Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I CATEGORIE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 29 Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente

1. Le categorie d'intervento sono quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale e sono ulteriormente suddivise in:

  • a) Manutenzione ordinaria;
  • b) Manutenzione straordinaria;
  • c) Restauro e risanamento conservativo;
  • d) Restauro tipologico;
  • e) Ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) Ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a), b) e c);
  • g) Addizioni volumetriche di tipo a), b) e c);
  • h) Sostituzione edilizia;
  • i) Ristrutturazione urbanistica.

All'interno del presente R.U. si fa sempre riferimento alle definizioni delle succitate categorie di intervento dettagliate nel presente CAPO delle NTA.

2. Le opere e gli interventi privi di rilevanza edilizia sono quelli stabiliti dall'Art. 137 della L.R. 65/2014; non avendo rilevanza edilizia sono consentiti, fatte salve normative sovraordinate, con le limitazioni di cui al comma successivo e non rientrano nelle categorie di intervento disciplinate dal presente R.U.

3. Le seguenti opere o interventi privi di rilevanza edilizia devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) i pergolati di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 1) della L.R. 65/2014 sono ammessi se con struttura sommitale orizzontale e se realizzati ad almeno 1,5 ml dal confine di proprietà pubblica e dalla strada;
  • b) i piccoli manufatti di cui all'Art. 137 c.1 lett. a) punto 6) della L.R. 65/2014 sono ammessi se realizzati in legno (di colore naturale o tinteggiati dello stesso colore del fabbricato principale) con copertura semplice a una falda inclinata o a capanna, privi di qualsiasi impianto tecnologico e aventi altezza da terra al colmo o dell'elemento di copertura più alto non superiore a 2,40 m, superficie coperta massima di 9mq ed aggetti di gronda inferiori a 30 cm;
  • c) le installazioni impiantistiche di cui all'Art. 137 c.1 lett. c) della L.R. 65/2014 non possono essere installate sulle facciate principali degli edifici, e in generale, sulle porzioni esterne delle facciate prospettanti su spazi pubblici senza opportuna schermatura o integrazione nella sagoma dell'edificio.

Art. 30 Classificazione del patrimonio edilizio esistente

1. La classificazione del patrimonio edilizio esistente, finalizzata alla definizione delle categorie d'intervento, è stata condotta secondo i criteri generali definiti dal P.S. al comma 5 dell'Art. 75 delle NTA ed è stata ulteriormente articolata perseguendo come obiettivo il recupero, la riqualificazione, l'ammodernamento ed il miglioramento della qualità dell'edificato esistente.

2. La classificazione del patrimonio edilizio esistente ha tenuto in considerazione la tipologia edilizia dei singoli edifici così come definiti dal Piano Strutturale al comma 5 dell'Art. 76 delle NTA e articolate nel modo seguente:

  • a) "Tettoia" (edificio monofamiliare a un piano): edificio costituito dal solo piano terra, cortiletto interno, eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. Versione più modesta, ad un piano, dell'edificio tipologico di casa a schiera;
  • b) "Casa a schiera": edificio costituito da edificio di testata, piano terra e primo piano, cortiletto interno con eventuale locale di servizio, con doppia esposizione su strada e sullo spazio interno. La posizione della scala e la destinazione del piano terra sono variabili;
  • c) "Casa in Linea": unità edilizie costituite da più unità immobiliari con unica distribuzione verticale poste anche lungo il perimetro degli isolati;
  • d) "Palazzina": struttura muraria regolare, nel caso di edificio di testata, derivata da semplice assestamento d'angolo di due corpi lineari. L'altezza varia da due a tre piani. L'edifico comprende o un gruppo scala o più gruppi nel caso di edifici di testata;
  • e) "Villino": edificio isolato con giardino, composto da un'unica unità immobiliare, a due piani;
  • f) "Villa": edificio isolato con giardino e resede, con tipologia edilizia conclusa.

3. La classificazione dell'edificio principale è sempre estesa all'intera area di pertinenza e agli annessi, salvo successive specifiche da verificare in sede di Rilievo critico di cui all'Art. 41 delle presenti NTA.

4. I fabbricati o porzioni di edifici, non costituenti annessi o pertinenze di un edificio principale e non contrassegnati da alcun simbolo, sono equiparati alla classe 5 ad eccezione dei casi in cui siano presenti le caratteristiche del tipo a "Tettoia" definiti al precedente comma 2 lett. a), nel qual caso sono equiparati alla classe 6.

5. Per tutti gli edifici, complessi o spazi aperti sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le limitazioni relative al frazionamento degli immobili stabilite in ciascuna zona urbanistica e morfotipo, e quelli volti all'eliminazione di barriere architettoniche, anche se comportanti la realizzazione di rampe o ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio nei limiti delle prescrizioni del morfotipo di appartenenza.

Questi ultimi interventi sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; per gli edifici sottoposti al vincolo monumentale è prescritto il rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale" .

6. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del R.U. non classificati con il numero 1s od 1 sono altresì consentiti gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili gravi ivi residenti, anche se comportano aumento dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti nella misura strettamente necessaria alle esigenze del disabile e devono essere realizzati in aderenza agli edifici esistenti; sono comunque fatte salve le disposizioni a tutela dei beni culturali ed ambientali e quelle della normativa vigente sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e tra pareti di edifici antistanti ai sensi del DM 1444/68.

In questi casi la domanda per il rilascio del titolo abilitativo dovrà anche essere corredata da:

  • a) certificazione medica attestante la grave disabilità della persona residente nell'edificio oggetto dell'intervento, con l'indicazione delle condizioni necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona stessa;
  • b) dettagliata relazione a firma di progettista abilitato, accompagnata da idonea documentazione grafica, che attesti l'impossibilità tecnica di superare le barriere architettoniche presenti e di adeguare gli spazi dell'edificio esistente alle esigenze della persona affetta da grave disabilità ivi residente;
  • c) progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze abitative della persona disabile residente ed il rispetto della normativa vigente.

L'intervento dovrà essere garantito con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto contenente l'impegno a non modificare la destinazione d'uso del nuovo volume e a non frazionare l'immobile ampliato.

Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi se realizzati compatibilmente con le norme del PIT e rispettando le disposizioni della Parte II del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Per gli edifici sottoposti a vincolo monumentale possono essere ammessi interventi volti al miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'edificio in ragione delle esigenze del disabile, mediante un progetto concordato con la Sprintendenza e nel rispetto delle "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

Art. 31 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Gli interventi di "manutenzione ordinaria" sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; tali interventi possono essere attuati alle seguenti condizioni:

  • a) non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi degli edifici ricadenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico;
  • b) non possono comportare rinnovo o sostituzione di parti strutturali dell'edificio;
  • c) non possono comportare l'inserimento di nuovi elementi costitutivi dell'edificio ovvero l'inserimento ex novo di nuovi impianti tecnici.

2. Gli interventi di "manutenzione straordinaria" sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e dei prospetti. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Art. 32 Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di "restauro e di risanamento conservativo" sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché compatibili con tali elementi e nei limiti dettati dal R.U. relativamente alla zona urbanistica e al morfotipo di appartenenza. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 33 Interventi di restauro tipologico

1. Gli interventi di "restauro tipologico" sono gli interventi che, oltre a riguardare le opere comprese negli "interventi di restauro e risanamento conservativo" di cui al precedente Articolo, comprendono gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

Art. 34 Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa

1. Gli interventi di "ristrutturazione edilizia conservativa" sono gli interventi edilizi rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Gli interventi di ristrutturazione conservativa comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2010 a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti). L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne.

3. Fino all'adeguamento del Regolamento Edilizio alle discipline del presente RU, che potrà eventualmente aggiornare quanto dettato nel presente comma sulla base di innovazioni normative regionali o in materia di ASL, gli interventi di cui al comma precedente avvengono alle seguenti condizioni:

  • a) i vani del sottotetto ad uso abitativo devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml2,30 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,50, i vani accessori devono avere un'altezza media interna netta non inferiore a ml 2,10 con altezza minima in gronda di almeno ml 1,30. Gli spazi di altezza inferiore devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, eccetto che tali spazi di minore altezza risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta;
  • b) deve essere garantito per i locali di abitazione il volume minimo di cui al DM 5/7/75, pari a mc 24 per una camera per una persona e a mc38 per la camera per due persone e per il soggiorno; di conseguenza al diminuire dell'altezza dovrà corrispondere un aumento della superficie. Quindi qualora l'altezza media sia di ml2,30 la superficie minima è mq10,50 per la camera per una persona e di mq 16,50 per la camera per due persone ed il soggiorno;
  • c) in tutti i locali ad uso abitativo deve essere garantito il fattore medio di luce diurna del 2% come indicato nel DM 5/7/75; qualora siano presenti solo finestre verticali, al fine di garantire un maggior rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei locali di cat. A, è prescritto almeno un rapporto illuminotecnico pari ad 1/8; qualora non si raggiunga tale valore, il fattore medio di luce diurna potrà essere garantito anche con apertura di finestre zenitali; in tal caso dovrà essere privilegiata la posizione sulle falde non prospiciente la strada pubblica. Considerati i limiti di una finestra zenitale (ridotta possibilità di utilizzo per l'aerazione in quanto vincolata alle condizioni meteo, compromissione del benessere visivo, interferenza con sbocchi a tetto di: canne fumarie, canne di esalazione, condotti di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione) deve essere comunque privilegiata anche per i locali sottotetto la dotazione di finestre a parete;
  • d) nei locali ad uso abitativo deve essere sempre garantita la ventilazione naturale, la ventilazione meccanica controllata è ammessa solo per i locali di servizio o come integrazione nei locali di abitazione in cui la ventilazione naturale esistente non risulti adeguata e sufficiente. Le caratteristiche degli impianti di ventilazione meccanica devono rispettare le norme UNI 10339;
  • e) nel caso di sola finestratura zenitale, per garantire la ventilazione anche con condizioni meteo avverse, questa deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata;
  • f) nel caso di locale sottotetto dotato di doppia finestratura, sia verticale che zenitale, si considera adeguato sia per l'aerazione sia per l'illuminazione il rapporto di 1/8della superficie del pavimento, da raggiungere sommando le superfici finestrate apribili; qualora la finestratura apribile sia minore di 1/8 della superficie del pavimento e comunque non al di sotto di 1/16,la ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante;
  • g) le finestre zenitali apribili devono rispettare le distanze previste dalla norma UNI 7129 rispetto allo sbocco di canne fumarie di impianti a gas; le medesime distanze devono essere rispettate anche da canne di esalazione, condotti di scarico di impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione. Al fine di evitare fenomeni di ritorno inoltre prescritta una distanza di almeno ml 5,00 dallo sbocco di canne fumarie di impianti di riscaldamento a combustibile liquido o solido (caminetti, stufe, termosifoni), e di almeno ml 10,00 dallo sbocco di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di produzione alimenti;
  • h) devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici nonché garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi.

