Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 15 Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico si attua tramite:

  • a) interventi diretti;
  • b) interventi diretti convenzionati; c) progetti unitari convenzionati; d) piani attuativi;
  • e) progetti di opere pubbliche e con tutti gli altri strumenti previsti dalle presenti norme, da leggi e regolamenti vigenti che concorrono a determinare l'uso e l'assetto dei suoli e degli edifici.

2. Le aree soggette a Piani attuativi, Progetti unitari convenzionati o ad interventi diretti convenzionati sono singolarmente disciplinate nell'allegato d1 delle presenti norme denominato "Schede norma degli Ambiti di trasformazione urbana".

3. I piani attuativi sono:

  • a) il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 nei casi previsti dalle presenti norme;
  • b) i piani attuativi di cui al Titolo V Capo II della L.R. 65/2014.

4. I progetti unitari convenzionati sono disciplinati ai sensi dell'Art. 121 della L.R. 65/2014.

5. Le previsioni del R.U. attuabili attraverso P.A. di iniziativa privata o P.U.C. decadono qualora entro il termine di 5 anni dall'entrata in vigore del R.U. non sia stata sottoscritta la specifica convenzione o non siano stati approvati i piani di iniziativa pubblica.

Art. 16 Piani attuativi

1. Il Regolamento Urbanistico definisce con particolare simbologia grafica e codici numerici le aree sottoposte a specifici Piani Attuativi.

2. Il Regolamento Urbanistico stabilisce nelle presenti norme il ricorso a Piani di recupero o a Piani Attuativi derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale senza specifica individuazione grafica.

3. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento urbanistico.

4. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale ed in specifico è disciplinato dal Titolo V Capo IV, sezione I (Norme comuni per i piani attuativi) e sezione III (Piani attuativi particolari) della L.R. 65/2014.

5. I Piani attuativi possono essere di iniziativa Pubblica o di iniziativa Privata e possono essere attuati anche mediante il ricorso ai Consorzi così come disciplinato dall'Art. 108 della L.R. 65/2014.

6. Salvo diversa indicazione nei singoli articoli o nelle schede norma dell'allegato d1, i Piani attuativi di iniziativa Pubblica sono:

  • a) Piano Particolareggiato;
  • b) Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • c) Programmi complessi di riqualificazione insediativi.

7. Salvo diversa indicazione nei singoli articoli o nelle schede norma dell'allegato d1, i Piani attuativi di iniziativa Privata sono:

  • a) Piano di Lottizzazione;
  • b) Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • c) Programmi complessi di riqualificazione insediativi.

8. I Piani Attuativi conformi alle previsioni del Regolamento urbanistico sono approvati con le procedure della L.R.65/2014.

9. Sugli edifici esistenti nell'area soggetta a piano attuativo, fino all'adozione del medesimo piano, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla ristrutturazione edilizia conservativa ed è previsto il mantenimento della destinazione d'uso e non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari.

10. I Piani Attuativi, comunque denominati, contengono quanto prescritto dall'Art. 109 della L.R. 65/2014.

11. I Piani Particolareggiati e i Piani Attuativi di iniziativa pubblica di seguito elencati dovranno essere formati in variante al RU.:

  • a) Piano Attuativo della Passeggiata a Mare;
  • b) Piano Particolareggiato dell'Arenile;
  • c) Piano Particolareggiato della Pineta di Levante e della Pineta di Ponente;
  • d) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 1.01 "Cittadella del Carnevale"; e) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 6.07 "Mercato Ortofrutticolo"; f) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 6.10 "Balipedio";
  • g) Piano Attuativo dell'area di trasformazione 9_2.01 "Stazione Centrale - Via della Gronda".

Art. 17 Interventi convenzionati

1. Gli interventi convenzionati specificamente individuati nelle presenti norme si attuano mediante la predisposizione del Permesso di Costruire Convenzionato: lo strumento d'intervento diretto con il quale il soggetto attuatore sottoscrive una convenzione urbanistica con l'amministrazione Comunale in cui si impegna:

  • a) alla cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità pubblica ed agli spazi pubblici in misura prevista dal presente piano;
  • b) altri impegni contrattuali che il soggetto attuatore assume verso l'amministrazione comunale;
  • c) alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazioni necessarie a rendere agibile l'intervento edilizio.

