Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 3 Zone territoriali omogenee e perimetro dei centri abitati
1. Il R.U. definisce le proprie discipline sulla base delle articolazioni spaziali indicate dal Piano Strutturale e in relazione al riconoscimento dei tessuti urbanistici effettuato in applicazione delle discipline del PIT-PPR.
2. Con riferimento alle vigenti norme statali in materia di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza dai fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione del presente atto di governo del territorio, sono individuate le seguenti corrispondenze:
Zone omogenee di tipo A "Zone a carattere storico" | Corrispondono alla Zone di insediamento residenziale di impianto storico |
Zone omogenee di tipo B "Totalmente o parzialmente edificate". |
Corrispondono alla Zona di insediamento residenziale di impianto recente |
Zone omogenee di tipo C "Nuovi complessi insediativi" | Corrispondono ad alcune delle Aree di Trasformazione come da schede norma allegato d1) |
Zone omogenee di tipo D “Tessuti con funzione prevalentemente industriale/artigianale, direzionale e turistica” |
Corrispondono a: - Zone Consolidate a prevalente destinazione Artigianale e industriale (D) - Zone Consolidate a prevalente destinazione commerciale (DN) - Zone Consolidate a prevalente destinazione direzionale (DR) - Zone consolidate a prevalente destinazione turistico ricettiva(DT) - Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST) - Distributori di Carburante (DP) - Zone campeggi esistenti (DTC) |
Zone omogenee di tipo E “Zone Agricole” | Corrispondono alle zone: EF, E1, E2, E3, ED, D* |
Zone omogenee di tipo F “Aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale" |
Corrispondono alle zone F con suffisso declinato sulle singole destinazioni di interesse pubblico |