Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 29 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Le categorie d'intervento sono quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale e sono ulteriormente suddivise in:

  • a) Manutenzione ordinaria;
  • b) Manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Restauro tipologico;
  • e) Ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a), b) e c);
  • g) Addizioni volumetriche di tipo a), b) e c);
  • h) Sostituzione edilizia;
  • i) Ristrutturazione urbanistica.

All'interno del presente R.U. si fa sempre riferimento alle definizioni delle succitate categorie di intervento dettagliate nel presente CAPO delle NTA.

2. Le opere e gli interventi privi di rilevanza edilizia sono quelli stabiliti dall'Art. 137 della L.R. 65/2014; non avendo rilevanza edilizia sono consentiti, fatte salve normative sovraordinate, con le limitazioni di cui al comma successivo e non rientrano nelle categorie di intervento disciplinate dal presente R.U.

3. Le seguenti opere o interventi privi di rilevanza edilizia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) i pergolati di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 1) della L.R. 65/2014 sono ammessi se con struttura sommitale orizzontale e se realizzati ad almeno 1,5 ml dal confine di proprietà pubblica e dalla strada;
  • b) i piccoli manufatti di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 6) della L.R. 65/2014 sono ammessi se realizzati in legno (di colore naturale o tinteggiati dello stesso colore del fabbricato principale) con copertura semplice a una falda inclinata o a capanna, privi di qualsiasi impianto tecnologico e aventi altezza da terra al colmo o dell'elemento di copertura più alto non superiore a 2,40 m, superficie coperta massima di 9mq ed aggetti di gronda inferiori a 30 cm;
  • c) le installazioni impiantistiche di cui all'Art. 137 c.1 lett. c) della L.R. 65/2014 non possono essere installate sulle facciate principali degli edifici, e in generale, sulle porzioni esterne delle facciate prospettanti su spazi pubblici senza opportuna schermatura o integrazione nella sagoma dell'edificio.

Art. 30 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. La classificazione del patrimonio edilizio esistente, finalizzata alla definizione delle categorie d'intervento, è stata condotta secondo i criteri generali definiti dal P.S. al comma 5 dell'Art. 75 delle NTA ed è stata ulteriormente articolata perseguendo come obiettivo il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento ed il miglioramento della qualità dell'edificato esistente.

2. La classificazione del patrimonio edilizio esistente ha tenuto in considerazione la tipologia edilizia dei singoli edifici così come definiti dal Piano Strutturale al comma 5 dell'Art. 76 delle NTA e articolate nel modo seguente:

  • a) "Tettoia" (edificio monofamiliare a un piano): edificio costituito dal solo piano terra, cortiletto interno, eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. Versione più modesta, ad un piano, dell'edificio tipologico di casa a schiera;
  • b) "Casa a schiera": edificio costituito da edificio di testata, piano terra e primo piano, cortiletto interno con eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. La posizione della scala e la destinazione del piano terra sono variabili;
  • c) "Casa in Linea": unità edilizie costituite da più unità immobiliari con unica distribuzione verticale poste anche lungo il perimetro degli isolati;
  • d) "Palazzina": struttura muraria regolare, nel caso di edificio di testata, derivata da semplice assestamento d'angolo di due corpi lineari. L'altezza varia da due a tre piani. L'edifico comprende o un gruppo scala o più gruppi nel caso di edifici di testata;
  • e) "Villino": edificio isolato con giardino, composto da un'unica unità immobiliare, a due piani;
  • f) "Villa": edificio isolato con giardino e resede, con tipologia edilizia conclusa.

3. La classificazione dell'edificio principale è sempre estesa all'intera area di pertinenza e agli annessi, salvo successive specifiche da verificare in sede di Rilievo critico di cui all'Art. 41 delle presenti NTA.

4. I fabbricati o porzioni di edifici, non costituenti annessi o pertinenze di un edificio principale e non contrassegnati da alcun simbolo, sono equiparati alla classe 5 ad eccezione dei casi in cui siano presenti le caratteristiche del tipo a "Tettoia" definiti al precedente comma 2 lett. a), nel qual caso sono equiparati alla classe 6.

