Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I DISCIPLINA GENERALE DEL TERRITORIO RURALE

Art. 84 Norme generali e individuazione del territorio rurale

1. Il R.U., in applicazione dell'art. 224 della L.R. 65/2014, individua il territorio rurale, quale insieme delle aree esterne al territorio urbanizzato, e definisce la disciplina urbanistica ed edilizia ivi ammessa riconoscendo e promuovendo l'attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzando l'ambiente e il paesaggio rurale e perseguendo il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la frammentazione ad opera di interventi non agricoli.

2. Tutte le attività edilizie che interessano gli immobili e le aree del territorio rurale definite nel presente TITOLO sono subordinate al rispetto della disciplina delle Invarianti strutturali e della tutela sovraordinata di cui al TITOLO II delle presenti norme nonché alla disciplina dei morfotipi dell'insediamento di cui al CAPO III del TITOLO IV delle presenti norme.

3. Le attività edilizie diversa dalla attività edilizia libera devono essere attuate attraverso interventi diretti o, nei casi prescritti dalla L.R. 65/2014, mediante il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale come disciplinato dall'art. 74 della L.R. 65/2014 e con i contenuti dell'Art. 7 del Regolamento Regionale 63/R/2016. All'interno delle presenti norme tale strumento di attuazione sarà denominato "programma aziendale".

4. IL R.U. non prevede né ammette l'inserimento nel territorio rurale di nuove aree atte ad ospitare funzioni non agricole. Per le aree esistenti con funzione diversa dalle attività agricole si rimanda agli articoli successivi per la relativa disciplina di gestione del patrimonio edilizio esistente.

5. In applicazione della L.R.07/02/2017, n.3 il RU ammette gli interventi previsti dall'art.2 della medesima legge limitatamente alle zone E1 ed E2 così come individuate nelle tavole c1. Tali interventi si applicano esclusivamente alle "residenze rurali abbandonate" e devono rispettare le condizioni fissate dagli articoli 1 e 3 della medesima legge, senza modifica della destinazione d'uso. In applicazione dell'art.4 della medesima legge, il RU, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola in condizioni di degrado, disciplina gli interventi ammessi nelle zone ED all'Art. 92 delle presenti norme.

Art. 85 Definizioni e caratteri delle aree agricole

1. Le aree agricole, sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile e corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

2. Nelle zone agricole sono di norma consentiti impieghi di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

3. Gli interventi all'interno delle zone agricole sono volti a favorire:

  • a) la manutenzione della struttura agraria tradizionale, con il rispetto della trama della viabilità poderale e delle sistemazioni idrauliche individuate negli elaborati del Regolamento urbanistico;
  • b) la promozione di attività integrative del reddito, quali ad esempio l'agriturismo, e di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero;
  • c) gli interventi tesi alla valorizzazione delle risorse del territorio, la formazione di orti e la produzione per autoconsumo; il recupero delle aree degradate o occupate da attività incompatibili, risultanti dagli elaborati del Regolamento urbanistico.

4. Per attività agricole si intendono quelle previste dall'art 2135 del Codice Civile,nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionale e regionali; le attività connesse a quelle agricole, oltre all'agriturismo, esercitate da una o più aziende, ovvero: le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnica e della forestazione; le attività faunistico-venatorie.

Art. 86 Disciplina generale delle aree agricole

1. Il territorio rurale è suddiviso, anche in relazione agli articoli 71 e 72 del Piano strutturale, come segue:

  • a) E1 area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio;
  • b) E2 area agricola di interesse primario;
  • c) E3 aree di pertinenza degli edifici in zona agricola;
  • d) D* Attività produttive in zona agricola;
  • e) ED Aree da recuperare;

2. Nelle zone E1, E2 le destinazioni esclusivamente ammesse sono:

  • a) attività agricole;
  • b) attività agrituristiche di supporto come previste dalla legislazione vigente.

3. Il R.U. classifica con un simbolo numerico gli edifici del territorio rurale sulla base del valore storico e testimoniale dell'edificato tradizionale. A tale simbolo numerico è associato un simbolo * (asterisco) in quanto agglomerato rurale lineare: su tali immobili è prescritta la conservazione degli allineamenti sul fronte principale degli edifici ed eventuali incrementi volumetrici, laddove ammessi dal presente R.U., devono avvenire sui fronti secondari dell'edificio.

