Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 49 Zone campeggi esistenti (DTC)

1. Per i campeggi esistenti (DTC) valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di campeggi.

2. In particolare, sono ammessi l'interventi di cui all'art. 24 della L.R. 86/2016e s.m.i qualora non siano già stati completamente attuati senza aumento della SE esistente alla data di adozione del RU.

3. Nelle aree DTC, per i manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a) e b) senza aumento della SE.

4. Sono ammesse addizioni funzionali una tantum agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o altri vani, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie fino ad un massimo di 12 mq di SE.

5. In applicazione dell'art. 34 del DPGR 47/R/2018 le nuove attrezzature e le nuove strutture dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) all'interno della singola piazzola inferiore o uguale a 100 mq è ammessa l'installazione di una struttura avente ingombro planimetrico massimo pari al 50% della singola piazzola e di superficie massima di 30 mq per ospitare fino ad un massimo di 4 persone;
  • b) all'interno della piazzola avente superficie superiore a 100 mq. è ammessa l'installazione di due strutture aventi superficie massima di 30 mq ciascuna ed il cui ingombro planimetrico complessivo non superi il 50% della piazzola utile ad ospitare al massimo 6 persone per piazzola.
  • c) le strutture di cui al presente comma devono essere realizzate in materiale leggero escludendo, a titolo esemplificativo, il cemento e la muratura e il cui spostamento o installazione avvenga senza attuazione di interventi edilizi; ciascuna struttura dovrà avere accesso indipendente e dovrà costituire unità autonoma rispetto alle altre strutture: non è ammessa la fusione tra strutture; ciascuna struttura dovrà essere disposta su un piano e l'altezza complessiva, compresa la copertura non potrà superare i 3 metri da terra; non è ammessa la copertura piana."
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12