Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati

1. Il R.U. definisce le proprie discipline sulla base delle articolazioni spaziali indicate dal Piano Strutturale e in relazione al riconoscimento dei tessuti urbanistici effettuato in applicazione delle discipline del PIT-PPR.

2. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza dai fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, sono individuate le seguenti corrispondenze:

Zone omogenee di tipo A "Zone a carattere storico" Corrispondono alla Zone di insediamento residenziale di
impianto storico
Zone omogenee di tipo B
"Totalmente o parzialmente edificate".
Corrispondono alla Zona di insediamento residenziale di
impianto recente
Zone omogenee di tipo C "Nuovi complessi insediativi" Corrispondono ad alcune delle Aree di Trasformazione
come da schede norma allegato d1)
Zone omogenee di tipo D
“Tessuti con funzione prevalentemente
industriale/artigianale, direzionale e turistica”
Corrispondono a:
- Zone Consolidate a prevalente destinazione Artigianale
e industriale (D)
- Zone Consolidate a prevalente destinazione
commerciale (DN)
- Zone Consolidate a prevalente destinazione direzionale
(DR)
- Zone consolidate a prevalente destinazione turistico
ricettiva(DT)
- Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST)
- Distributori di Carburante (DP)
- Zone campeggi esistenti (DTC)
Zone omogenee di tipo E “Zone Agricole” Corrispondono alle zone:
EF, E1, E2, E3, ED, D*
Zone omogenee di tipo F
“Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale"
Corrispondono alle zone F con suffisso declinato sulle
singole destinazioni di interesse pubblico
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12