Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 77 Requisiti di qualità urbana, ambientale e di accessibilità

1. Le presenti norme perseguono, attraverso la progettazione urbanistica operativa, il mantenimento, recupero e miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dell'ecosistema urbano e, in generale della qualità della vita nell'ambiente costruito. A tal fine gli interventi di nuova edificazione, completamento e trasformazione urbanistica dovranno realizzare il:

  • a) mantenimento o recupero, in termini di attacco al suolo degli edifici, degli allineamenti ed orientamenti preesistenti, al fine del mantenimento del riconosciuto principio insediativo originario e della massima continuità ed unità degli spazi pubblici;
  • b) ove possibile, e compatibilmente con il punto precedente, adozione di orientamenti del corpo di fabbrica e tipologie distributive ottimali ai fini del risparmio energetico di esercizio e gestione degli edifici;
  • c) mantenimento delle superfici non artificializzate e naturali, spazi verdi ed apparati vegetazionali (filari, siepi ed insiemi vegetali) ai fini del perseguimento della massima permeabilità idraulica e biotica del lotto e del tessuto urbano in generale;
  • d) recupero, mantenimento e miglioramento - sia all'interno del lotto di intervento che in relazione al contesto contiguo - dei percorsi pedonali e delle connessioni lente (pedonali e ciclabili) e verdi esistenti. Creazione, a tali fini, di nuove connessioni ove non presenti.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12