Il progetto di recupero a fini abitativi dei locali sottotetto potrà essere sottoposto a parere ASL per eventuali deroghe o eccezioni.

Art. 35 Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva

1. Gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a)" sono gli "interventi di demolizione con fedele ricostruzione" di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dal presente R.U. e/o dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che in tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 ml purché non inferiore a quella esistente;
  • b) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b)" sono gli "interventi di demolizione e contestuale ricostruzione", comunque configurata, anche con diversa sagoma, di edifici, purché non comportanti incremento di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; nel caso di interventi eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, le opere dovranno avvenire nel rispetto della sagoma dell'edificio preesistente;ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette in che tale intervento attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente;
  • c) gli Interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c)" sono gli interventi di "ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti", previo accertamento della originaria consistenza e configurazione documentata da atti ufficiali, attraverso interventi di ricostruzione senza modifiche alla sagoma originaria.

2. Ad esclusione delle aree destinate a viabilità e a servizi pubblici, delle aree di trasformazione di cui all'allegato d1e delle aree soggette alla formazione di piano particolareggiato, è ammessa la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo c) a condizione che:

  • a) si rispettino le distanze dettate dal DM 1444/68 e dal codice civile;
  • b) non si ricostruiscano edifici demoliti totalmente o parzialmente in attuazione di interventi edilizi che contemplavano la demolizione anche parziale finalizzata alla ricostruzione.

3. I progetti relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e di tipo b) dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita' dell'intervento.

Art. 36 Addizioni volumetriche

1. Le "addizioni volumetriche" comprendono i seguenti interventi edilizi:

  • a) le "addizioni volumetriche di tipo a)" sono gli interventi di ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente comunque configurato diversi dagli interventi di cui alle successive lettere b) e c);
  • b) le "addizioni volumetriche di tipo b)"sono gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti.
  • c) le "addizioni volumetriche di tipo c)" sono gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, anche in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento della volumetria complessiva dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.
  • Ad esclusione degli edifici classificati con i simboli 1s, 1 e 2 cui all'Art. 39, sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.

2. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.

Art. 37 Sostituzione edilizia

1. Gli interventi di "sostituzione edilizia" sono gli interventi edilizi intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di Volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal presente R.U. e secondo le definizioni dei parametri di cui al DPGR 39/R/2018, anche con diversa sagoma, articolazione, collocazione o destinazione d'uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si rendano necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione esistenti. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume.

2. Ai sensi dell'Art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014 il R.U. ammette che nell'intervento di sostituzione edilizia attuato su edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore ai 10 metri purché non inferiore a quella esistente per la parte contenuta nel sedime dell'edificio preesistente.

3. I progetti relativi ad interventi di sostituzione edilizia dovranno essere corredati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/500 e da sezioni ambientali con descrizione della situazione dell'intorno al fine di dimostrare la compatibilita'dell'intervento.

Art. 38 Ristrutturazione urbanistica

1. Gli interventi di "ristrutturazione urbanistica" sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente tramite approvazione di un Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente e laddove espressamente previsti dal presente RU.

CAPO II GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI: DISCIPLINA DELLE ZONE URBANISTICHE

Art. 39 Interventi ammessi sugli edifici esistenti

1. Nel presente articolo sono stabilite le discipline generali degli interventi ammessi, definiti negli articoli precedenti, per le varie classi di edifici specificamente individuate con un simbolo numerico nella tavola c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti coerentemente all'"Abaco dei criteri utilizzati per la classificazione del patrimonio edilizio esistente" allegato alla Relazione generale del RU. Le discipline riguardanti le zone urbanistiche e i morfotipi stabiliscono eventuali limitazioni o eccezioni che prevalgono sulle norme generali qui definite come stabilito dal precedente Art. 19. Ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia conservativa senza mutamento della destinazione d'uso e senza frazionamento delle unità immobiliari, le categorie di intervento sono sempre tra di loro alternative e non cumulabili neanche in tempi diversi.

2. Edifici classe 1s: edifici di valore tipologico, formale e strutturale, contrassegnati dal simbolo 1s, notificati ai sensi della legislazione vigente e che rivestono rilevante valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Per tali immobili si applica la definizione di restauro quale intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali; tali interventi sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza e sono competenza professionale dei soli architetti.

3. Edifici classe 1: edifici di valore tipologico, formale e strutturale contrassegnati dal simbolo 1; sono i fabbricati che rivestono rilevante valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano sostanzialmente i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture e materiali, facciate, recinzioni, altre caratteristiche morfologiche). Obiettivi del restauro sono la conservazione e il ripristino filologico di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico. Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi con esclusione di frazionamenti e/o mutamenti della destinazione d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo, con riferimento alle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme Tecniche per le costruzione" a cura del MiBACT, nel coso di interventi che riguardino le parti strutturali.

4. Edifici classe 2: edifici di valore tipologico e formale contrassegnati dal simbolo 2: sono i fabbricati che rivestono valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano in tutto o in parte i caratteri dell'impianto storico (schema distributivo, scale, strutture, facciate, altre caratteristiche morfologiche). Obiettivi del restauro tipologico e formale sono il ripristino di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico, e la riqualificazione dei caratteri alterati. Su tali edifici sono ammessi , con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio quando emersi nel rilievo critico, i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria senza frazionamento;
  • c) restauro tipologico: sono ammessi interventi rivolti a consolidare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili ammesse nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza oltre alla originaria destinazione d'uso; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell'adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi, con l'obbligo del mantenimento e/o ripristino delle caratteristiche architettoniche e decorative originarie della facciata e della forma del tetto. È ammesso il contestuale frazionamento o fusione delle unità immobiliari nel rispetto delle superfici minime delle unità abitative di cui all'Art. 93 sempre con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio quando emersi nel rilievo critico.
  • d) È ammessa la realizzazione del cordolo strutturale di coronamento senza modifica delle altezze dei fronti e con ripristino di tutti gli elementi di pregio eventualmente presenti.

5. Edifici classe 3: edifici di valore tipologico contrassegnati dal simbolo 3: sono i fabbricati che rivestono valore tipologico: sono gli edifici che caratterizzano il tessuto storico della zona che conservano la tipologia originaria e che, pur avendo subito trasformazioni, sono tuttora caratterizzati da alcuni elementi dell'impianto originario. Obiettivi del restauro tipologico sono la conservazione dei caratteri originari residui e, per le parti alterate, la riproposizione di caratteri tipologici e formali coerenti con la struttura originaria. Su tali edifici sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria senza frazionamento;
  • c) restauro tipologico: sono ammessi interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili ammesse nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza oltre alla originaria destinazione d'uso; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell'adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi. È consentito il rifacimento delle facciate tramite la riproposizione di elementi coerenti con la struttura originaria come risulta dal rilievo critico con l'obbligo del mantenimento della tipologia e della forma del tetto. È ammesso il contestuale frazionamento o fusione delle unità immobiliari nel rispetto delle superfici minime delle unità abitative di cui all'Art. 93 con il divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) e di interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio come emerso nel rilievo critico;
  • d) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm mantenendo la tipologia e la dimensione dell'aggetto dell'edificio esistente; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.
  • e) è ammesso inoltre il recupero abitativo dei sottotetti secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 34 comma 2.
  • f) Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio.
  • g) Ferma restando la disciplina delle invarianti strutturali e del morfotipo di appartenenza, previo parere espresso dall'ufficio urbanistica del comune, che verifichi la compatibilità dell'intervento proposto con la conservazione degli elementi che caratterizzano la tipologia dell'edificio e la composizione tradizionale dei prospetti (riconosciuti anche mediante il rilievo critico) sono ammessi interventi di ristrutturazione conservativa oltre ad addizioni funzionali agli organismi edilizi, necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12mq di SUL, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento di addizione funzionale non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;

6. Edifici classe 4: sono gli edifici di scarso valore storico architettonico che comunque caratterizzano il contesto per forma complessiva dei corpi di fabbrica e della copertura. In ogni caso non è ammessa l'alterazione della tipologia delle coperture e in generale devono essere rispettati i caratteri tipologici della forma originaria dell'edificio.

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • g) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della SE (Superficie edificabile o edificata) è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione;
  • h) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 75% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'effic ientamento energetico dell'edificio per gli edifici. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.
  • i) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione.

7. Edifici classe 5: sono gli edifici di valore storico nullo per i quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a 7 ml o a quella esistente se superiore e nel rispetto della SC massima del 75% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate sul lato interno dell'edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della Superficie edificabile è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nella zona urbanistica e/o nel morfotipo di appartenenza. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione;
  • j) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 75% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici. Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali.
  • k) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 15% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 75% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio;
  • l) qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza sismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.