Art. 87 Disciplina delle trasformazioni da parte dell'imprenditore agricolo

1. In applicazione della Sezione II del CAPO III del TITOLO IV della L.R. 65/2014, nel territorio rurale classificate con la sigla E1, E2, E3 e ED nelle Tavole del R.U. sono ammessi gli interventi edilizi volti al miglioramento delle attività agricole condotte dall'imprenditore agricolo specificati nei commi successivi.

2. Nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo è ammessa Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale secondo quanto stabilito dall'Art. 70 della L.R. 65/2014.

3. Ai sensi dell'Art. 71 della L.R. 65/2014, nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo a titolo principale, in assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono esclusivamente consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all'Art. 39, i seguenti interventi riguardanti gli edifici classificati 4 e 5 o privi di simbolo numerico:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • d) le addizioni volumetriche di tipo a), b) e c); fino al 10% delle volumetrie esistenti;
  • e) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a), b) e c);
  • f) la sostituzione edilizia; con incremento delle volumetrie esistenti fino al 20%;
  • g)gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica non comportanti incrementi volumetrici;
  • h) la realizzazione di piscine e di impianti sportivi esclusivamente se di tipo interrato ed a servizio di attività agrituristiche connesse alla attività agricola dell'azienda e fino ad una superficie massima complessiva pari al 5% dell'area su cui insiste l'azienda agricola e comunque non eccedente i 150 mq. di superficie impermeabilizzata e senza la creazione di nuove volumetrie;
  • i) Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all'Art. 39, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi.

Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui alle precedenti lettere f), g) e i) siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l'imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi con atto d'obbligo registrato e trascritto.

In applicazione della legge 23/06/2003 n. 30 Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.

4. Nell'attuazione degli interventi di cui al precedente comma è ammessa la fusione delle unità residenziali agricole nonché il frazionamento delle unità residenziali agricole con aumento del numero delle unit à residenziali agricole, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola nella misura di una unità aggiuntiva rispetto a quelle esistenti alla data di adozione del RU.

5. Ai sensi dell'Art. 72 della L.R. 65/2014, nelle aree delle aziende agricole condotte dall'imprenditore agricolo a titolo principale sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, previa approvazione del programma aziendale, sono esclusivamente consentiti, sempreché siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale come disciplinato dal R.U. per gli edifici classificati 1s, 1, 2 e 3 all' Art. 39 e siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale, i seguenti interventi che possono interessare gli edifici classificati 4, 5 o privi di simbolo:

  • a) ristrutturazione urbanistica come definita dal DPR 380/2001;
  • b) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative a destinazione rurale senza aumento di volumetria e con dimensione minima di 65 mq e massima di 110 mq di superficie utile nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo comma 6;
  • c) nuova edificazione di annessi rurali nei limiti di cui al successivo comma 7.

6. Negli interventi di cui alla lettera b) del precedente comma costituzione di unità ad uso abitativo a destinazione rurale è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale presentato dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, contenente la dimostrazione che l'unità abitativa è necessario alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

7. Negli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 5, la costruzione di nuovi annessi agricoli è subordinata:

  • a) all'approvazione da parte del comune del programma aziendale, presentato dall'imprenditore agricolo, dove si dimostri che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze dell'impresa e alla capacità produttiva dell'azienda agricola;
  • b) all'impegno dell'imprenditore agricolo professionale a mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 70 del Piano Strutturale. L'impegno è assunto a seguito dell'approvazione del programma mediante sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo.

8. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, all'imprenditore agricolo è concesso mettere in atto tutti gli interventi a lui consentiti dal Regolamento Regionale di attuazione 63/R/2016.

9. Il Regolamento Edilizio potrà disciplinare dettagliatamente le caratteristiche edilizie degli annessi e delle serre nel rispetto del Regolamento di attuazione 63/R/2016.

Art. 88 Manufatti amatoriali

1. Ai sensi dell'Art. 78 comma 3 della L.R. 65/2014 nel territorio rurale, ad esclusione delle zone ED, è ammessa l'installazione di manufatti amatoriali destinati all'agricoltura esercitata anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli ovvero necessari per l'agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.

2. La realizzazione dei manufatti amatoriali è ammessa, nei limiti del comma precedente e alle seguenti condizioni:

  • a) la richiesta sia avanzata da un avente titolo;
  • b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
  • c) abbiano una forma semplice, con unico accesso, priva di elementi aggiunti come pergolati o tettoie e una copertura a capanna con sbalzi di gronda inferiori ai 30 cm ., pendenza inferiore al 30% e priva di canale discendenti;
  • d) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie;
  • e) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
  • f) la dimensione massima dell'ingombro in pianta di un manufatto amatoriale è stabilita nei successivi punti e l'altezza massima è pari a 2,40 in gronda;
  • g) per i fondi di dimensione compresa tra 2000 e 2500 mq può essere realizzato un manufatto amatoriale con superficie coperta massima non superiore a 12 mq;
  • h) per i fondi di superficie fondiaria superiore a mq 2500, può essere realizzato un manufatto amatoriale con superficie coperta massima non superiore a 20 mq.

