Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I CONTENUTI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 1 Contenuti e ambito di applicazione

1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.) definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione degli insediamenti disciplinando la gestione del patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti del Piano Strutturale (P.S.) e si conforma alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR).

2. Ai sensi dell'Art. 230 della L. R. 65/2014, il presente R.U. articola la disciplina urbanistica ed edilizia per le aree interne al territorio urbanizzato secondo i contenuti della L.R. 1/2005 stabilendo:

  • a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato, mediante l'individuazione:
  • - dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;
  • - delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto dei parametri definiti dal piano strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali;
  • b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale, mediante l'individuazione:
  • - degli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  • - degli interventi, anche di opere pubbliche, che in ragione della loro complessità e rilevanza presuppongono la preventiva approvazione di piani attuativi, secondo le direttive desumibili dal medesimo atto di governo;
  • - della disciplina della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi;
  • - delle infrastrutture da realizzare e delle aree ad esse destinate;
  • - dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi.

3. Il perimetro del territorio urbanizzato del R.U. di cui al precedente comma 2 è delineato ai sensi dell'art. 224 della

L.R. 65/2014 come esplicitato negli elaborati grafici e descritto nella Relazione di Piano.

4. Il R.U. disciplina le aree del territorio rurale in applicazione del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014.

5. I territori rientranti nella perimetrazione del Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli sono sottoposti al regime del Piano del Parco e dei Piani di Gestione.

6. I territori rientranti nell'Ambito Portuale sono sottoposti al regime del Piano Regolatore Portuale.

Art. 2 Elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico è costituito dai seguenti elaborati:

a) Relazione generale;

b) Quadro conoscitivo

b1) Stato di Attuazione del P.R.G. - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

b2) Zone connotate da condizioni di degrado - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

b3) Fasce di Rispetto - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

b4) Proprietà del Comune di Viareggio - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

b5) Perimetro del territorio urbanizzato e Morfotipi dell'Urbanizzazione contemporanea - n. 1 tavola

(scala 1:10.000)

b6) Beni architettonici e Beni Paesaggistici (art. 136, D.Lgs. 42 2004) - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

b7) Beni Paesaggistici (art. 142, D.Lgs. 42/2004) - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

c) Quadro Progettuale

c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti n. 30 tavole (scala 1:2.000)

c2) Gerarchia del sistema stradale, nodi e aree d'interscambio- n. 1 tavola (scala 1:10.000)

c3) Ambiti di moderazione del traffico e reti della mobilità ciclopedonale - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

c4) Struttura del verde e degli spazi aperti (scala 1:10.000)

d) Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). - costituiscono parte integrante delle presenti N.T.A. i seguenti allegati:

d1) Schede norma delle Aree di trasformazione urbana

d2) Localizzazione delle aree di trasformazione

d3) Norme Tecniche di Attuazione geologiche

e) Studi Geologici - idraulici

e1) Carta geologica - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e2) Carta idrogeologica - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e3) Carta litotecnica e dei dati di base - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e4) Carta della Pericolosità geologica - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e5) Carta delle MOPS 1/10.000 - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e6) Carta della Pericolosità sismica - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e7) Carta della Pericolosità idraulica - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e8) Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore rischio idraulico - Variante al Piano di Bacino Stralcio "Assetto idrogeologico" - Primo Aggiornamento - Dicembre 2010 - n. 1 tavola(scala 1:10.000)

e9) Carta della Pericolosità geologica - Variante al Piano di Bacino - n. 1 tavola (scala 1:10.000)

e10) Carta dei battenti - TR30 - n. 1 tavola (scala1:10.000)

e11) Carta dei battenti - TR200 - n. 1 tavola (scala1:10.000)

e12) Carta delle velocità - TR30 - n. 1 tavola (scala1:10.000)

e13) Carta delle velocità - TR200 - n. 1 tavola (scala1:10.000)

e14) Relazione di fattibilità geologica

e15) Relazione idrologico idraulica e16) Fascicolo indagini geologiche

e17) Relazione tecnica indagini geofisiche HVSR

f) Valutazione Ambientale Strategica VAS

f1) Rapporto ambientale

f2) Sintesi non tecnica

f3) Dossier elaborati cartografici del Rapporto Ambientale

f3.1) Tavole quadro conoscitivo rapporto ambientale

f3.2) Tavole analisi delle criticità ambientali

f3.3) Tavole analisi aree rilevanza strategica

f4) Dichiarazione di sintesi VAS ex art.28 L.R.10/2010;

g) Valutazione d'incidenza Ecologica

g1) Relazione screening valutazione di incidenza

g2) Tavole Valutazione di incidenza ecologica

- Relazione di Conformazione - Recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR nella formazione del Regolamento Urbanistico

- Rapporto ambientale - Verifica degli esiti istruttori

2. Gli elaborati del quadro conoscitivo, gli studi geologici-idraulici, la relazione generale, la relazione di fattibilità e le tavole c2, c3 hanno valore di riferimento obbligatorio per gli strumenti attuativi e gli altri strumenti previsti dal Regolamento Urbanistico, ferma restando la prevalenza delle norme del PIT/PPR su quelle del RU medesimo. Ogni strumento urbanistico dovrà pertanto confrontarsi con detti elaborati e giustificare con approfondimenti adeguati eventuali discordanze.

3. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:

  • - b3) Fasce di Rispetto Stradali e Ferroviarie
  • - c1) Disciplina dei suoli e degli insediamenti
  • - d) Norme Tecniche di Attuazione (compresi allegati)

4. In caso di difformità tra i contenuti delle presenti Norme e le indicazioni grafiche sulle carte del R.U. prevalgono i contenuti delle presenti Norme.

5. In caso d'incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le tavole prevalgono, ai fini applicativi, le indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

1. Il R.U. definisce le proprie discipline sulla base delle articolazioni spaziali indicate dal Piano Strutturale e in relazione al riconoscimento dei tessuti urbanistici effettuato in applicazione delle discipline del PIT-PPR.

2. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza dai fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, sono individuate le seguenti corrispondenze:

Zone omogenee di tipo A "Zone a carattere storico" Corrispondono alla Zone di insediamento residenziale di
impianto storico
Zone omogenee di tipo B
"Totalmente o parzialmente edificate".
Corrispondono alla Zona di insediamento residenziale di
impianto recente
Zone omogenee di tipo C "Nuovi complessi insediativi" Corrispondono ad alcune delle Aree di Trasformazione
come da schede norma allegato d1)
Zone omogenee di tipo D
“Tessuti con funzione prevalentemente
industriale/artigianale, direzionale e turistica”
Corrispondono a:
- Zone Consolidate a prevalente destinazione Artigianale
e industriale (D)
- Zone Consolidate a prevalente destinazione
commerciale (DN)
- Zone Consolidate a prevalente destinazione direzionale
(DR)
- Zone consolidate a prevalente destinazione turistico
ricettiva(DT)
- Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST)
- Distributori di Carburante (DP)
- Zone campeggi esistenti (DTC)
Zone omogenee di tipo E “Zone Agricole” Corrispondono alle zone:
EF, E1, E2, E3, ED, D*
Zone omogenee di tipo F
“Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale"
Corrispondono alle zone F con suffisso declinato sulle
singole destinazioni di interesse pubblico

Art. 4 Parametri Urbanistici e Rapporto con il Regolamento Edilizio

1. Il R.U., in attuazione del Regolamento Regionale 39/R/2018, riconosce e applica i parametri urbanistici unificati ivi definiti e delega al Regolamento edilizio le eventuali sub-articolazioni nei limiti consentiti dal medesimo Regolamento Regionale.

In caso di contrasto con la normativa sovraordinata prevalgono le definizioni contenute nella disciplina regionale e nazionale. Laddove, all'interno degli elaborati del R.U. si faccia riferimento a parametri della SUL (superficie utile lorda) si deve intendere quale effettivo parametro di riferimento la SE (Superficie Edificabile o edificata) di cui al DPGR39/r/2018.

2. In caso di contrasto con le norme del Regolamento Edilizio prevalgono le discipline del Regolamento Urbanistico. L'amministrazione provvederà a coordinare ed adeguare il Regolamento Edilizio, con particolare riguardo per le definizioni di parametri e indici urbanistici conformemente a quanto stabilito al precedente comma 1.

3. Ai sensi della normativa regionale, il Regolamento Edilizio detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio

energetico, in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. In particolare il Regolamento Edilizio dovrà prevedere specifica normativa relativa alle forme d'incentivo economico al fine di favorire l'applicazione di tecnologie atte a garantire il risparmio energetico negli edifici e/o relative all'applicazione di tecniche e modalità costruttive particolari, riferibili all'edilizia sostenibile conformemente alle misure incentivanti dettagliate dal R.U. nel CAPO II del TITOLO VI delle presenti norme. In attuazione della delibera G.R.T.584 del 21/05/2018 la struttura del regolamento edilizio sarà articolata secondo lo schema di regolamento edilizio tipo allegato alla suddetta delibera.

Art. 5 Monitoraggio

1. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio previsti dal Regolamento Urbanistico sono soggetti al monitoraggio degli effetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana. Scopo dell'attività di monitoraggio è la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Il sistema di indicatori da utilizzarsi per il monitoraggio degli effetti connessi con l'attuazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 1 è definito nell'elaborato di sintesi delle analisi e delle valutazioni relative agli effetti territoriali, paesaggistici, sociali, economici e sulla salute umana, nonché - per quanto riguarda gli aspetti ambientali - nell'elaborato denominato 'Rapporto Ambientale'. Tale sistema di indicatori è messo a punto sulla base delle principali criticità riscontrate, dei più significativi impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, nonché sulla base delle effettive e concrete possibilità di reperimento e aggiornamento dei dati. Esso può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni sulla base di esigenze eventualmente sopravvenute in sede di effettuazione delle attività di monitoraggio.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12