8. Edifici classe 6: sono gli edifici "a tipologia tettoia" come definiti dal Piano Strutturale all'art. 76 comma 5 costituiti dal solo piano terra, cortiletto interno e locale di servizio con doppia esposizione su strada e su spazio interno per i quali sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa senza frazionamento;
  • e) addizione volumetrica di tipo b). La sopraelevazione non potrà interessare eventuali corpi secondari aggiunti al tipo originario. Per gli edifici privi di simbolo, costituenti pertinenza o annesso di quelli contrassegnati dal simbolo 6, non è ammessa la sopraelevazione; la sopraelevazione, fino ad un massimo di metri 3,00 dalla quota di gronda esistente dovrà avvenire garantendo l'unitarietà del prospetto fronteggiante la strada e l'altezza massima non potrà eccedere i metri 8,00. Per gli edifici "a tipologia tettoia" che hanno già subito rialzamenti parziali l'altezza massima dell'edificio sopraelevato non potrà superare metri 8,00 salvo un'altezza maggiore per adeguarsi alla quota degli edifici adiacenti se costituiti da piano terra e primo piano. Non è ammesso il frazionamento ai fini della creazione di ulteriori unità immobiliari e dovrà prioritariamente formalizzarsi atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile trasformato. Per tale intervento, ai sensi dell'Art. 140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G. con qualsiasi tipo di sopraelevazione.
  • f) Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici.

Art. 40 Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A)

1. Sono le parti dell'insediamento riconosciute all'interno del limite urbano caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell'impianto insediativo, delle aree inedificate e degli spazi pubblici. Il presente articolo disciplina le destinazioni d'uso ammesse e individua, sulla base del principio di salvaguardia dell'assetto insediativo tradizionale del centro storico, le limitazioni agli interventi di frazionamento delle unità immobiliari.

2. Nelle zone A sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d'uso da residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre ammesso il cambio d'uso da residenza a uffici e studi privati;
  • b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza; è consentito il cambio d'uso verso l'artigianato di servizio alle residenze e il commerciale al piano terra degli edifici limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00.
  • c) commerciale di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione esistente. È ammesso il cambio d'uso verso la destinazione direzionale o artigianale di servizio; è consentito inoltre il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00 e con esclusione degli immobili che fronteggiano i luoghi centrali come definiti dall'Art. 10 comma 2.
  • d) medie strutture di vendita: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale-media struttura di vendita. non è ammesso il cambio d'uso verso altre destinazioni d'uso;
  • e) artigianale di servizio alla residenza: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale di servizio alla residenza. È consentito il cambio d'uso verso il commerciale, limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, al piano terra degli edifici; È consentito il cambio d'uso verso il direzionale; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • f) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale ad eccezione delle attività insalubri ed incomode in quanto incompatibili; non è ammesso il cambio d'uso verso altre categorie funzionali;
  • g) turistico-ricettiva: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; è ammesso il cambio d'uso all'interno della categoria funzionale turistico- ricettiva ad esclusione dei campeggi; nel caso di struttura ricettiva a destinazione alberghiera, la cui attività risulti cessata prima dell'adozione del RU, o se avente dimensioni massime di 600 mq di SE, è ammesso il ripristino dell'originaria destinazione d'uso e consistenza. Tale ripristino dovrà avvenire nei limiti della originaria superficie residenziale e dell'originario numero degli alloggi, che potrà essere eventualmente incrementato fino ad un massimo di un alloggio per piano dell'edificio nella sua configurazione originaria fermo restando l'obbligo del reperimento di parcheggi secondo l' Art. 40 comma 4 lett. c. Tale possibilità è ammessa anche nei casi di cui si tratti di "alberghi di valore funzionale e tipologico", di cui all'Art. 11 c. 2 lett. b, a patto che gli interventi edilizi finalizzati al ripristino dell'originaria consistenza e destinazione d'uso siano ammessi dalla disciplina edilizia consentita per la classificazione dell'edificio. Ai sensi dell'Art. 83 c. 5 delle NTA del P.S., coerentemente a quanto sopra, tale intervento di ripristino dovrà avvenire con l'obbligo della demolizione delle volumetrie eventualmente ottenute in deroga al PRG per le finalità di interesse pubblico alberghiero e/o, in generale, di qualsiasi ampliamento realizzato per le finalità turistico-ricettive. Tale ripristino non è ammesso nel caso di "invarianti strutturali alberghi" di cui all'Art. 11 c. 2 lett. a.
  • h) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  • i) nei casi in cui siano presenti, con riferimento alla data di adozione del RU, al piano terra degli edifici unità immobiliari autonome di superficie utile uguale o inferiori a 50 mq a destinazione commerciale, direzionale o artigianato di servizio è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale esclusivamente mediante fusione con una unità immobiliare residenziale confinante. Tale fattispecie di mutamento di destinazione non è ammessa negli immobili che fronteggiano piazze pubbliche o i luoghi centrali come definiti comma2 dell'Art. 10;
  • j) Per gli edifici aventi destinazione d'uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage a servizio anche di altre unità immobiliari per soddisfare anche quanto previsto al successivo comma 4 lettera c).

3. In tutte le sottozone A dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. Per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e agli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4. Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi di cui agli edifici classificati con il n. 5 come disciplinati all'Art. 39.

4. Gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) negli interventi che consentono il frazionamento eventualmente ammesso per la classe di edificio esistente è permesso l'aumento del numero degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq:
  • - edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano;
  • - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio per piano;
  • - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio.
  • b) la creazione di nuove unità immobiliari residenziali non dovrà comportare la creazione di scale esterne o altri sistemi di distribuzione esterni visibili dalla viabilità pubblica;
  • c) divieto di frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità o nel rispetto della L. 122/89 se superiore; i posti auto dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza o all'interno di un raggio di m 500,in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • d) ad esclusione del morfotipo "CS", al fine di soddisfare la richiesta di alloggi destinati alla residenza stabile, è ammessa la creazione, mediante frazionamento delle superfici residenziali esistenti , nel rispetto dei caratteri dell'edificio, di un alloggio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera a) alle seguenti condizioni:
  • - la creazione della nuova unità immobiliare deve essere destinata a soddisfare l'esigenza di prima casa da parte dei parenti di primo grado dei proprietari dell'unità immobiliare da frazionare che risultino alla data di adozione del RU, nonché alla data di presentazione della richiesta, non intestatari per l'intero di altri beni immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale.
  • - l'intervento è in ogni caso soggetto alla sottoscrizione da parte del proprietario, di una convenzione da stipulare con atto pubblico, che disponga l'obbligo a non trasferire i diritti reali (ad esempio, proprietà, uso, usufrutto, ecc) di alcuna delle unità preesistenti e aggiuntive frutto del frazionamento ad altri per un periodo non inferiore a 15 anni a far data dall'ultimazione dei lavori.
  • Il suddetto obbligo deve essere esteso anche a non concedere in locazione o in comodato a terzi per il medesimo periodo di 15 anni le unità immobiliari oggetto dell'intervento.
  • - È prescritto il rispetto della dimensione minima di 65 mq di superficie utile degli alloggi frutto del frazionamento, nonché l'obbligo della creazione di posti auto di cui al presente comma.

Art. 41 Rilievo critico

1. Gli interventi di restauro dovranno essere accompagnati da un "rilievo critico", esteso all'intero corpo di fabbrica o all'intera unità morfo-tipologica.

2. Scopo del rilievo critico è documentare le trasformazioni subite dall'edificio e dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tipologia e l'impianto di origine storica.

3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono di norma i seguenti:

  • a) relazione storica che illustri le trasformazioni subite dall'edificio e dell'intorno dalle origini ad oggi; tale relazione dovra' essere accompagnata dai documenti disponibili (estratti catastali o rilievi, mappe, fotografie antiche, ecc.);
  • b) rilievo dell'edificio in scala non inferiore a 1/100 (planimetrie, prospetti, sezioni), con indicazioni delle parti originarie e delle parti trasformate; il rilievo dovra' essere esteso alle pertinenze, alle superfetazioni, agli elementi d'arredo (recinzioni, pavimentazioni, ecc.) e dovra' inoltre dettagliare le strutture;
  • c) documentazione fotografica degli esterni e degli interni.

4. Qualora dal rilievo critico emerga che le pertinenze e gli annessi di cui all' Art. 30 comma 2 risultino realizzate in epoca successiva, ed estranee al linguaggio architettonico dell'edificio principale e privi di carattere storico, tipologico e testimoniale, le stesse potranno essere oggetto degli interventi di cui all'Art. 29 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) a parità di SE esistente in armonia con la tipologia e i caratteri stilistici dell'edificio principale.

5. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere ulteriore documentazione per meglio illustrare i casi più complessi.

