Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 69 Opere di urbanizzazione

1. Le definizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono contenute nella L.R. 65/2014 all' Art. 62 commi 4 e 5.

2. Nel caso di interventi di trasformazione con aumento del carico urbanistico (aumento di SE, di unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso) e nuova edificazione, anche in zona agricola, la validità dei provvedimenti autorizzativi è sempre subordinata alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure all'impegno dei richiedenti alla loro realizzazione.

3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione: gli oneri per l'urbanizzazione primaria potranno essere scomputati esclusivamente dagli importi previsti per la stessa categoria di opere, così come quelli per l'urbanizzazione secondaria.

4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti e dalle "Schede norma" di cui all'allegato d1) delle presenti NTA.

5. Allo scopo di migliorare la qualità urbana, nei casi previsti espressamente dalle presenti norme, in applicazione del principio della perequazione dovranno essere cedute, senza oneri aggiuntivi per il Comune, aree finalizzate alla realizzazione di standard urbanistici eccedenti i minimi previsti da legge e regolamenti.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12