Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 48 Distributori di carburante (DP)

1. Il R.U. individua le aree ove sono presenti impianti di distribuzione di carburante (DP), servizi così individuati dalla legge regionale 23.11.2018, n.62 e successive modificazioni e integrazioni laddove si verifichino le condizioni previste dalla legge stessa.

L'eventuale delocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti esistenti, in ragione di esigenze di interesse pubblico, dovrà avvenire all'interno delle aree individuate con la sigla DP in rosso.

2. Nelle aree DP è ammessa la realizzazione, oltre agli impianti di distribuzione carburanti, di piccole strutture commerciali e di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, di strutture funzionali all'attività informativa (uffici informazioni turistica, centri di assistenza al viaggiatore), di strutture necessarie alla riparazione di autoveicoli e di parcheggi e aree di sosta.

3. È ammessa la realizzazione di tettoie e pensiline necessarie alla copertura degli impianti di distribuzione del carburante.

4. Nelle aree DP sono ammessigli interventi elencati nei commi precedenti nei limiti sei seguenti Indici Urbanistico- edilizi:

  • a) SE max: 10 % della superficie fondiaria (escluse tettoie e pensiline).
  • b) H max: 4 ml(escluse tettoie, pensiline e serbatoi che potranno avere H max 7ml). c) Sup coperta max: 20% - comprese tettoie e pensiline.

5. Il Piano dei distributori di carburante, da aggiornarsi periodicamente almeno ogni 5 anni, dovrà:

  • a) individuare la compatibilità con le destinazioni d'uso e gli assetti delle aree circostanti prevedendo l'allontanamento dei distributori dai nuclei storici e dalle zone residenziali, fermo restando che n on possono essere installati impianti nei centri storici o al di fuori della rete stradale e relative pertinenze ;
  • b) normare le modalità di attuazione delle nuove previsioni, secondo le seguenti indicazioni:
  • - L'area sia situata esternamente alle zone A e B;
  • - L'area sia contigua alla viabilità esistente, e sia garantito l'accesso veicolare sia in entrata che in uscita in sicurezza ed in conformità al Codice della Strada;
  • - Non siano interessate aree adiacenti a beni di valore paesaggistico quali beni vincolati ai sensi della parte II D.lgs 42/04 e ss.mm.ii. e siano rispettate le discipline di cui al Titolo II delle presenti norme, con particolare riferimento all'esclusione delle aree di cui agli ambiti dell'Arenile, della Passeggiata a mare e delle Pinete;
  • c) individuare, per gli impianti non compatibili, le modalità di chiusura e/o di nuova localizzazione.
Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12