Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 61 Fasce di rispetto

1. Nelle tavole b3) - fasce di rispetto in scala 1/10.000 e c1) -Disciplina dei suoli e degli insediamenti in scala 1/2.000 sono riportate con apposita grafia le seguenti fasce di rispetto calcolate in base alla vigente legislazione:

  • a) Stradale;
  • b) Ferroviario;
  • c) Depuratore;
  • d) Elettrodotti;
  • e) Cimitero.

2. In caso di contrasto prevalgono le prescrizioni derivanti dalle normative vigenti.

3. La fascia di rispetto per il cimitero di Torre del Lago è di 100 ml.

4. La fascia di rispetto per il cimitero di Viareggio è di 50 ml.

5. Le fasce di rispetto stradale e ferroviarie sono così definite:

a) autostrada (Classe A):

  • - fuori dal centro abitato: 60 ml (DPR 495/1992 art. 26);
  • - sulle rampe esterne: 40 ml (D.Lgs. 285/1992 art. 16);
  • - all'interno del centro abitato: 25 ml (L. 729/1961 art. 9);
  • - nelle zone di recupero edilizio-urbanistico-funzionale del Parco Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli: 25 ml (L. 729/1961 art. 9).

b) S.S. Variante Aurelia (Classe C):

  • - fuori dal centro abitato: 40 m (compatibile con classe "B" DPR 495/1992 art. 26) o sulle rampe esterne, fuori dal centro abitato: 20 m (D.Lgs. 285/1992 art. 16)
  • - all'interno del centro abitato: 10 ml

c) strade extra-urbane secondarie (Classe C):

  • - fuori dal centro abitato: 30 ml (DPR 495/1992 art. 26).

d) strade extraurbane di tipo locale (Classe F ai sensi del Dpr 495/92):

  • - fascia di rispetto dovrà essere di metri 20 per ciascun lato, salvo le strade vicinali (come definite all'art.ß3 del D.Lgs. 285/92) per le quali la fascia di rispetto dovrà essere di 10 ml per ciascun lato.

e) linee ferroviarie: fascia di rispetto: 30 ml (Dpr 753/1980 art. 49).

6. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati o ampliati impianti di distribuzione dei carburanti: la realizzazione di tali interventi è ammessa in relazione alla disciplina derivante dal Piano distributori carburanti.

7. Tali aree sono inedificabili e su di esse si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare: per le fasce di rispetto stradale il Dpr 495/92 e per le fasce di rispetto ferroviario l'art. 49 del Dpr 753/80.

8. In attesa della pubblicazione degli elenchi ministeriali delle strade classificabili di tipo a), all'interno dei centri abitati valgono le fasce di cui alla legge 729/61.

9. Lungo i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico della L.R. 79/2012, per una fascia minima di 10 m da ciascuna sponda, sono vietati:

  • a) ogni trasformazione della morfologia del suolo;
  • b) lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti;
  • c) l'apertura di pozzi;
  • d) le discariche e i depositi di materiali inquinanti.

10. Lungo i corsi d'acqua di cui al comma precedente per una fascia minima di 10 ml da ciascuna sponda sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento degli edifici esistenti.

11. Nelle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua di cui sopra sono ammessi solo gli interventi legati alla manutenzione e al miglioramento della funzionalità dei canali promossi dal Consorzio di bonifica della Versilia, e alla formazione di percorsi pedonali e ciclistici da concordare con lo stesso Consorzio quali ad esempio quelli riferiti al progetto guida di cui all'Art. 7 comma 6. È obbligatoria la conservazione delle alberature segnaletiche.

12. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia conservativa senza incremento della superficie coperta e superficie impermeabile all'interno della fascia di rispetto.

13. Le fasce di rispetto degli elettrodotti indicate nelle tavole del R.U. hanno valore indicativo al fine di individuare le aree poste in vicinanza degli stessi. In ogni caso nelle aree poste in vicinanza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto dovrà essere richiesta e certificata, prima del rilascio degli eventuali atti abilitativi, all'ente gestore dell'elettrodotto, la dimensione della fascia di rispetto dell'elettrodotto in base alle normative vigenti.

14. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente R.U. i vincoli e le limitazioni all'uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e s.m.i.).

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12