Art. 42 Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)

1. Sono le parti dell'insediamento urbano di formazione recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria.

2. Nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) residenziale: è ammesso il mantenimento della destinazione residenziale; è ammesso il cambio d'uso da residenziale a direzionale o a commerciale (solo negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande) o a artigianato di servizio limitatamente al piano terra degli edifici. È inoltre ammesso il cambio d'uso da residenza a uffici e studi privati
  • b) direzionale: è ammesso il mantenimento della destinazione direzionale; non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza; è consentito il cambio d'uso verso il commerciale al piano terra degli edifici e limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande o all'artigianato di servizio; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • c) commerciale di vicinato (fino a 300 mq di superficie di vendita) ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione esistente. È ammesso il cambio d'uso verso la destinazione direzionale o artigianale di servizio; è consentito inoltre il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile, fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00 e con esclusione degli immobili che fronteggiano i luoghi centrali come definiti dall'Art. 10 comma 2;
  • d) medie strutture di vendita: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale-media struttura di vendita. Non è ammesso il cambio d'uso verso altre destinazioni d'uso;
  • e) artigianale di servizio alla residenza; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale di servizio alla residenza. È consentito il cambio d'uso verso il direzionale e il commerciale al piano terra degli edifici e limitatamente alla destinazione negozi di vicinato ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande; è consentito il cambio d'uso verso la residenza atto a ripristinare lo stato originario dell'immobile fermo restando il rispetto della superficie utile minima di mq 65,00;
  • f) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale ad eccezione delle attività insalubri ed incomode in quanto incompatibili; non è ammesso il cambio d'uso verso altre categorie funzionali;
  • g) turistico-ricettiva: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; è ammesso il cambio d'uso all'interno della categoria funzionale turistico- ricettiva ad esclusione dei campeggi; nel caso di struttura ricettiva a destinazione alberghiera, la cui attività risulti cessata prima dell'adozione del RU, o se avente dimensioni massime di 600 mq di SE, è ammesso il ripristino dell'originaria destinazione d'uso e consistenza. Tale ripristino dovrà avvenire nei limiti della originaria superficie residenziale e dell'originario numero degli alloggi, che potrà essere eventualmente incrementato fino ad un massimo di un alloggio per piano dell'edificio nella sua configurazione originaria fermo restando l'obbligo del reperimento di parcheggi secondo l' Art. 40 comma 4 lett. c. Tale possibilità è ammessa anche nei casi di cui si tratti di "alberghi di valore funzionale e tipologico", di cui all'Art. 11 c. 2 lett. b, a patto che gli interventi edilizi finalizzati al ripristino dell'originaria consistenza e destinazione d'uso siano ammessi dalla disciplina edilizia consentita per la classificazione dell'edificio. Ai sensi dell'Art. 83 c. 5 dellle NTA del P.S., coerentemente a quanto sopra, tale intervento di ripristino dovrà avvenire con l'obbligo della demolizione delle volumetrie eventualmente ottenute in deroga al PRG per le finalità di interesse pubblico alberghiero e/o, in generale, di qualsiasi ampliamento realizzato per le finalità turistico-ricettive. Tale ripristino non è ammesso nel caso di "invarianti strutturali alberghi" di cui all'Art. 11 c. 2 lett. a.
  • h) attrezzature pubbliche o di interesse pubblico: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
  • i) Nei casi in cui siano presenti con riferimento alla data di adozione del RU, al piano terra degli edifici unità immobiliari autonome di superficie utile uguale o inferiori a 50 mq a destinazione commerciale, direzionale o artigianato di servizio è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale esclusivamente mediante fusione con una unità immobiliare residenziale confinante. Tale fattispecie di mutamento di destinazione non è ammessa negli immobili che fronteggiano piazze pubbliche o i luoghi centrali come definiti comma 2 dell'Art. 10.
  • j) Per gli edifici aventi destinazione d'uso residenziale, direzionale, commerciale o artigianale, è ammessa la possibilità di realizzare all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage a servizio anche di altre unità immobiliari per soddisfare anche quanto previsto al successivo comma 4 lettera c) .

3. In tutte le zone B dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all' Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Sui restanti edifici delle zone B privi di simbolo numerico sono ammessi i seguenti interventi:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto. Tale intervento non è ammesso se è già stato realizzato in applicazione di analoga disciplina del previgente P.R.G.;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): qualora al piano più alto dell'edificio sia presente della Superficie edificabile è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 100 cm mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima di 8 ml. L'eventuale spostamento del solaio del sottotetto è ammesso a condizione che l'intradosso del nuovo solaio sia mantenuto ad una distanza di almeno 30 cm al di sopra dell'architrave delle aperture esterne. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato e a non mutare la destinazione d'uso;
  • j) addizioni volumetriche di tipo c): sono ammessi gli interventi pertinenziali nei limiti della superficie coperta massima pari al 50% e l'indice di permeabilità minimo del 25%; Il regolamento edilizio specifica le caratteristiche degli interventi pertinenziali. Sono ammessi interventi pertinenziali limitati alla realizzazione di vani tecnici esclusivamente finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio per gli edifici.
  • k) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 15% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del lotto del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed in particolare rispettare gli allineamenti degli edifici circostanti oltre ad accorpare le volumetrie esistenti sul lotto in una configurazione ordinata dello spazio. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare gli allineamenti eventualmente presenti con gli edifici limitrofi oppure dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml.
  • l) Qualora risulti necessaria ai fini dell'incremento di sicurezza antisismica, è ammessa la realizzazione di un cordolo strutturale la cui realizzazione comporti un innalzamento della quota della gronda esistente non superiore a 30 cm; per tale intervento, ai sensi dell'Art.140 comma 4 della L.R. 65/2014 è ammessa la deroga alle distanze previste dal DM 1444/1968, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; Laddove le caratteristiche del fabbricato necessitino di un'altezza maggiore del cordolo opportunamente asseverata da tecnico abilitato potrà essere consentito un aumento di altezza fino a 50 cm.

5. In generale gli interventi edilizi inerenti alle zone B devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) negli interventi che consentono il frazionamento espressamente ammesso è permesso l'aumento del numero degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq:
  • - edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano;
  • - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio per piano;
  • - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l'aumento di un ulteriore alloggio.
  • b) divieto di frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità o nel rispetto della L. 122/89 se superiore; i posti auto dovranno essere reperiti nell'area di pertinenza o all'interno di un raggio di m 500, in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari;
  • c) è ammesso il rialzamento di 3 ml della quota di gronda esistente fino all'altezza massima di ml 8,00 per gli edifici esistenti ad un solo piano con destinazione residenziale, aventi le caratteristiche della tipologia "Tettoia" così come definita all'Art. 30 comma 2 lett. a), in atto alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico senza creazione di nuove unità immobiliari. Tale intervento è ammesso previo atto d'obbligo con l'impegno a non frazionare l'immobile così trasformato senza mutamento della destinazione d'uso.
  • d) Al fine di soddisfare la richiesta di alloggi destinati alla residenza stabile, è ammessa la creazione, mediante frazionamento delle superfici residenziali esistenti, di un alloggio ulteriore rispetto a quanto previsto dalla precedente lettera a) alle seguenti condizioni:
  • - la creazione della nuova unità immobiliare deve essere destinata a soddisfare l'esigenza di prima casa da parte dei parenti di primo grado dei proprietari dell'unità immobiliare da frazionare che risultino alla data di adozione del RU, nonché alla data di presentazione della richiesta, non intestatari per l'intero di altri beni immobili ad uso abitativo nel territorio nazionale ;
  • - l'intervento è in ogni caso soggetto alla sottoscrizione da parte del proprietario, di una convenzione da stipulare con atto pubblico, che disponga l'obbligo a non trasferire i diritti reali (ad esempio, proprietà, uso, usufrutto, ecc) di alcuna delle unità preesistenti e aggiuntive frutto del frazionamento ad altri per un periodo non inferiore a 15 anni a far data dall'ultimazione dei lavori. Il suddetto obbligo deve essere esteso anche a non concedere in locazione o in comodato a terzi per il medesimo periodo di 15 anni le unità immobiliari oggetto dell'intervento;
  • - È prescritto il rispetto della dimensione minima di 65 mq di superficie utile degli alloggi frutto del frazionamento, nonché l'obbligo della creazione di posti auto di cui al presente comma.

6. È ammessa la realizzazione di piscine interrate, in lotti aventi Sf maggiore di 700 mq fermo restando che la superficie dello specchio d'acqua non sia superiore al 5% della Sf, e di dimensioni non superiori a 120 mq.

Art. 43 Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Sono aree in cui sono insediate prevalentemente attività di produzione di beni e servizi.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) industriale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione industriale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso industriale;
  • b) artigianale: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianale e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso artigianale. E' consentita la realizzazione all'interno delle superfici esistenti autorimesse private e/o garage;
  • c) deposito coperto: è sempre ammesso il mantenimento della destinazione a deposito e il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso deposito;
  • d) residenza di servizio alla produzione (casa di guardianaggio): nelle zone D è ammessa la destinazione residenziale esclusivamente se a servizio della produzione (al massimo una residenza per ciascun lotto urbanistico di riferimento e di SU massima di 65 mq) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva;
  • e) direzionale di servizio alla produzione (uffici): nelle zone D è ammessa la destinazione direzionale esclusivamente se a servizio della produzione (in proporzione minoritaria rispetto alle SE produttive) e se realizzata mediante atto d'obbligo che ne rende inscindibile la relazione con l'attività produttiva.
  • f) Nelle zone D esterne al TPS1 è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso verso il commercio all'ingrosso.

3. Non è consentito il cambio di destinazione a residenza o altre destinazioni non previste al comma precedente.

4. Nelle zone D esterne al morfotipo TPS1 è vietata l'installazione di industrie insalubri a norma delle vigenti leggi sanitarie. All'interno del morfotipo TPS2 il mantenimento delle eventuali attività insalubri esistenti è ammesso previa verifica da effettuarsi in sede di A.U.A.

5. In tutte le zone D, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

6. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive o per bonifiche ambientali delle coperture, in particolare per quelle contenenti amianto è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 12 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 12 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.
  • k) in considerazione delle particolari attività svolte nelle zone D è ammessa la realizzazione di tettoie e l'utilizzo di sistemi amovibili (ad es. soffietti) volti alla copertura delle aree esterne finalizzati al riparo e lavorazione all'esterno fermi restando i limiti legati al rapporto di copertura e indice di permeabilità del morfotipo di appartenenza.

Art. 44 Zone consolidate a prevalente destinazione commerciale (DN)

1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività di vendita al pubblico, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Mediante i cambi d'uso disciplinati al comma successivo non è ammessa la costituzione di nuove grandi strutture di vendita.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) commerciale;è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e al dettaglio;
  • b) direzionale; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione direzionale;
  • c) artigianato di servizio. è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianato di servizio. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso artigianato di servizio.

3. In tutte le zone DN, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 m o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni motivate di incremento delle attività economiche è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 8 ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 20% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25% del lotto. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

5. All'interno dell'area classificata DN limitrofa alla nuova rotatoria delineata all'incrocio tra Via Goretti e la SS1 Via Aurelia Il RU ammette la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburante a condizione che l'attuatore si impegni, mediante apposita convenzione da stipulare con il Comune, a realizzare a sua cura e spese anche attraverso esproprio delle aree:

  • a) il nuovo svincolo stradale con rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Goretti e SS1 Via Aurelia;
  • b) il sottopasso ciclopedonale previsto in corrispondenza del ponte della SS1 Via Aurelia sulla fossa dell'Abate.

