Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 58 Norme generali e disciplina di perequazione urbanistica delle aree di trasformazione urbanistica

1. I proprietari degli immobili, ricompresi nelle singole aree di trasformazione, ripartiscono i diritti edificatori in modo direttamente proporzionale alla superficie territoriale di proprietà.

2. Al fine di garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nelle singole aree di trasformazione, sono ripartiti, nella stessa misura dei diritti edificatori, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo:

  • a) i quantitativi di Superficie edificabile o edificata (SE) per ogni singola utilizzazione prevista nel comparto;
  • b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione obbligatorie e gli interventi di interesse pubblico previsti nella presente scheda, condizione obbligatoria per la trasformazione dell'assetto insediativo previsto;
  • c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica così come individuate nelle singole Schede Norma;
  • d) gli oneri relativi all'attuazione delle prescrizioni qualitative del nuovo assetto insediativo elencate in ciascuna Scheda Norma.

La realizzazione degli interventi previsti nelle singole aree di trasformazione presuppone, ove necessario, la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intera area di trasformazione. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi sopra descritti.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12