Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 72 Spazi per opere di urbanizzazione - Standard urbanistici

1. Gli standard e gli spazi per opere di urbanizzazione sono stabiliti dal Regolamento urbanistico nelle schede norma di cui all'allegato d1) delle presenti norme e rispettano le quantità minime prescritte dal Piano Strutturale sotto riportate:

  • a) per la residenza e le attività turistiche: 24 mq per abitante con le modalità indicate all'art. 77 del P.S. Le aree che verranno destinate a standard nell'ambito delle zone A e B saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva;
  • b) per le zone produttive: 10% dell'intera area oggetto di intervento per gli insediamenti artigianali/industriali;
  • c) per le attività commerciali e direzionali: 80% della Superficie edificabile (SE);

2. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali non si prevede il cambio di destinazione d'uso in atto alla data di adozione del R.U. e nelle aree d'intervento con procedure di variante avviate prima dell'adozione del R.U, si osservano i parametri di cui all'art. 77 comma 1 del Piano strutturale. Alla cessione di aree a standard nella misura ivi contemplata potrà essere richiesta ulteriore cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nelle "Schede norma delle aree di trasformazione" di cui all'allegato d1) delle presenti norme.

3. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali si prevede il cambio di destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del R.U. è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 77 del Piano strutturale, di cedere la quantità di area prevista nel comma 4 del suddetto articolo.

4. Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Gli indici urbanistico-edilizi dell'aree cedute sono stabiliti dall'art. 74 comma 6;

5. Le aree destinate a servizi e ad attrezzature collettive possono essere destinate dall'Amministrazione Comunale ad edilizia residenziale di carattere sociale o pubblica o convenzionata con gli indici urbanistico-edilizi di cui al comma precedente.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12