Norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 47 Zone di servizio alla produzione e trasporti (DST)

1. Le aree di servizio alla produzione e trasporti sono aree dove prevalgono gli spazi scoperti, salvo diversa indicazione nelle norme specifiche per i singoli interventi di trasformazione urbanistica, da utilizzare a aree di stoccaggio esterno materiali, strutture espositive commerciali, aree per servizi ai trasporti (deposito e parcheggio mezzi).

2. Nelle aree DST, la superficie coperta non potrà superare il 10% della superficie fondiaria e l'altezza massima non potrà superare 5 ml è ammessa inoltre la realizzazione di tettoie per il ricovero dei mezzi. Negli interventi di aumento della superficie coperta si dovrà sempre rispettare un indice di permeabilità minimo del 25% salvo quanto disciplinato dal successivo comma 4.

3. In tutte le zone DST, sugli edifici classificati e contraddistinti con un simbolo numerico sono ammessi gli interventi corrispondenti definiti all'Art. 39. per i manufatti privi di numerazione ricadenti nel lotto di pertinenza di tali edifici valgono le disposizioni inerenti alle pertinenze e gli annessi dettagliati all'Art. 41 comma 4.

4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione numerica, sono ammessi interventi di:

  • a) manutenzione ordinaria;
  • b) manutenzione straordinaria;
  • c) restauro e risanamento conservativo;
  • d) restauro tipologico;
  • e) ristrutturazione edilizia conservativa;
  • f) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo a);
  • g) ristrutturazione edilizia ricostruttiva di tipo b): la ricostruzione è ammessa a parità di SE esistente e altezza massima pari a quella esistente e nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se superiore;
  • h) addizioni volumetriche di tipo a): sono ammesse addizioni volumetriche funzionali alle attività produttive fino a un massimo del 10% della SE esistente alla data di adozione del R.U., garantendo un indice di permeabilità non inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate in armonia con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell'edificio; in particolare non potrà eccedere l'altezza massima dell'edificio esistente. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell'intero lotto;
  • i) addizioni volumetriche di tipo b): per ragioni produttive è consentito il rialzamento della copertura fino ad un massimo di 9 ml mantenendo la forma e la tipologia della copertura esistente senza aumento della SE;
  • j) sostituzione edilizia: la ricostruzione è ammessa con un incremento fino al 10% della SE esistente e altezza massima pari a 9 ml o a quella esistente se superiore. L'intervento deve avvenire nel rispetto della SC massima del 50% e dell'indice di permeabilità minimo del 25%. La ricostruzione deve adeguarsi ai caratteri ambientali ed assumere una configurazione ordinata dello spazio compatibilmente con la specifica funzione produttiva. La riconfigurazione degli immobili dovrà rispettare una distanza dai confini e dalle strade minima di 5 ml o almeno pari all'altezza dei fabbricati prossimi ai confini o alle strade se di altezza superiore a 5 ml.

5. Nell'area compresa tra il tratto ferroviario Viareggio Lucca il tratto ferroviario Viareggio Pisa lungo l'asse di scorrimento "via del mare" individuata al catasto terreni con i mappali 1176, 1179, 1187, 1188, 62, porzione del 1174, porzione del 72 e porzione del 1107 del Foglio 30, classificata DST di progetto, dovrà essere predisposto apposito Piano Attuativo finalizzato alla realizzazione di una nuova area di servizio alla produzione e trasporti. Eventuali nuove volumetrie dovranno rispettare i limiti di cui al comma 2 ammettendo un'altezza massima pari a 7 mt. Al fine di un corretto inserimento paesaggistico, contestualmente alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore dovrà predisporre una fascia alberata con specie di alto fusto (es. pioppi cipressini) all'interno della zona contermine VA dall'accesso all'area lungo tutto il viadotto della "via del mare". Il progetto dovrà altresì prevedere idonee sistemazioni a verde tutto intorno all'area e idonee soluzioni volte alla tutela del corso d'acqua e della vegetazione ripariale presente in direzione della ferrovia.

Ultima modifica 05/02/2024 - 16:12