Il suddetto nuovo impianto potrà essere realizzato rispettando le prescrizioni definite per le zone DP di cui al successivo Art. 48.

Art. 45 Zone consolidate a prevalente destinazione direzionale (DR)

1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività direzionali e di servizio.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) Direzionale e di servizio;è sempre ammesso il mantenimento della destinazione direzionale e di servizio. è ammesso il cambio d'uso da qualsiasi altra destinazione verso la destinazione d'uso direzionale e di servizio;
  • b) commerciale ; è sempre ammesso il mantenimento della destinazione commerciale;
  • c) artigianato di servizio. è sempre ammesso il mantenimento della destinazione artigianato di servizio.

3. In tutte le zone DR, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 m o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni motivate di incremento delle attività economiche è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 8ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 20% della SE esistente e altezza massima pari a 8 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25% del lotto. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione commerciale o direzionale. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

Art. 46 Zone consolidate a prevalente destinazione turistico - ricettiva (DT)

1. Sono le aree destinate prevalentemente ad attività ricettive e turistico-alberghiere.

2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

  • a) turistico - ricettiva alberghiera;
  • b) turistico - ricettiva extralberghiera.

3. Tutte le attività turistico-ricettive ricomprese nella zona sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso esistente alla data di adozione del presente R.U.

4. In tutte le zone DT, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

5. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistico-ricettiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni di potenziamento delle attività turistico-ricettive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un'altezza massima di 8 ml. mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente e senza incrementi di SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a quella esistente. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del
  • 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione turistica. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade come stabilito per il morfotipo di appartenenza;
  • k) In tali aree è ammessa la realizzazione di piscine e attrezzature sportive connesse alla attività turistico- ricettiva nei limiti del 15% della Superficie fondiaria garantendo un indice di permeabilità minimo del 25%.

Art. 47 Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST)

1. Le aree di servizio alla produzione e trasporti sono aree dove prevalgono gli spazi scoperti, salvo diversa indicazione nelle norme specifiche per i singoli interventi di trasformazione urbanistica, da utilizzare a aree di stoccaggio esterno materiali, strutture espositive commerciali, aree per servizi ai trasporti (deposito e parcheggio mezzi).

2. Nelle aree DST, la superficie coperta non potrà superare il 10% della superficie fondiaria e l'altezza massima non potrà superare 5 ml è ammessa inoltre la realizzazione di tettoie per il ricovero dei mezzi. Negli interventi di aumento della superficie coperta si dovrà sempre rispettare un indice di permeabilità minimo del 25% salvo quanto disciplinato dal successivo comma 4.

3. In tutte le zone DST, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 9 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 9 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

5. Nell'area compresa tra il tratto ferroviario Viareggio Lucca il tratto ferroviario Viareggio Pisa lungo l'asse di scorrimento "via del mare" individuata al catasto terreni con i mappali 1176, 1179, 1187, 1188, 62, porzione del 1174, porzione del 72 e porzione del 1107 del Foglio 30, classificata DST di progetto, dovrà essere predisposto apposito Piano Attuativo finalizzato alla realizzazione di una nuova area di servizio alla produzione e trasporti. Eventuali nuove volumetrie dovranno rispettare i limiti di cui al comma 2 ammettendo un'altezza massima pari a 7 mt. Al fine di un corretto inserimento paesaggistico, contestualmente alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore dovrà predisporre una fascia alberata con specie di alto fusto (es. pioppi cipressini) all'interno della zona contermine VA dall'accesso all'area lungo tutto il viadotto della "via del mare". Il progetto dovrà altresì prevedere idonee sistemazioni a verde tutto intorno all'area e idonee soluzioni volte alla tutela del corso d'acqua e della vegetazione ripariale presente in direzione della ferrovia.

Art. 48 Distributori di carburante (DP)

1. Il R.U. individua le aree ove sono presenti impianti di distribuzione di carburante (DP), servizi così individuati dalla legge regionale 23.11.2018, n.62 e successive modificazioni e integrazioni laddove si verifichino le condizioni previste dalla legge stessa.

L'eventuale delocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti esistenti, in ragione di esigenze di interesse pubblico, dovrà avvenire all'interno delle aree individuate con la sigla DP in rosso.

2. Nelle aree DP è ammessa la realizzazione, oltre agli impianti di distribuzione carburanti, di piccole strutture commerciali e di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, di strutture funzionali all'attività informativa (uffici informazioni turistica, centri di assistenza al viaggiatore), di strutture necessarie alla riparazione di autoveicoli e di parcheggi e aree di sosta.

3. È ammessa la realizzazione di tettoie e pensiline necessarie alla copertura degli impianti di distribuzione del carburante.

4. Nelle aree DP sono ammessigli interventi elencati nei commi precedenti nei limiti sei seguenti Indici Urbanistico- edilizi:

  • a) SE max: 10 % della superficie fondiaria (escluse tettoie e pensiline).
  • b) H max: 4 ml(escluse tettoie, pensiline e serbatoi che potranno avere H max 7ml). c) Sup coperta max: 20% - comprese tettoie e pensiline.

5. Il Piano dei distributori di carburante, da aggiornarsi periodicamente almeno ogni 5 anni, dovrà:

  • a) individuare la compatibilità con le destinazioni d'uso e gli assetti delle aree circostanti prevedendo l'allontanamento dei distributori dai nuclei storici e dalle zone residenziali, fermo restando che n on possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze ;
  • b) normare le modalità di attuazione delle nuove previsioni, secondo le seguenti indicazioni:
  • - L'area sia situata esternamente alle zone A e B;
  • - L'area sia contigua alla viabilità esistente, e sia garantito l'accesso veicolare sia in entrata che in uscita in sicurezza ed in conformità al Codice della Strada;
  • - Non siano interessate aree adiacenti a beni di valore paesaggistico quali beni vincolati ai sensi della parte II D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. e siano rispettate le discipline di cui al Titolo II delle presenti norme, con particolare riferimento all'esclusione delle aree di cui agli ambiti dell'Arenile, della Passeggiata a mare e delle Pinete;
  • c) individuare, per gli impianti non compatibili, le modalità di chiusura e/o di nuova localizzazione.

Art. 49 Zone campeggi esistenti (DTC)

1. Per i campeggi esistenti (DTC) valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di campeggi.

2. In particolare, sono ammessi l'interventi di cui all'art. 24 della L.R. 86/2016e s.m.i qualora non siano già stati completamente attuati senza aumento della SE esistente alla data di adozione del RU.

3. Nelle aree DTC, per i manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e b) senza aumento della SE.

4. Sono ammesse addizioni funzionali una tantum agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE.

5. In applicazione dell'art. 34 del DPGR 47/R/2018 le nuove attrezzature e le nuove strutture dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) all'interno della singola piazzola inferiore o uguale a 100 mq è ammessa l'installazione di una struttura avente ingombro planimetrico massimo pari al 50% della singola piazzola e di superficie massima di 30 mq per ospitare fino ad un massimo di 4 persone;
  • b) all'interno della piazzola avente superficie superiore a 100 mq. è ammessa l'installazione di due strutture aventi superficie massima di 30 mq ciascuna ed il cui ingombro planimetrico complessivo non superi il 50% della piazzola utile ad ospitare al massimo 6 persone per piazzola.
  • c) le strutture di cui al presente comma devono essere realizzate in materiale leggero escludendo, a titolo esemplificativo, il cemento e la muratura e il cui spostamento o installazione avvenga senza attuazione di interventi edilizi; ciascuna struttura dovrà avere accesso indipendente e dovrà costituire unità autonoma rispetto alle altre strutture: non è ammessa la fusione tra strutture; ciascuna struttura dovrà essere disposta su un piano e l'altezza complessiva, compresa la copertura non potrà superare i 3 metri da terra; non è ammessa la copertura piana."

Art. 49 bis Pertinenze esterne scoperte (Pes)

1. Sono individuate con la sigla Pes le Pertinenze Esterne Scoperte, ovvero le aree di pertinenza non edificate e non edificabili, che non contribuiscono al dimensionamento della superficie edificabile del lotto di riferimento, utilizzabili come zone pertinenziali esterne delle attività in riferimento di cui agli artt. 43-44-45-46-47-48-49 delle NTA.

Art. 50 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A) e nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)

1. In applicazione dell'Art. 7 comma 2 bis della L.R. 24/2009 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali previsioni sono alternative alle possibilità offerte dalla L.R. 24/2009 e non possono essere cumulati con altri interventi disciplinati nelle presenti norme. Sono sempre fatte salve le discipline riguardanti i morfotipi dell'insediamento a cui appartengono le aree di intervento.

2. Per gli immobili classificati con il numero 3 compresi nelle Zone (A) e nelle Zone (B) ma esterni al del morfotipo tessuto C.S., in alternativa a quanto disciplinato dall' Art. 39 comma 5, è ammesso l'intervento di completa demolizione e ricostruzione a condizione che l'edificio sia ricostruito con la medesima facciata lato strada in termini di posizione, forma e dimensione delle aperture nonché abbia la medesima tipologia della copertura e dimensione della gronda. Tale intervento può avvenire con un incremento massimo del 10% della SE esistente ed è ammesso alle condizioni dei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3. Per gli immobili classificati con il numero 5 o privi di numerazione non costituenti annesso di altri edifici classificati, contenuti nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B), sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento della SE esistente alla data di adozione del presente R.U. e legittimata da titoli abilitativi computata nel seguente modo:

  • a) Utoe 1: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice Ifmassimo 0,21 mq/mq;
  • b) Utoe 2: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • c) Utoe 3: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice If massimo 0,21 mq/mq;
  • d) Utoe 4: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • e) Utoe 5: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • f) Utoe 6: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • g) Utoe 7: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • h) Utoe 8: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • i) Utoe 9: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • j) Utoe 10: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq;
  • k) Utoe 11: ampliamento massimo 25% della SE esistente; If massimo 0,21 mq/mq;
  • l) Torre Del Lago: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq.

