Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 62 Percorsi pedonali e ciclabili

1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nella tavola c3) "Ambiti di moderazione del traffico e reti della mobilità ciclopedonale" - costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa Al fine di assicurare a un adeguato livello di dettaglio una progettazione coordinata della rete ciclabile, l'amministrazione comunale promuoverà la redazione di un Piano della ciclabilità. Tale Piano dovrà: suddividere il sistema in tratti omogenei, definendone la tipologia (pista ciclabile, percorso promiscuo pedonale-ciclabile, percorso promiscuo veicolare-ciclabile soggetto a limite di velocità, ecc.), il ruolo gerarchico e il livello di priorità e fornendo una stima dei costi degli interventi, eventualmente suddivisi in lotti funzionali; approfondire, mediante schede e/o abachi, le soluzioni tecniche relative alle diverse tipologie di percorsi e relative varianti, definendo per ciascuna di esse criteri e accorgimenti volti ad assicurare un'elevata qualità architettonica e paesaggistica al sistema, omogeneità nelle sistemazioni a terra e un'immagine coordinata degli elementi a corredo (punti di sosta, rastrelliere, punti di ricarica per le e-bike, illuminazione pubblica, ecc.) in relazione al contesto urbano o extraurbano attraversato; individuare, per ogni tratto, gli eventuali punti critici (attraversamenti di altre infrastrutture, restringimenti del percorso, ecc.) indicando le specifiche soluzioni tecniche che dovranno essere adottate; applicare le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Nei tratti urbani, ove possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Laddove non vi sia lo spazio per ottenere marciapiedi e piste ciclabili di dimensioni regolari si può prevedere la realizzazione di percorsi promiscui pedonali-ciclabili di larghezza non inferiore a 3 ml. All'interno delle Zone 30 istituite nelle strade appartenenti alla Rete viaria locale di cui all' Art. 60 sono comunque ammessi itinerari ciclabili, opportunamente segnalati in sede promiscua con il traffico meccanizzato. All'interno delle medesime Zone 30 è altresì consentito il doppio senso ciclabile in strade a senso unico veicolare con carreggiata di larghezza non inferiore a 4,25 ml, distinguendo con apposita segnaletica orizzontale e verticale tra la corsia di marcia ad uso promiscuo veicolare e ciclabile (di larghezza non inferiore a 2,75 ml) e la pista ciclabile nel senso opposto di larghezza pari a 1,50 ml. La collocazione di parcheggi in linea in fregio alla carreggiata è in questo caso consentita solo sul lato della corsia ad uso promiscuo.

3. Al fine di promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta all'interno dell'area urbana, il R.U. prevede inoltre i seguenti interventi finalizzati a mitigare l'effetto barriera prodotto dalle infrastrutture viarie ed aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti:

  • - la realizzazione di nuovi sottopassi ciclo-pedonali per l'attraversamento dei tracciati ferroviari, delle grandi infrastrutture viarie e delle strade appartenenti al sistema di distribuzione primario di cui all' Art. 60. Nella progettazione dei sottopassi, oltre che agli aspetti funzionali, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla qualità architettonica degli interventi e all'illuminazione, in modo da evitare che tali percorsi siano percepiti dagli utenti come sgradevoli e insicuri;
  • - l'ampliamento, ovunque possibile, dei marciapiedi, ovvero l'inserimento di piste ciclabili o di percorsi promiscui pedonali ciclabili di dimensioni conformi lungo i tracciati stradali esistenti grazie al recupero di spazi residuali o eccedenti rispetto alle dimensioni minime previste per le corsie veicolari, in ragione della classificazione delle strade, dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione;
  • - l'introduzione di attraversamenti pedonali e ciclabili in corrispondenza delle principali rotatorie, ricavati, ove non vi siano altri spazi disponibili, dalla riconversione delle corsie veicolari supplementari per la svolta libera a destra.

4. Nella realizzazione delle nuove infrastrutture previste dal R.U., nella ristrutturazione e adeguamento delle strade esistenti, così come nelle opere di manutenzione o rifacimento delle sedi stradali e dei marciapiedi, anche nel caso di lavori derivanti da interventi sui sottoservizi o l'illuminazione pubblica, dovrà essere assicurata, ovvero migliorata rispetto alle condizioni ante operam, l'accessibilità e fruibilità degli spazi e percorsi pedonali a tutti gli utenti, ivi compresi i disabili motori, uditivi e visivi.

5. Nei tratti extraurbani delle reti ciclopedonali di cui alla tavola c3),si potranno avere itinerari promiscui veicolari- ciclabili soggetti al limite di velocità di 30 km/h e pedonali-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 3 ml.

6. Per la finitura superficiale dei percorsi pedonali e ciclabili dovranno essere adottate soluzioni tecniche e cromatiche appropriate al contesto urbano o extraurbano attraversato, oltre che alle esigenze funzionali connesse alla funzione di collegamento, evitando di norma il ricorso a manti bituminosi neri di tipo ordinario.

7. Il R.U. individua diverse direttrici di collegamento ciclabile tra Viareggio e Torre del Lago attraverso la Pineta di Levante e il Parco di Migliarino-San Rossore, tra le quali la definizione del tracciato da assegnare alla ciclovia d'interesse nazionale "Tirrenica" è demandata a successivi approfondimenti d'intesa con la Regione Toscana, l'Ente Parco, l'Unione dei Comuni della Versilia e tutti gli altri enti interessati.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12