3. Al fine di realizzare i manufatti amatoriali è necessario il permesso di costruire la cui domanda deve contenere la documentazione nella quale sono indicate:

  • a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del precedente comma;
  • b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all'attività agricola prevista;
  • c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
  • d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla L.R. 65/2014, al Regolamento Regionale 63/R/2016, nonché alle disposizioni contenute nel precedente comma;
  • e) L'impegno mediante atto d'obbligo alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola.

Art. 89 Interventi ammessi per i soggetti diversi dall'imprenditore agricolo

1. Gli edifici ricadenti in tutte le zone agricole E3 sono classificati con i simboli: 1s, 1, 2, 3, 4, 5 a cui corrispondono le categorie d'intervento di cui all'Art. 39 senza frazionamento e/o cambio d'uso.

2. Gli interventi ammessi devono avvenire all'interno delle aree di pertinenza degli edifici classificati corrispondente all'estensione delle zone E3.

3. Per gli edifici privi di numerazione interni all'area di pertinenza dell'edificio principale ma estranei al corpo di fabbrica principale sono ammessi i seguenti interventi senza frazionamento e/o cambio d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e b) senza aumento della SE.

4. Per gli edifici esistenti nelle zone E1, E2 ed ED privi di numerazione ed esterni all'aree di pertinenza degli edifici E3 classificati sono ammessi i seguenti interventi senza frazionamento e/o cambio d'uso :

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo di tipo a).

Art. 90 Disciplina delle destinazioni d'uso nel territorio rurale

1. Nel presente articolo sono disciplinati i mutamenti di destinazione nel territorio rurale.

2. Nel territorio rurale del Comune di Viareggio non è ammesso il mutamento della destinazione agricola verso altra categoria funzionale. Tale prescrizione si applica anche agli annessi agricoli realizzati sia prima che dopo il 2007 per i quali non è dunque ammesso il cambio di destinazione verso la destinazione a civile abitazione.

3. È sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso verso la categoria funzionale agricola.

4. E' ammesso il mantenimento della destinazione residenziale.

5. Negli articoli seguenti sono disciplinati gli eventuali mutamenti d'uso di aree aventi destinazione d'uso diversa dalla destinazione agricola.

CAPO II LE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

Art. 91 Attività produttive in area agricola (D*)

1. Con il simbolo D* sono classificati gli insediamenti produttivi industriali-artigianali esistenti ed esterni alle aree urbane.

2. Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi senza cambio di destinazione d'uso:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • e) ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
  • f) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 7 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE; tale intervento è ammesso se non eccede l'altezza massima consentita nel morfotipo di appartenenza.
  • g) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U. e altezza massima pari a 7 ml. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 40%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore. Per tali interventi è prescritta la riqualificazione ambientale dell'intera area tramite la realizzazione di fasce alberate (non inferiori a 5 ml) di separazione dell'attivita'produttiva dal contesto agricolo.

Art. 92 Aree da recuperare (ED)

1. Il R.U. individua con il simbolo ED, le aree e gli immobili che per una pluralità d'interventi hanno perso la originaria funzione agricola e necessitano di un insieme sistematico d'interventi tesi alla riqualificazione ambientale.

2. L'obiettivo degli interventi, anche in applicazione della L.R.07/02/2017, n.3, è il superamento del degrado, la valorizzazione paesaggistica ed economica, la formazione di nuove attività produttive connesse all'attività agricola, mediante interventi di riconversione delle attività e degli edifici esistenti assentiti.

3. In applicazione dell'art.4 della L.R.3/2017, al fine di favorire la massima applicabilità dell'art.79 della L.R.65/2014 compatibilmente con le caratteristiche proprie del territorio rurale di Viareggio, per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'Art. 29 comma 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) anche con contestuale frazionamento.

4. È ammesso il mantenimento della destinazione d'uso esistente. Il cambio d'uso non è ammesso ad esclusione delle seguenti destinazioni:

  • a) attività agricola;
  • b) attrezzature di interesse pubblico, previo convenzionamento con il Comune;
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12