È altresì ammesso, nel caso di interventi che garantiscono il miglioramento/adeguamento sismico ed energetico

L'ampliamento fino ad un massimo del 20% della SE esistente, senza demolizione e ricostruzione, rispettando comunque l'If di cui alle lettere precedenti.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono consentiti su edifici completamente residenziali o su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento della Superficie utile complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti a condizione che la Superficie edificabile di dette porzioni non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata.

5. Con gli interventi di cui ai commi 2 e 3 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato di una unità purché le unità immobiliari trasformate abbiano una superficie utile non inferiore a 65 mq.

6. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle distanze minime esistenti, delle distanze di cui al DM 1444/68 e delle altezze massime di 7 ml o esistente se superiore a condizione che gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica elevata o molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata così come definite nelle indagini geologiche allegate al presente RU.

7. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe "A" per l'edificio e prestazioni di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della L.R. 65/2014 o in quelle indicate all'articolo 243 della medesima L.R. 65/2014, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  • - risparmio delle risorse;
  • - carichi ambientali.

8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della L.R. 65/2014); in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della L.R. 1/2005).

10. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto della normativa sismica garantendo un grado di sicurezza sismica superiore rispetto a quello minimo prescritto dalle normative.

Art. 51 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Il R.U. riconosce una generalizzata condizione di degrado urbanistico e socio-economico delle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D) determinate dalla mancanza di interventi di ammodernamento delle strutture e dalle difficoltà economiche che non hanno reso percorribile nell'ultimo periodo interventi di rinnovo edilizio e urbanistico delle attività produttive.

2. Con le finalità dell'Art. 122 della L.R. 65/2014 ed in applicazione dell'Art. 124 della L.R. 65/2014 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici fino al 25% della SE o interventi di sostituzione edilizia con incremento della SE fino al 25% a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale ricadenti nelle zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D). Tali incrementi assicurano il rispetto dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e avvengono nel rispetto della superficie coperta massima, dell'altezza massima e dell'indice di permeabilità minimo stabilito per la zona urbanistica e per il morfotipo di appartenenza. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Gli incrementi delle quantità di cui al comma 1, previa specifica deliberazione di consiglio comunale, possono essere aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87. Con il regolamento di cui all'articolo 18 della L.R. 87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità.

4. Al fine del raggiungimento dell'incremento richiamato nel precedente comma 2 il Comune di Viareggio promuove la costituzione di una APEA nell'area della località COTONE che combacia con l'estensione delle aree afferenti al morfotipo TPS1 di cui al comma 1 dell'Art. 56 delle presenti norme.

CAPO III DISCIPLINA PAESAGGISTICA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 52 Norme generali relative alla disciplina paesaggistica del R.U.

1. Il R.U. disciplina la gestione del patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni urbanistico-edilizie perseguendo gli obiettivi di tutela del paesaggio definiti dal Piano Strutturale e dal Piano Paesaggistico Regionale PIT-PPR.

2. La disciplina del Piano Strutturale relativa alle Invarianti Strutturali dello Statuto dei Luoghi trova attuazione nel Titolo II delle presenti norme.

3. In continuità con quanto disciplinato al precedente Art. 13 il R.U. definisce nel presente CAPO le specifiche disposizioni di carattere paesaggistico a cui dovranno essere sottoposti gli interventi edilizi e urbanistici sulla base dell'appartenenza di ciascuna area di intervento ad uno specifico tessuto urbanistico del morfotipo dell'insediamento . Gli interventi edilizi dovranno inoltre rispettare la disciplina del Piano del Colore vigente che integra le previsioni del morfotipo di appartenenza le quali, in caso di contrasto, prevalgono sul Piano del Colore.

4. Per le aree di trasformazione urbanistica si rimanda alle specifiche discipline di carattere paesaggistico dettagliate in ciascuna Scheda Norma di cui all'allegato d1) alle presenti norme.

5. Le norme del presente CAPO dettano limitazioni e eccezioni che prevalgono, qualora in contrasto, sulle norme relative alle categorie di intervento, alle classificazioni degli edifici e alle zone urbanistiche.

Art. 53 Norme generali relativi ai Morfotipi degli insediamenti

1. Sulla base dei criteri metodologici di individuazione dei "Morfotipi delle Urbanizzazioni contemporanee" stabiliti nell'abaco della III Invariante del PIT-PPR il R.U. riconosce nella tavola di Quadro Conoscitivo b4) "Perimetro del territorio urbanizzato e Morfotipi dell'Urbanizzazione contemporanea" i tessuti urbanistici del proprio territorio.

2. Il R.U., nella tavola c1) "Disciplina dei suoli e degli insediamenti", individua con apposito perimetro indicato in legenda le aree soggette alle discipline dei singoli tessuti. L'elencazione dei morfotipi coincide con quella del PIT-PPR. Per completezza, il R.U. aggiunge il morfotipo "C.S. -tessuto dei centri e nuclei storici" così da disciplinare anche tali aree che altrimenti non sarebbero ricomprese nelle urbanizzazioni contemporanee.

3. Tutti gli interventi edilizi e urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi sono soggetti alle disposizioni inerenti al morfotipo di appartenenza stabilite negli articoli successivi.

Art. 54 Morfotipi dei tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista

1. C.S. - Tessuto dei centri e nuclei storici: sono i tessuti consolidati che caratterizzano l'impianto originario del centro storico di Viareggio organizzato secondo una maglia viaria ortogonale regolare su cui si attestano i fronti degli edifici formando cortine edilizie continue. In questa fattispecie rientrano anche i tessuti del nucleo fondativo della Darsena e di Torre del Lago. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - Aree urbane storiche;
  • - Aree urbane a formazione compatta.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipo CS devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) gli edifici fronteggianti direttamente la viabilità dovranno mantenere, ove presente, la posizione della facciata dell'edificio lungo il perimetro del lotto a contatto con il fronte strada; per tali edifici è prescritto il mantenimento del colore delle facciate esistenti o, in alternativa il colore delle facciate dovrà essere scelto tra le tonalità già presenti sulle facciate di altri edifici presenti lungo la medesima viabilità;
  • b) per gli edifici fronteggianti direttamente il viale litoraneo non sono ammessi interventi che incrementino l'altezza massima dell'edificio esistente ad eccezione della realizzazione del cordolo strutturale ove previsto nel presente R.U.;
  • c) in generale dovrà essere rispettato l'eventuale allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con gli edifici limitrofi laddove oggettivamente esistente e caratterizzante i fronti continui lungo la viabilità anche se arretrati rispetto al confine del lotto;
  • d) la copertura degli edifici il cui lotto di riferimento risulti a contatto con il perimetro dell'isolato dovranno mantenere la tipologia del tetto e delle gronde esistenti;
  • e) le coperture di eventuali nuovi corpi di fabbrica dovranno essere della stessa tipologia dell'edificio esistente oppure a tipologia "capanna" o "padiglione" e la linea di ciascuna gronda dovrà essere costante. Tali nuovi corpi di fabbrica non potranno superare la quota di gronda della porzione di edificio esistente e non dovranno costituire elemento estraneo rispetto al fabbricato esistente mantenendo le medesime finiture e cromie esterne del fabbricato principale; sulle facciate prospicienti la viabilità pubblica,laddove esista già un allineamento continuo delle linee di gronda di edifici adiacenti, non sono ammessi interventi che comportino l'innalzamento della quota di gronda in funzione della realizzazione del cordolo strutturale o di addizione volumetrica di tipo B;
  • f) non è ammessa la realizzazione di terrazze "a tasca" in copertura;
  • g) sui fronti prospettanti in direzione della viabilità dovranno essere mantenuti gli allineamenti verticali, ove presenti, tra le aperture esistenti e quelle oggetto di intervento del piano primo e superiori; su tali fronti dovrà essere limitato l'inserimento di nuovi balconi fino ad un massimo di uno per piano; su tali fronti non è ammessa la realizzazione di nuovi balconi continui estesi all'intero fronte e l'aggetto di eventuali nuovi balconi non potrà eccedere l'aggetto dei balconi già presenti sulle facciate degli edifici disposti lungo la medesima viabilità;allo stesso modo l'aggetto della gronda su tali fronti non potrà eccedere l'aggetto delle gronde già presenti sulle facciate degli edifici disposti lungo la medesima viabilità
  • h) non è ammesso l'inserimento di elementi edilizi e decorativi e di insegne e cartellonistica pubblicitaria estranei alla tipologia tradizionale dell'edificato. Tale disposizione potrà essere precisata nel Regolamento edilizio; nelle more di adeguamento del R.E. si applicano le discipline del R.E. vigente relativamente agli elementi richiamati nel presente punto;
  • i) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • j) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 25%;
  • - rapporto di copertura massima 75%;
  • - distanze da strade e dai confini come stabilito negli interventi ammessi per gli edifici dotati di numerazione, dalla disciplina delle zone o, in assenza di specifiche da codice civile e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • k) le aree di superficie maggiore di 500 mq di pertinenza degli edifici classificati 1s, 1 e 2 interessati da interventi edilizi dovranno essere assoggettati ad uno specifico rilievo atto a verificare la presenza di parchi, giardini storici o di sistemazione delle aree pertinenziali storicizzate da sottoporre a specifico progetto a firma di tecnico specializzato (Architetto, Dott. Agronomo, Dott. Forestale) atto a mantenere l'andamento dei percorsi, delle finiture superficiali, dei manufatti ornamentali e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
  • l) le aree di pertinenza degli edifici diversi da quelle di cui alla lettera precedente interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili.

