Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 50 Interventi straordinari di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle Zone di insediamento residenziale di impianto storico (A) e nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B)

1. In applicazione dell'Art. 7 comma 2 bis della L.R. 24/2009 il R.U. disciplina nel presente articolo ampliamenti volumetrici a titolo di premialità in relazione alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Tali previsioni sono alternative alle possibilità offerte dalla L.R. 24/2009 e non possono essere cumulati con altri interventi disciplinati nelle presenti norme. Sono sempre fatte salve le discipline riguardanti i morfotipi dell'insediamento a cui appartengono le aree di intervento.

2. Per gli immobili classificati con il numero 3 compresi nelle Zone (A) e nelle Zone (B) ma esterni al del morfotipo tessuto C.S., in alternativa a quanto disciplinato dall' Art. 39 comma 5, è ammesso l'intervento di completa demolizione e ricostruzione a condizione che l'edificio sia ricostruito con la medesima facciata lato strada in termini di posizione, forma e dimensione delle aperture nonché abbia la medesima tipologia della copertura e dimensione della gronda. Tale intervento può avvenire con un incremento massimo del 10% della SE esistente ed è ammesso alle condizioni dei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

3. Per gli immobili classificati con il numero 5 o privi di numerazione non costituenti annesso di altri edifici classificati, contenuti nelle Zone di insediamento residenziale di impianto recente (B), sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento della SE esistente alla data di adozione del presente R.U. e legittimata da titoli abilitativi computata nel seguente modo:

  • a) Utoe 1: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice Ifmassimo 0,21 mq/mq;
  • b) Utoe 2: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • c) Utoe 3: ampliamento massimo 25% della SE esistente; Indice If massimo 0,21 mq/mq;
  • d) Utoe 4: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • e) Utoe 5: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • f) Utoe 6: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • g) Utoe 7: ampliamento massimo 30% della SE esistente; Indice If massimo 0,24 mq/mq;
  • h) Utoe 8: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • i) Utoe 9: ampliamento massimo 35% della SE esistente; Indice If massimo 0,27 mq/mq;
  • j) Utoe 10: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq;
  • k) Utoe 11: ampliamento massimo 25% della SE esistente; If massimo 0,21 mq/mq;
  • l) Torre Del Lago: ampliamento massimo 30% della SE esistente; If massimo 0,24 mq/mq.

È altresì ammesso, nel caso di interventi che garantiscono il miglioramento/adeguamento sismico ed energetico

L'ampliamento fino ad un massimo del 20% della SE esistente, senza demolizione e ricostruzione, rispettando comunque l'If di cui alle lettere precedenti.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono consentiti su edifici completamente residenziali o su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 35 per cento della Superficie utile complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma precedente sono consentiti a condizione che la Superficie edificabile di dette porzioni non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata.

5. Con gli interventi di cui ai commi 2 e 3 non può essere modificata la destinazione d'uso abitativa degli edifici interessati. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato di una unità purché le unità immobiliari trasformate abbiano una superficie utile non inferiore a 65 mq.

6. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle distanze minime esistenti, delle distanze di cui al DM 1444/68 e delle altezze massime di 7 ml o esistente se superiore a condizione che gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica elevata o molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata così come definite nelle indagini geologiche allegate al presente RU.

7. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe "A" per l'edificio e prestazioni di tipo "B" per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
  • b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 219 della L.R. 65/2014 o in quelle indicate all'articolo 243 della medesima L.R. 65/2014, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  • - risparmio delle risorse;
  • - carichi ambientali.

8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 149, comma 1, della L.R. 65/2014); in mancanza di detti requisiti, non può essere certificata l'abitabilità o agibilità dell'edificio realizzato.

9. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37 della L.R. 1/2005).

10. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati nel rispetto della normativa sismica garantendo un grado di sicurezza sismica superiore rispetto a quello minimo prescritto dalle normative.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12