2. Il procedimento di approvazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione è disciplinato dall' Art. 69 e seguenti delle presenti norme di attuazione.

Art. 18 Interventi diretti

1. Sono gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia che non necessitano di preventiva approvazione di piani e programmi.

2. Gli interventi diretti sono soggetti a:

  • a) Permesso di Costruire - P.d.C. ai sensi dell'art. 134 della L.R. 65/2014
  • b) Segnalazione certificata di inizio attività- S.C.I.A. ai sensi art. 135 della L.R. 65/2014 o, nei casi di interventi di cui al punto precedente per cui è ammessa anche la presentazione di SCIA in alternativa al P.d.C. ai sensi dell'Art.134 della medesima legge.
  • c) Attività edilizia libera ai sensi dell'Art. 136 della L.R. 65/2014.

3. Gli interventi privi di rilevanza edilizia sono soggetti alla disciplina dell'Art. 137 della L.R. 65/2014 con le precisazioni dettagliate al successivo Art. 29 comma 3.

Art. 19 Condizioni per l'attuabilità degli interventi

1. Il presente R.U. si attua mediante interventi riguardanti le Unità Minime di Intervento (UMI). Fatta eccezione per la aree di trasformazione disciplinate nell'allegato d1, Le unità minime di intervento corrispondono al lotto urbanistico di riferimento costituito dalla particella di superficie fondiaria all'interno della quale ogni trasformazione edilizia, a partire dagli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all' Art. 35 e successivi, deve essere definita con progetto unitario esteso all'organismo edilizio e alla sua area pertinenziale. Una singola UMI coincide con la proprietà del lotto alla data di adozione del presente R.U., appartenente alla medesima zona urbanistica disciplinata dal R.U., ad esclusione delle strade pubbliche e degli interventi soggetti agli interventi disciplinati dalle Schede Norma di cui all'allegato d1 per i quali valgono le disposizioni ivi indicate. Per gli interventi di rango inferiore alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva l'intervento edilizio può riguardare la singola unità immobiliare oggetto di intervento.

2. La consistenza degli immobili esistenti a cui si riferisce il R.U. per definire gli interventi edilizi ammessi corrisponde allo stato di fatto e di diritto degli immobili stessi alla data di adozione del presente R.U. All'interno del R.U. per "stato originario" si intende quello legittimato da un titolo abilitativo, ancorché successivo alla costruzione dell'immobile.

3. Qualunque intervento edilizio a partire dagli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa con incremento del carico urbanistico di cui all'Art. 34 e successivi, è subordinato alla presenza o alla predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria.

Il R.U. disciplina le opere di urbanizzazione negli Art. 69 e Art. 70.

4. Il R.U. disciplina gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente mediante le discipline riguardanti, in ordine di priorità e prevalenza:

  • a) la tutela e conservazione dei caratteri identitari dello Statuto dei Luoghi del Piano Strutturale definite dal

R.U. agli Art. 6 e seguenti;

  • b) le caratteristiche compositive e paesaggistiche degli interventi disciplinate per ciascuno dei morfotipi dell'insediamento (di seguito definiti "morfotipi" o "morfotipo") dettagliate agli Art. 53 e seguenti;
  • c) le destinazioni d'uso e le categorie d'intervento edilizio ammesse nelle zone urbanistiche nel territorio urbanizzato definite agli Art. 40 e seguenti;
  • d) le destinazioni d'uso e le categorie d'intervento edilizio ammesse nelle zone urbanistiche nel territorio rurale definite agli Art. 84 e seguenti;
  • e) la classificazione urbanistica degli edifici utile alla precisa definizione degli interventi edilizi e urbanistici ammessi definiti all'Art. 39.

In caso di contrasto tra le discipline di cui alle lettere precedenti prevale la disciplina secondo l'ordine di priorità sopra definito.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12