dalla mancanza di interventi di ammodernamento delle strutture e dalle difficoltà economiche che non hanno reso percorribile nell'ultimo periodo interventi di rinnovo edilizio e urbanistico delle attività produttive.

2. Con le finalità dell'Art. 122 della L.R. 65/2014 ed in applicazione dell'Art. 124 della L.R. 65/2014 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici fino al 25% della SE o interventi di sostituzione edilizia con incremento della SE fino al 25% a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale ricadenti nelle zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D). Tali incrementi assicurano il rispetto dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e avvengono nel rispetto della superficie coperta massima, dell'altezza massima e dell'indice di permeabilità minimo stabilito per la zona urbanistica e per il morfotipo di appartenenza. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Gli incrementi delle quantità di cui al comma 1, previa specifica deliberazione di consiglio comunale, possono essere aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87. Con il regolamento di cui all'articolo 18 della L.R. 87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità.

4. Al fine del raggiungimento dell'incremento richiamato nel precedente comma 2 il Comune di Viareggio promuove la costituzione di una APEA nell'area della località COTONE che combacia con l'estensione delle aree afferenti al morfotipo TPS1 di cui al comma 1 dell'Art. 56 delle presenti norme.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12