2. T.R.1 - Tessuto ad isolati chiusi o semichiusi: Tessuti a medio/alta densità, organizzati prevalentemente in isolati, chiusi o semichiusi, ordinati secondo un reticolo geometrico con chiara gerarchizzazione dei tracciati viari e ritmo piuttosto costante di assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna. Gli isolati sono edificati lungo il perimetro con cortina edilizia prevalentemente continua ed edifici allineati al fronte stradale ed impianto prevalente a corte. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - aree urbane storiche;
  • - aree urbane storiche che presentano un forte grado di alterazione;
  • - aree urbane a formazione compatta;
  • - aree urbane a formazione compatta che richiedono operazioni di ristrutturazione.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR1 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) gli edifici fronteggianti direttamente la viabilità dovranno mantenere, ove presente, la posizione della facciata dell'edificio lungo il perimetro del lotto a contatto con il fronte strada; per tali edifici è prescritto il mantenimento del colore delle facciate esistenti, in alternativa il colore delle facciate dovrà essere scelto tra le tonalità già presenti sulle facciate di altri edifici presenti lungo la medesima viabilità;
  • b) per gli edifici fronteggianti direttamente il viale litoraneo non sono ammessi interventi che incrementino l'altezza massima dell'edificio esistente ad eccezione della realizzazione del cordolo strutturale ove previsto nel presente R.U.
  • c) in generale dovrà essere rispettato l'eventuale allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con gli edifici limitrofi laddove oggettivamente esistente e caratterizzante i fronti continui lungo la viabilità anche se arretrati rispetto al confine del lotto;
  • d) le coperture di eventuali nuovi corpi di fabbrica dovranno essere della stessa tipologia dell'edificio esistente oppure a tipologia "capanna" o "padiglione" e la linea di ciascuna gronda dovrà essere costante. Tali nuovi corpi di fabbrica non potranno superare la quota di gronda della porzione di edificio esistente e non dovranno costituire elemento estraneo rispetto al fabbricato esistente mantenendo le medesime finiture e cromie esterne del fabbricato esistente;
  • e) non è ammessa la realizzazione di terrazze "a tasca" in copertura per gli edifici contrassegnati con il simbolo1s, 1, 2 e 3; negli altri casi non è ammessa la realizzazione di tali terrazze sulla falda fronte strada;
  • f) non è ammesso l'inserimento di elementi edilizi e decorativi e di insegne e cartellonistica pubblicitaria estranei alla tipologia tradizionale dell'edificato. Tale disposizione potrà essere precisata nel Regolamento edilizio; nelle more di adeguamento del R.E. si applicano le discipline del R.E. vigente relativamente agli elementi richiamati nel presente punto;
  • g) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • h) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta, anche al fine di evitare la saturazione delle corti interne, si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 25%;
  • - rapporto di copertura massima 70%;
  • - distanze da strade e dai confini come stabilito negli interventi ammessi per gli edifici dotati di numerazione, dalla disciplina delle zone o, in assenza di specifiche da codice civile e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • i) le aree di superficie maggiore di 500 mq di pertinenza degli edifici classificati 1s, 1 e 2 interessati da interventi edilizi dovranno essere assoggettati ad uno specifico rilievo atto a verificare la presenza di parchi, giardini storici o di sistemazione delle aree pertinenziali storicizzate da sottoporre a specifico progetto a firma di tecnico specializzato (Architetto, Dott. Agronomo, Dott. Forestale) atto a mantenere l'andamento percorsi, delle finiture superficiali, dei manufatti ornamentali e del sistema del verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini);
  • j) le aree di pertinenza degli edifici diversi da quelle di cui alla lettera precedente interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili.

3. T.R.2. - Tessuto ad isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto : Tessuti a medio/alta densità, tipici delle espansioni degli anni '50-'70, organizzati in isolati aperti con cortina edilizia discontinua ed edifici isolati su lotto, circondati da spazi di pertinenza talvolta privati e recintati, talvolta semiprivati ed in relazione con la strada. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - aree urbane storiche che presentano un forte grado di alterazione;
  • - aree urbane a formazione compatta che richiedono operazioni di ristrutturazione;
  • - aree urbane recenti a formazione spontanea.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR2 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) per gli edifici fronteggianti direttamente il viale litoraneo non sono ammessi interventi che incrementino l'altezza massima dell'edificio esistente ad eccezione della realizzazione del cordolo strutturale ove previsto nel presente R.U.;
  • b) in generale dovrà essere rispettato l'eventuale allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con gli edifici limitrofi laddove oggettivamente esistente e caratterizzante i fronti continui lungo la viabilità anche se arretrati rispetto al confine del lotto;
  • c) non è ammesso l'inserimento di elementi edilizi e decorativi e di insegne e cartellonistica pubblicitaria estranei alla tipologia tradizionale dell'edificato. Tale disposizione potrà essere precisata nel Regolamento edilizio; nelle more di adeguamento del R.E. si applicano le discipline del R.E. vigente relativamente agli elementi richiamati nel presente punto;
  • d) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo la tipologia edilizia da riconoscere tra quelle di cui al comma 2 dell'Art. 30 e per le quali valgono le indicazioni specificate dall'art. 76 comma 6 del Piano Strutturale;
  • e) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • f) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 35%;
  • - rapporto di copertura massima 60%;
  • - distanze dalle strade e dai confini come stabilito negli interventi ammessi per gli edifici dotati di numerazione, dalla disciplina delle zone o, in assenza di specifiche da codice civile e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • g) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili.

4. T.R.3 - Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali : Tessuti a densità variabile, propri delle grandi espansioni dagli anni '60 in poi, organizzati in isolati irregolari per forme e dimensioni, caratterizzati da edifici in blocchi di diverse forme e volumetrie, collocati su lotti con geometrie e dimensioni diversificate, con ampi spazi di pertinenza, distribuiti tra superfici di servizio all'edificio (accessi carrabili e corti di servizio) e spazi semipubblici sistemati a verde o pavimentati. Maglia strutturata con assi di attraversamento e percorsi di distribuzione interna irregolare. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - aree urbane recenti a formazione spontanea;
  • - aree urbane recenti a progettazione unitaria.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR3 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) considerata l'unitarietà compositiva degli edifici ricompresi nel tessuto, gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno interessare l'intero edificio, anche se costituito da più unità immobiliari, al fine di garantire un intervento unitario;
  • b) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo la tipologia edilizia da riconoscere tra quelle di cui al comma 2 dell'Art. 30 e per le quali valgono le indicazioni specificate dall'art. 76 comma 6 del Piano Strutturale;
  • c) nel caso di sostituzione edilizia dovrà essere privilegiato l'allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con gli edifici limitrofi e con la viabilità;
  • d) non è ammesso l'inserimento di elementi edilizi e decorativi e di insegne e cartellonistica pubblicitaria estranei alla tipologia tradizionale dell'edificato. Tale disposizione potrà essere precisata nel Regolamento edilizio; nelle more di adeguamento del R.E. si applicano le discipline del R.E. vigente relativamente agli elementi richiamati nel presente punto;
  • e) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • f) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 40%;
  • - rapporto di copertura massima 55%;
  • - distanze dalle strade e dai confini come stabilito negli interventi ammessi per gli edifici dotati di numerazione, dalla disciplina delle zone o, in assenza di specifiche da codice civile e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • g) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili.

5. T.R.6 - Tessuto a tipologie miste: Tessuti a densità variabile, caratterizzati dalla compresenza di attività secondarie e terziarie, sia produttive e commerciali che direzionali, con attrezzature di interesse collettivo e quote di residenza. Il tessuto risulta frammentario e disomogeneo, con lotti di forma e dimensione disparata. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - aree urbane recenti a formazione spontanea;
  • - aree produttive consolidate che risultino non più adeguabili.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR6 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) considerata la frammentazione del tessuto, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia riguardanti gli immobili residenziali dovranno avvenire contestualmente all'accorpamento nell'edificio principale di eventuali volumi dislocati sul lotto definendo un disegno compatto e ordinato delle volumetrie;
  • b) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo le tipologie edilizie esistenti oppure organizzando i volumi in tipologie edilizie maggiormente compatte e dense tra quelle di cui al comma 2 dell'Art. 30 rispetto alla tipologia esistente;
  • c) nel caso di sostituzione edilizia dovrà essere privilegiato l'allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con gli edifici limitrofi e con la viabilità;
  • d) non è ammesso l'inserimento di elementi edilizi e decorativi e di insegne e cartellonistica pubblicitaria estranei alla tipologia tradizionale dell'edificato. Tale disposizione potrà essere precisata nel Regolamento edilizio nelle more di adeguamento del R.E. si applicano le discipline del R.E. vigente relativamente agli elementi richiamati nel presente punto;
  • e) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • f) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 40%;
  • - rapporto di copertura massimo 50%;
  • - distanze da strade e dai confini minimo 5 metri e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • g) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione dovranno essere collocati siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie.

6. T.R.7 - Tessuto sfrangiato di margine: Tessuti insediativi a bassa densità con cui gli insediamenti si innescano disordinatamente nel territorio rurale, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti, prevalentemente localizzati e dipendenti da un asse viario preesistente sul quale sono strutturati percorsi a pettine di accesso dedicati, sovente inseriti nella trama agraria preesistente. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal PS all'Art. 75:

  • - aree urbane recenti a formazione spontanea;

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR7 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) considerata la frammentazione del tessuto, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia riguardanti gli immobili residenziali dovranno avvenire contestualmente all'accorpamento nell'edificio principale di eventuali volumi dislocati sul lotto definendo un disegno compatto e ordinato delle volumetrie;
  • b) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo le tipologie edilizie esistenti oppure organizzando i volumi in tipologie edilizie maggiormente compatte e dense tra quelle di cui al comma 2 dell'Art. 30 rispetto alla tipologia esistente;
  • c) nel caso di sostituzione edilizia dovrà essere privilegiato l'allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con la viabilità;
  • d) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • e) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - Superficie permeabile minima pari a 40%;
  • - Rapporto di copertura massimo 50%;
  • - Distanze dalle strade e dai confini minimo 5 metri e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.
  • f) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione dovranno essere collocati siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie.

