Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 57 Disciplina delle Aree di trasformazione urbanistica

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, nonché sulla base degli obiettivi e delle strategie fissate dal piano strutturale per ciascuna Utoe, il Regolamento Urbanistico individua all'interno del territorio urbanizzato le aree di trasformazione sotto elencate, nelle quali sono consentite nuove urbanizzazioni ed edificazioni, ristrutturazioni urbanistiche del patrimonio esistente, risistemazioni delle dotazioni di spazi per servizi pubblici o ad uso collettivo. Le seguenti Aree di trasformazione sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici:

  • a) 1.01 - Cittadella del Carnevale
  • b) 2.01 - Marco Polo
  • c) 2.02 - Aurelia Nord
  • d) 5.01 - Sottostazione elettrica
  • e) 6.01 - Via Savi 1
  • f) 6.02 - Via Savi 2
  • g) 6.03 - Lungocanale EST
  • h) 6.04 - Via Guerrazzi 1
  • i) 6.05 - Via Guerrazzi 2
  • j) 6.06 - Ex Fervet
  • k) 6.07 - Mercato ortofrutticolo
  • l) 6.08 - Via Nicola Pisano 1
  • m) 6.10 - Balipedio
  • n) 6.11 - Mercato ittico
  • o) 8.01 - Fosso Trogola
  • p) 8.02 - Via Mannozzi
  • q) 8.03 - Porte Vinciane
  • r) 8.04 - Forcone
  • s) 8.05 - Vetraia
  • t) 9_2.01 - Stazione Centrale- Via della Gronda
  • u) 9.02 - Via Monte Matanna
  • v) 9.03 - Via della Migliarina
  • w) 9.04 - Fosso Fiumetto
  • x) 9.05 - Ex Ponsi
  • y) 9.06 - via Monte Corchia
  • z) 10.01 - Vietta dei Comparini aa) 11.01 - Via Aurelia Sud
  • bb) TDL.01 - Via Schicchi
  • cc) TDL.02 - Distributore TDL dd) TDL.03 - Misericordia TDL ee) TDL.04 - Ex Cinema TDL
  • ff) TDL.05 - Via di Vittorio

2. La disciplina riferita alle Aree di trasformazione è definita da apposite schede comprese nell'Allegato d1 alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:

  • a) Descrizione dell'area;
  • b) Tipologia della trasformazione;
  • c) Modalità e programma di attuazione;
  • d) Obiettivi generali di progetto, parametri e tipi di intervento;
  • e) Dimensionamento di progetto;
  • f) Parametri urbanistico-edilizi da rispettare nell'attuazione del progetto;
  • g) Elementi prescritti e condizioni di sostenibilità per gli interventi edilizi;
  • h) Elementi indicativi e condizioni di qualità paesaggistica;
  • i) Prescrizioni sugli spazi aperti per la resilienza urbana;

Gli allineamenti indicati nelle planimetrie sono prescrittivi per quanto riguarda l'orientamento dei fronti e non per quanto attiene l'effettivo posizionamento, salvo diversa specifica contenuta nelle schede.

3. Il Piano Attuativo, il Progetto Unitario Convenzionato o il Permesso di Costruire Convenzionato alla cui approvazione è subordinata l'attuazione della trasformazione deve essere riferito all'interezza della singola area di trasformazione e, nel caso di Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato, deve contenere la disciplina degli interventi ammessi e delle destinazioni consentite sugli immobili realizzati o trasformati. La formazione degli strumenti attuativi è subordinata al rispetto di quanto stabilito dal precedente Art. 15 e seguenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione con particolare riferimento all'Art. 16 comma 11 relativamente all'obbligatorietà di procedere ad una contestuale variante al R.U nei casi ivi prescritti.

4. Nelle more di approvazione del Piano Attuativo, del Progetto Unitario Convenzionato o del Permesso di Costruire Convenzionato, fatte salve eventuali previsioni contenute nelle schede di cui all'Allegato d1 delle presenti norme, sui beni compresi nei comparti perimetrati nelle aree di trasformazione di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di cui all'Art. 29 comma 1 lettere a), b) c) senza incremento del numero delle unità immobiliari. In attesa della definizione del Piano Attuativo dell'Area di trasformazione 6.06 "ex Fervet" sugli immobili di detta area sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva senza mutamento della sagoma, al fine di consentire la permanenza, seppur temporanea, delle attività industriali/artigianali oggi insediate.

5. Le previsioni del R.U. attuabili attraverso P.A. di iniziativa privata o P.U.C. decadono se entro 5 anni dall'entrata in vigore del R.U. non sia stata sottoscritta la specifica convenzione o non siano stati approvati i piani di iniziativa pubblica.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12