Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 51 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D)

1. Il R.U. riconosce una generalizzata condizione di degrado urbanistico e socio-economico delle Zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D) determinate dalla mancanza di interventi di ammodernamento delle strutture e dalle difficoltà economiche che non hanno reso percorribile nell'ultimo periodo interventi di rinnovo edilizio e urbanistico delle attività produttive.

2. Con le finalità dell'Art. 122 della L.R. 65/2014 ed in applicazione dell'Art. 124 della L.R. 65/2014 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici fino al 25% della SE o interventi di sostituzione edilizia con incremento della SE fino al 25% a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di riutilizzo e recupero degli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale ricadenti nelle zone consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D). Tali incrementi assicurano il rispetto dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e avvengono nel rispetto della superficie coperta massima, dell'altezza massima e dell'indice di permeabilità minimo stabilito per la zona urbanistica e per il morfotipo di appartenenza. Fermo restando il rispetto della normativa in tema di efficienza energetica, tali interventi garantiscono almeno il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

3. Gli incrementi delle quantità di cui al comma 1, previa specifica deliberazione di consiglio comunale, possono essere aumentati e modulati in ragione del raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87. Con il regolamento di cui all'articolo 18 della L.R. 87/1998, sono determinati gli incrementi delle premialità.

4. Al fine del raggiungimento dell'incremento richiamato nel precedente comma 2 il Comune di Viareggio promuove la costituzione di una APEA nell'area della località COTONE che combacia con l'estensione delle aree afferenti al morfotipo TPS1 di cui al comma 1 dell'Art. 56 delle presenti norme.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12