7. T.R.9 - Tessuto reticolare o diffuso: Tessuti originati dalla densificazione dei filamenti residenziali collocati in territorio agricolo lungo i percorsi poderali che formano tra loro un reticolo poroso, un recinto di urbanizzazione che interclude porzioni di territorio coltivato. Tessuti discontinui a bassa densità con lotti residenziali disposti lungo le strade con crescita incrementale per singoli lotti. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal P.S. all'Art. 75:

  • - aree urbane recenti a formazione spontanea;
  • - aree urbane recenti a progettazione unitaria.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTR9 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) considerata la frammentazione del tessuto, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia riguardanti gli immobili residenziali dovranno avvenire contestualmente all'accorpamento nell'edificio principale di eventuali volumi dislocati sul lotto definendo un disegno compatto e ordinato delle volumetrie;
  • b) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo le tipologie edilizie esistenti oppure organizzando i volumi in tipologie edilizie maggiormente compatte e dense tra quelle di cui al comma 2 dell'Art. 30 rispetto alla tipologia esistente;
  • c) nel caso di sostituzione edilizia dovrà essere privilegiato l'allineamento del sedime dell'edificio oggetto di intervento con la viabilità;
  • d) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • e) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 45%;
  • - rapporto di copertura massimo 50%;
  • - distanze da strade e dai confini minimo 5 metri e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.
  • f) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione collocare siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie.

Art. 55 Morfotipi dei tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista

1. Nell'attuare le discipline del territorio rurale di cui al successivo TITOLO VIII si dovranno prioritariamente rispettare le discipline del morfotipo di appartenenza.

2. T.R.10 - Campagna abitata: Tessuti edificati a bassa densità che si integrano allo spazio rurale, per tipologie edilizie e trattamento degli spazi di pertinenza che li connotano, con persistenza del legame tra comunità insediata ed attività agricole.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipo TR10 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) è vietata la deruralizzazione degli edifici rurali storici: gli edifici classificati con il numero 1s, 1 o 2 aventi destinazione rurale dovranno mantenere intatto l'assetto fondiario con il fondo agricolo di pertinenza;
  • b) negli interventi edilizi che interessano l'aspetto esteriore degli immobili dovranno essere impiegati materiali e tipologie edilizie già presenti nel medesimo tessuto e riconducibile ai repertori della tradizione rurale; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.;
  • c) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione collocare siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tradizionali del territorio rurale; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.;

3. T.R.11 - Campagna urbanizzata: Tessuto prevalentemente rado di edificato sparso e discontinuo costituito da residenze singole o piccoli insediamenti residenziali, produttivi-commerciali, direzionali e ad uso specialistico (discariche, depositi materiali, aree ricreative-sportive) diffusi nel territorio rurale, in prossimità di assi stradali o percorsi preesistenti.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipo TR11 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) è vietata la deruralizzazione degli edifici rurali storici: gli edifici classificati con il numero 1s, 1 o 2 aventi destinazione rurale dovranno mantenere intatto l'assetto fondiario con il fondo agricolo di pertinenza;
  • b) non è ammessa la nuova artificializzazione di suolo permeabile se non connessa ad interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o ad interventi connessi all'attività agricola;
  • c) negli interventi edilizi che interessano l'aspetto esteriore degli immobili dovranno essere impiegati materiali e tipologie edilizie già presenti nel medesimo tessuto e riconducibile ai repertori della tradizione rurale; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.;
  • d) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione collocare siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tradizionali del territorio rurale; tale disposizione dovrà essere articolata nel RE.

4. T.R.12 -Piccoli agglomerati isolati extraurbani: Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità, che si struttura sul territorio seguendo logiche funzionali in totale assenza di relazioni con il contesto rurale. Formazione solo in parte pianificata con crescita incrementale per singoli lotti.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipo TR12 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) non è ammessa la nuova artificializzazione di suolo permeabile se non connessa ad interventi di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o ad interventi connessi all'attività agricola;
  • b) negli interventi edilizi che interessano l'aspetto esteriore degli immobili dovranno essere impiegati materiali e tipologie edilizie già presenti nei tessuti TR10 e TR11 e riconducibile ai repertori della tradizione rurale;
  • c) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Sui confini a contatto con aree agricole o libere da edificazione collocare siepi e filari di alberi utili ad un miglior inserimento nel contesto delle trasformazioni edilizie. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tradizionali del territorio rurale; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.

Art. 56 Morfotipi tessuti della città produttiva e specialistica

1. T.P.S.1 -Tessuto a proliferazione produttiva lineare: Tessuto prevalentemente produttivo e/o commerciale con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un'arteria stradale di scorrimento, in pianura, fondovalle e/o su riviera fluviale, su un solo lato dell'arteria o su entrambi, spesso d'ingresso ai centri abitati, caratterizzati da una crescita incrementale per singoli lotti. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal PS all'Art. 75:

  • - aree produttive recenti da confermare o attrezzare.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTPS1devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) considerata l'unitarietà compositiva degli edifici ricompresi nel tessuto, gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno interessare l'intero edificio, anche se costituito da più unità immobiliari, al fine di garantire un intervento unitario;
  • b) gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo la tipologia edilizia esistente, valorizzando le opportunità tecnologiche connesse al risparmio energetico e alla produzione di energie rinnovabili;
  • c) i progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;
  • d) negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:
  • - superficie permeabile minima pari a 30%
  • - rapporto di copertura massima 50%
  • - distanze dalle strade e dai confini pari o superiore all'altezza massima dell'edificio più alto e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente R.U.;
  • e) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tipici dell'attuale tessuto; tale disposizione dovrà essere articolata nel RE;
  • f) le aree di pertinenza degli immobili produttivi o commerciali dovranno essere dotate di alberature disposte lungo i confini a contatto con la viabilità.
  • g) le aree ricomprese in questo tessuto potranno costituire APEA al fine di consolidare la propria dimensione produttiva parallelamente ad un incremento della sostenibilità ambientale delle attività.

2. T.P.S.2 -Tessuto a piattaforme produttive - commerciali - direzionali: Piattaforme formate da tessuto produttivo, commerciale e direzionale discontinuo ad alta densità, con maglia strutturata secondo un reticolo geometrico di strade di accesso ai singoli lotti. In prevalenza interventi prevalentemente pianificati e giustapposti al contesto territoriale di riferimento. In questo tessuto si riscontra la presenza delle seguenti tipologie urbane definite dal PS all'Art. 75:

3. erficie permeabile minima pari a 30%;

  • aree produttive consolidate;
  • aree produttive consolidate che risultino non più adeguabili;
  • aree produttive recenti da confermare o attrezzare.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTPS2 devono rispettare le seguenti disposizioni:

4. gli interventi di addizione volumetrica di qualsiasi tipo, di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e/o di sostituzione edilizia dovranno avvenire mantenendo la tipologia edilizia esistente, valorizzando le opportunità tecnologiche connesse al risparmio energetico e alla produzione di energie rinnovabili;

5. I progetti afferenti gli edifici pubblici potranno eccepire rispetto alle discipline di cui alle lettere precedenti ma dovranno comunque garantire la coerenza con l'assetto morfologico di impianto, il mantenimento dei caratteri tipologici e di valore storico ed identitario degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con il contesto;

6. negli interventi ove si incrementa la superficie coperta si dovranno rispettare i seguenti parametri e prescrizioni:

  • - superficie permeabile minima pari a 30%;
  • - rapporto di copertura massima 50%;
  • - distanze dalle strade e dai confini pari o superiore all'altezza massima dell'edificio più alto e nel rispetto del DM 1444/68 fatte salve eventuali deroghe espressamente previste nel presente RU.

7. le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tipici dell'attuale tessuto; tale disposizione dovrà essere articolata nel RE;

  • a) le aree di pertinenza degli immobili produttivi o commerciali dovranno essere dotate di alberature disposte lungo i confini a contatto con la viabilità.
  • b) gli interventi edilizi eventualmente ammessi dovranno prevedere una preventiva verifica circa la presenza di elementi riconducibili a complessi di archeologia industriale da tutelare.

8. T.P.S.3- Insule specializzate: Aree specializzate per grandi attrezzature, destinate all'insediamento di funzioni specialistiche e servizi di interesse locale e territoriale autonome e separate dal contesto urbano di riferimento.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTPS3 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) le aree di pertinenza degli edifici interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili; le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tipici dell'attuale tessuto; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.
  • b) le aree di pertinenza degli immobili dovranno essere dotate di alberature disposte lungo i confini a contatto con la viabilità.

9. T.P.S.4 -Tessuto a piattaforme residenziali e turistico-ricettive: Enclaves ad uso turistico/ricettivo o residenziale, caratterizzati dalla ripetizione dello stesso tipo edilizio e da un disegno uniforme degli spazi aperti, esito di un progetto unitario.

Gli interventi edilizi ed urbanistici che interessano l'aspetto esteriore degli edifici o le aree di pertinenza degli edifici stessi nelle aree ricomprese nel morfotipoTPS4 devono rispettare le seguenti disposizioni:

  • a) le aree di pertinenza degli immobili interessati da interventi edilizi dovranno essere organizzate in modo da ridurre la frammentazione dei corpi di fabbrica addossando eventuali nuovi corpi di fabbrica agli edifici esistenti evitando così di occupare intensamente eventuali spazi aperti sistemati a verde o comunque permeabili. Le recinzioni dovranno rispettare i caratteri tipici dell'attuale tessuto; tale disposizione dovrà essere articolata nel R.E.;
  • b) le aree di pertinenza degli immobili dovranno essere dotate di alberature disposte lungo i confini a contatto con la viabilità;
  • c) negli interventi sulle aree pertinenziali incrementare la superficie a verde disimpermeabilizzando il suolo soprattutto in corrispondenza delle aree parcheggio e degli altri spazi aperti.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12