Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 76 Produzione energia da fonti rinnovabili (FER)

1. Atteso quanto stabilito dal precedente Art. 73 comma 1 delle presenti NTA, il comune disciplina ed incentiva attraverso la successiva predisposizione di "Linee guida e disciplina attuativa per il verde e la sostenibilità dell'insediamento", la generazione ed impiego di energia da fonti rinnovabili. Ciò in ambito residenziale, terziario e produttivo, incluso quello agricolo. In particolare le menzionate linee guida determineranno, sia per intervento diretto che in caso di piani attuativi:

  • a) le modalità di calcolo e valutazione del fabbisogno energetico e bilancio quantità emissive di gas serra degli interventi previsti, sia per piani attuativi che per interventi diretti;
  • b) le quantità minime e/o requisiti in termini di Kw di potenza installata per la realizzazione di impianti di generazione da fotovoltaico;
  • c) le quantità minime, in percentuale rispetto alla domanda prevista, di acqua calda sanitaria da produrre attraverso la realizzazione di impianti di tipo solare termico;
  • d) la percentuale di superficie fondiaria da scomputare rispetto a quella da cedere alla AC o, in alternativa, la cifra da scomputare rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti alla AC, per la realizzazione di impianti centralizzati di generazione e accumulo (tipo Smart Grid) da FER;
  • e) le regole dispositive funzionali in caso di nuovi insediamenti o completamento di quelli esistenti, per lo sviluppo di reti di complementarità e recupero energetico/termico (Cascading) fra le diverse funzioni presenti;
  • f) le forme di incentivo per la realizzazione, in ambito agricolo, di serre fotovoltaiche e per il recupero delle acque meteoriche;
  • g) le regole per la realizzazione in ambito agricolo di impianti di generazione da biomassa che sfruttino i sottoprodotti della agricoltura di ambito locale.

2. In caso di interventi in forma di piano attuativo e a completamento di insediamenti esistenti - sia di natura specializzata che mista - ed in aree di interfaccia urbano/rurale dovranno essere previsti e riservati gli adeguati sedimi per predisposizione alla connessione a potenziali o esistenti impianti di generazione energetica o termica da impianti a biomassa.

3. La definizione delle linee guida di cui al comma 1 dovrà fare espresso riferimento agli allegati del PIT "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" , "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio " ed alle "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MiBACT.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12