5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le limitazioni relative al frazionamento degli immobili stabilite in ciascuna zona urbanistica e morfotipo, e quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche, anche se comportanti la realizzazione di rampe o ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio nei limiti delle prescrizioni del morfotipo di appartenenza.

Questi ultimi interventi sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; per gli edifici sottoposti al vincolo monumentale è prescritto il rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale" .

6. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del R.U. non classificati con il numero 1s od 1 sono altresì consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti nella misura strettamente necessaria alle esigenze del disabile e devono essere realizzati in aderenza agli edifici esistenti; sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali ed ambientali e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti ai sensi del DM 1444/68.

In questi casi la domanda per il rilascio del titolo abilitativo dovrà anche essere corredata da:

  • a) certificazione medica attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  • b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  • c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona disabile residente ed il rispetto della normativa vigente.

L'intervento dovrà essere garantito con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso del nuovo volume e a non frazionare l'immobile ampliato.

Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Per gli edifici sottoposti a vincolo monumentale possono essere ammessi interventi volti al miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'edificio in ragione delle esigenze del disabile, mediante un progetto concordato con la Sprintendenza e nel rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Art. 31 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di "manutenzione ordinaria" sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tali interventi possono essere attuati alle seguenti condizioni:

  • a) non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi degli edifici ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico;
  • b) non possono comportare rinnovo o sostituzione di parti strutturali dell'edificio;
  • c) non possono comportare l'inserimento di nuovi elementi costitutivi dell'edificio ovvero l'inserimento ex novo di nuovi impianti tecnici.

2. Gli interventi di "manutenzione straordinaria" sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e dei prospetti. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 32 Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di "restauro e di risanamento conservativo" sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché compatibili con tali elementi e nei limiti dettati dal R.U. relativamente alla zona urbanistica e al morfotipo di appartenenza. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 33 Interventi di restauro tipologico

1. Gli interventi di "restauro tipologico" sono gli interventi che, oltre a riguardare le opere comprese negli "interventi di restauro e risanamento conservativo" di cui al precedente Articolo, comprendono gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

Art. 34 Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa

1. Gli interventi di "ristrutturazione edilizia conservativa" sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Gli interventi di ristrutturazione conservativa comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2010 a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti). L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne.

3. Fino all'adeguamento del Regolamento Edilizio alle discipline del presente RU, che potrà eventualmente aggiornare quanto dettato nel presente comma sulla base di innovazioni normative regionali o in materia di ASL, gli interventi di cui al comma precedente avvengono alle seguenti condizioni:

  • a) i vani del sottotetto ad uso abitativo devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml2,30 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,50, i vani accessori devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml 2,10 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,30. Gli spazi di altezza inferiore devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, eccetto che tali spazi di minore altezza risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta;
  • b) deve essere garantito per i locali di abitazione il volume minimo di cui al DM 5/7/75, pari a mc 24 per una camera per una persona e a mc38 per la camera per due persone e per il soggiorno; di conseguenza al diminuire dell'altezza dovrà corrispondere un aumento della superficie. Quindi qualora l'altezza media sia di ml2,30 la superficie minima è mq10,50 per la camera per una persona e di mq 16,50 per la camera per due persone ed il soggiorno;
  • c) in tutti i locali ad uso abitativo deve essere garantito il fattore medio di luce diurna del 2% come indicato nel DM 5/7/75; qualora siano presenti solo finestre verticali, al fine di garantire un maggior rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei locali di cat. A, è prescritto almeno un rapporto illuminotecnico pari ad 1/8; qualora non si raggiunga tale valore, il fattore medio di luce diurna potrà essere garantito anche con apertura di finestre zenitali; in tal caso dovrà essere privilegiata la posizione sulle falde non prospiciente la strada pubblica. Considerati i limiti di una finestra zenitale (ridotta possibilità di utilizzo per l'aerazione in quanto vincolata alle condizioni meteo, compromissione del benessere visivo, interferenza con sbocchi a tetto di: canne fumarie, canne di esalazione, condotti di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione) deve essere comunque privilegiata anche per i locali sottotetto la dotazione di finestre a parete;
  • d) nei locali ad uso abitativo deve essere sempre garantita la ventilazione naturale, la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio o come integrazione nei locali di abitazione in cui la ventilazione naturale esistente non risulti adeguata e sufficiente. Le caratteristiche degli impianti di ventilazione meccanica devono rispettare le norme UNI 10339;
  • e) nel caso di sola finestratura zenitale, per garantire la ventilazione anche con condizioni meteo avverse, questa deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata;
  • f) nel caso di locale sottotetto dotato di doppia finestratura, sia verticale che zenitale, si considera adeguato sia per l'aerazione sia per l'illuminazione il rapporto di 1/8della superficie del pavimento, da raggiungere sommando le superfici finestrate apribili; qualora la finestratura apribile sia minore di 1/8 della superficie del pavimento e comunque non al di sotto di 1/16,la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante;
  • g) le finestre zenitali apribili devono rispettare le distanze previste dalla norma UNI 7129 rispetto allo sbocco di canne fumarie di impianti a gas; le medesime distanze devono essere rispettate anche da canne di esalazione, condotti di scarico di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione. Al fine di evitare fenomeni di ritorno inoltre prescritta una distanza di almeno ml 5,00 dallo sbocco di canne fumarie di impianti di riscaldamento a combustibile liquido o solido (caminetti, stufe, termosifoni), e di almeno ml 10,00 dallo sbocco di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di produzione alimenti;
  • h) devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici nonché garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Il progetto di recupero a fini abitativi dei locali sottotetto potrà essere sottoposto a parere ASL per eventuali deroghe o eccezioni.

Art. 35 Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva

1. Gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a)" sono gli "interventi di demolizione con fedele ricostruzione" di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal presente R.U. e/o dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che in tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 ml purché non inferiore a quella esistente;
  • b) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b)" sono gli "interventi di demolizione e contestuale ricostruzione", comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; nel caso di interventi eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, le opere dovranno avvenire nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette in che tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente;
  • c) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c)" sono gli interventi di "ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti", previo accertamento della originaria consistenza e configurazione documentata da atti ufficiali, attraverso interventi di ricostruzione senza modifiche alla sagoma originaria.

2. Ad esclusione delle aree destinate a viabilità e a servizi pubblici, delle aree di trasformazione di cui all'allegato d1e delle aree soggette alla formazione di piano particolareggiato, è ammessa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c) a condizione che:

  • a) si rispettino le distanze dettate dal DM 1444/68 e dal codice civile;
  • b) non si ricostruiscano edifici demoliti totalmente o parzialmente in attuazione di interventi edilizi che contemplavano la demolizione anche parziale finalizzata alla ricostruzione.

3. I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e di tipo b) dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita' dell'intervento.

Art. 36 Addizioni volumetriche

1. Le "addizioni volumetriche" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) le "addizioni volumetriche di tipo a)" sono gli interventi di ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente comunque configurato diversi dagli interventi di cui alle successive lettere b) e c);
  • b) le "addizioni volumetriche di tipo b)"sono gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti.
  • c) le "addizioni volumetriche di tipo c)" sono gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, anche in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
  • Ad esclusione degli edifici classificati con i simboli 1s, 1 e 2 cui all'Art. 39, sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

2. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.

Art. 37 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di "sostituzione edilizia" sono gli interventi edilizi intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di Volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal presente R.U. e secondo le definizioni dei parametri di cui al DPGR 39/R/2018, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che nell'intervento di sostituzione edilizia attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente per la parte contenuta nel sedime dell'edificio preesistente.

3. I progetti relativi ad interventi di sostituzione edilizia dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita'dell'intervento.

Art. 38 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente tramite approvazione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente e laddove espressamente previsti dal presente RU.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12