Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 67 Pinete di Levante e di Ponente (FP)

1. Le aree FP comprendono le pinete di levante e di ponente sono destinate a parco urbano e in tali aree dovrà prevalere il carattere naturalistico. Tali ambiti sono individuati anche dalla tavola C4 - Struttura del verde e degli spazi aperti -secondo la voce Boschi e Pinete.

2. Tali ambiti costituiscono un caposaldo per il sistema ambientale del territorio comunale.

3. Gli interventi nelle aree FP sono disciplinati esclusivamente dal Piano attuativo particolareggiato di iniziativa pubblica denominato Piano delle Pinete conformemente all'Art. 9 comma 1 lett.a delle presenti norme. Nelle more di formazione del nuovo piano attuativo di cui sopra, si applicano le prescrizioni del piano attuativo previgente.

4. Nelle more di formazione del Piano attuativo, per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12